giovedì 28 Marzo 2024

30 giorni di congedo parentale retribuito all’80%: aggiuntivo?

Care colleghe e cari colleghi,
gli Enti e le Aziende del S.S.N. hanno interrogato il Dipartimento della Funzione Pubblica in merito al dover riconoscere o meno agli aventi diritto il periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80 per cento come quota aggiuntiva a quella già retribuita al 100 per cento, prevista come disciplina di miglior favore dai vigenti CCNL, o se la stessa si intenda rivolta solo ai dipendenti del settore privato.

L’innalzamento della misura pari all’80 per cento della retribuzione, introdotta dall’articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 19 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023), non risulta applicabile al personale degli Enti e delle Aziende del S.S.N. e al personale delle Università in quanto riferito al medesimo periodo per il quale il CCNL già riconosce la misura del 100 per cento dell’indennità.

Nel precisare che ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito al trattamento economico e normativo per i periodi di congedo parentale, i CCNL applicabili al personale degli Enti e delle Aziende del S.S.N. e al CCNL attualmente in vigore per l’Università in materia di congedi per i genitori prevedono, che “nell’ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero”.

Un saluto fraterno

La Coordinatrice Nazionale
Michela Comensoli

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