venerdì 19 Aprile 2024

Lettera ai GAU – Emergenza Coronavirus – Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”

2020 04 10 emergenza coronavirus DL 22 2020E’stato emanato il D.L. n. 22/2020 che prevede misureurgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Vi segnaliamo:-l’art. 4-che detta chiarimenti in merito alla sospensione delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’articolo 87, comma 5, primo periodo, che si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali dellemedesime procedure.-l’art. 7che rubrica “Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delleUniversità e delle istituzioni di alta formazione artistica musicalee coreutica”.

L’articolo detta che in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli Ateneie delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.

Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allosvolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Vi alleghiamo inoltreper un maggiore approfondimento il provvedimento legislativo che tratta anche misure urgenti relative a:
-esami di Stato e regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020;
-ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
-svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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Il Punto del Segretario Generale

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