martedì 23 Aprile 2024

CCNQ definizione autonome aree dirigenza 2002-2005

CCNQ definizione autonome aree dirigenza 2002 – 2005
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO 2002 – 2005

Il giorno 23 settembre 2004, alle ore 12.30, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l’ARAN:

il Presidente, Avv. Guido Fantoni Firmato

per le Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CIDA (non firmato)
CONFEDIR (firmato)
CONFSAL (firmato)
COSMED (firmato)

Al termine della riunione le parti, con la sola eccezione della CIDA, sottoscrivono l’allegato Accordo collettivo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 – 2005.

ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO 2002 – 2005

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I comparti richiamati nei successivi articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ del 18 dicembre 2002.

ART. 2

Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

– Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

– Area II: dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali.

– Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale.

– Area IV: dirigenza medico – veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale.

– Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

– Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici.

– Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

– Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 3

Disposizioni particolari

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII.

2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree costituite da più comparti, ferma rimanendo l’unicità del contratto, le parti potranno valutare l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.

ART. 4

Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall’art. 40, comma 2 e dall’art . 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 5

Norma programmatica

1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 18, comma 8 del decreto legislativo 502 del 1992 (indicati nella parte II dell’ipotesi di CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell’area I, siglata il 6 maggio 2004) tutti appartenenti all’area dirigenziale I, a seguito dell’istituzione presso il predetto Ministero del ruolo dei propri dirigenti ai sensi dell’art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002 nonché dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. del 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati dirigenti.

ART. 6

Disapplicazioni

1. Il presente contratto sostituisce integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998 e 9 agosto 2000.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all’art. 2, comma 1, le parti evidenziano che nel ruolo sanitario dell’area III è compresa la dirigenza delle professioni sanitarie istituita con legge 251 del 2000 e regolata dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

Firmato

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento all’art. 2 area dirigenziale VII, al fine di uniformare i trattamenti contrattuali di personale avente caratteristiche omogenee, le parti sollecitano, un intervento normativo per l’inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale anche del personale medico e delle professionalità sanitarie (già inquadrato nella categoria EP del comparto Università) addetto all’assistenza nei policlinici universitari convenzionati con il SSN. Ciò in analogia a quanto già verificatosi per i professionisti degli enti pubblici ed i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del d.lgs 165 del 2001, come integrato dall’art. 7 comma 4 della legge 145 del 2002.

Firmato

DICHIARAZIONE CISL – UIL – CGIL

Con riferimento all’art. 2 area dirigenziale VII, la CISL, la UIL e la CGIL rivendicano che la previsione contenuta nella dichiarazione congiunta n. 2 circa l’inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale sia estesa anche al personale medico, professionista e amministrativo equiparato alla dirigenza del SSN ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 761/79, nonché a tutto il personale inquadrato nella categoria EP.

Firmato CISL UIL CGIL

DICHIARAZIONE CISL

Con riferimento all’art. 2, comma 1, area dirigenziale VII, e all’art. 3, comma 1, la CISL conferma le eccezioni sollevate al tavolo negoziale in merito alla collocazione in due diverse sezioni dei professionisti degli Enti pubblici e dei ricercatori degli Enti di ricerca.

La decisione di separare i suddetti professionisti è in contrasto con la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del dlgs 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 4, della legge 145/2002, che sancisce in modo inequivocabile che i professionisti degli Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca, compresi quelli dell’Enea, costituiscono, in unica separata sezione, unitamente alla dirigenza, un’area contrattuale autonoma.

E’ quindi arbitrario quanto deciso nell’ipotesi di accordo sulla collocazione dei professionisti, dei ricercatori e tecnologi in autonome sezioni, cioè in diverse e plurime sezioni di contratti della dirigenza.

Firmato CISL

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR

Dirigenti degli Uffici Stampa

Nonostante la posizione contraria dell’Aran e delle altre Confederazioni, la Confedir è fermamente convinta che le modalità di applicazione dell’art. 9 della legge 150/2000 debbano essere urgentemente definite nell’ambito di accordi quadro confederali: l’opposizione ad inserire tale clausola nel presente accordo è un chiaro indice della volontà di non voler riconoscere – neanche per il personale dirigente operante negli Uffici stampa – una specificità contrattuale.

La Confedir opererà per proporre specifiche normative nell’ambito dei diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro dirigenziali.

Firmato CONFEDIR

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR

Composizione delle aree

La Confedir conferma la propria contrarietà sulla composizione dell’area VI, che unisce i dirigenti delle Agenzie Fiscali con quelli degli Enti pubblici non economici; a riguardo, sulla base del decreto legislativo 300/1999, si ritiene che i dirigenti delle Agenzie Fiscali debbano essere ricompresi in un’area autonoma in analogia a quanto operato nei confronti dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, anche in relazione agli imminenti sviluppi legislativi riguardanti il rapporto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la propria contrarietà a mantenere i dirigenti di tale Amministrazione in un’area contrattuale comune con i dirigenti ministeriali, ritenendo che essi debbano essere collocati in un’area autonoma in coerenza con la tendenza legislativa.

Firmato CONFEDIR

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR e COSMED

Dirigenti Sanitari in servizio presso il Ministero della Salute

La Confedir e la Cosmed ritengono che la definitiva collocazione a tutti gli effetti giuridici ed economici, dei dirigenti sanitari individuati dal comma 8 dell’art. 18 del dlgs 502/1992, nell’ambito dell’Area contrattuale I, consenta di affrontare i prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti ministeriali con maggior chiarezza ed uniformità, senza ricorrere a successive sequenze contrattuali o sezioni differenziate.

Firmato CONFEDIR e COSMED

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