giovedì 28 Marzo 2024

CCNQ modifica comparti 1998-2001

CCNQ modifica comparti 1998 – 2001
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA MODIFICA DEI CCNQ DEL 2 GIUGNO 1998 E DEL 9 AGOSTO 2000, RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2001 dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell’accordo relativo al CCNQ per la modifica dei CCNQ del 2 giugno 1998 e del 9 agosto 2000, relativi alla definizione dei comparti di contrattazione, nonché della certificazione della Corte dei Conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 6 marzo 2001 alle ore 15,30 ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN

nella persona del Presidente f.f. Avv. Guido Fantoni ……..Firmato……..

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CISL (Firmato)
CGIL (Firmato)
UIL (Firmato)
CONFSAL (Firmato)
CISAL (Firmato)
RDB CUB (Firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Quadro per la modifica dei CCNQ del 2 giugno 1998 e del 9 agosto 2000, relativi alla definizione dei comparti di contrattazione.

ART. 1: Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto ha la finalità di apportare alcune modifiche ai Contratti collettivi quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulati il 2 giugno 1998 ed il 9 agosto 2000, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge 21 dicembre 1999 n 508, con il quale è stata prevista la costituzione di un apposito comparto per il personale dipendente dalle Accademie di belle Arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati cui è affidata l’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

ART. 2: Modifica dei comparti di contrattazione collettiva

1. Al comma 1 dell’art. 2 del CCNQ del 2 giugno 1998 è aggiunta la seguente lettera:

M) Comparto del personale dipendente dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

ART. 3: Comparto del personale dipendente

dalle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

1. Dopo l’art. 10 ter del CCNQ del 2 giugno 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 9 agosto 2000 è aggiunto il seguente articolo 10 quater:

” Articolo 10 quater: “Comparto del personale dipendente dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.”

ART. 4: Norma generale

1. La contrattazione collettiva nel comparto di cui all’art. 2 avrà decorrenza con l’avvio del prossimo quadriennio 2002 – 2005.

2. Nel contratto collettivo di comparto saranno individuate due distinte sezioni relative, rispettivamente , al personale docente e non docente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all’art. 4, le parti ritengono che sarà compito del contratto collettivo nazionale di comparto definire la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori delle istituzioni di cui all’art. 3 del presente contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti, dopo ampio dibattito, pur prendendo atto dell’intervenuto parere dell’organismo di coordinamento intersettoriale trasmesso all’ARAN in data 16 dicembre 1999 sullo spostamento del CISAM dal comparto degli enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri, convengono sulla opportunità che la materia venga esaminata nel contesto generale di revisione dei comparti che precederà la stagione contrattuale 2002 – 2005, limitandosi le parti medesime – in questo contesto – a prendere atto solo delle modifiche operate nei comparti da previsioni di legge, la cui attuazione è necessitata per l’obbligo dell’individuazione (che non sarebbe altrimenti possibile in modo tempestivo) dei soggetti da ammettere alle trattative nazionali nel quadriennio citato.

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