martedì 3 Dicembre 2024

17 marzo 2011 – Festa Nazionale per i 150 Anni dell’Unificazione dell’Italia

Le norme contrattuali di comparto (Ricerca, Università, AFAM) non fanno alcun riferimento a festività se non per la giornata del Patrono, e dunque non disciplinano alcuna festività soppressa (nonostante la rubrica delle disposizioni parli anche di festività soppresse o di recupero di festività soppresse).

I CCNL di comparto (Ricerca, Università, AFAM) dispongono, con norma di identico contenuto, la fruizione di 4 quattro giorni di riposo nell’anno solare alle condizioni previste nella legge 937/77. A sua volta, la legge n. 937/77 richiamata dalle norme dei comparti in questione non fa alcun riferimento a festività soppresse prevedendo in maniera neutra la fruizione aggiuntiva di quattro giornate di riposo.

In sostanza, dunque, sia la legge 937/77 che le norme di comparto non hanno alcun riferimento con la festa soppressa del 4 novembre.

Detto ciò, il comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 5/2011 non ha alcuna incidenza sulle discipline dei suddetti comparti. Infatti la festività soppressa del 4 novembre non ha alcun riflesso né giuridico né economico né contrattuale con le norme dei comparti di cui trattasi, così come non può dunque averlo il 17 marzo.

E’ del tutto evidente quindi che le amministrazioni non possono procedere a decurtare le 4 giornate di riposo previste dai CCNL.

Le strutture UIL RUA devono diffidare le amministrazioni dal decurtare i giorni di riposo. Qualora le amministrazioni intendessero comunque procedere valuteremo la possibilità di avviare azioni legali collettive.

UILPA – RUA
La Segreteria Nazionale
Alberto Civica

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Il Punto del Segretario Generale

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