venerdì 19 Aprile 2024

Posizione della UIL RUA sulla costituzione per il 2011 dei fondi per il salario accessorio

E’ ormai invalso l’uso da parte del Ministero dell’economia e di quello della funzione pubblica di emanare circolari che vanno ben oltre la mera fase applicativa delle norme di legge a cui fanno riferimento. Assistiamo continuamente a interpretazioni (a volte giustificate da norme di legge di difficile comprensione) che sconfinano spesso in una vera e propria riscrittura della norma di legge.

Inoltre il continuo accentramento dei poteri nelle mani dei dirigenti del Tesoro e della funzione pubblica tende a dare soluzioni valide per tutte le realtà del pubblico impiego non tenendo conto delle specificità e delle diversità delle normative dei  comparti.

Questo comporta che le singole amministrazioni, sempre più ripiegate su se stesse e sempre meno sostenitrici della propria autonomia, tentano di applicare le circolari attraverso ulteriori interpretazioni che evitino loro  l’assunzione di ogni responsabilità ma che, nella quasi totalità dei casi, si traducono in un danno per i lavoratori.

E’ questo il caso della circolare n°12 della Ragioneria Generale dello Stato emanata al fine di chiarire l’applicazione del c. 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/10, convertito con legge 122/10.

La norma in questione recita “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A noi sembra evidente che la norma dia le seguenti indicazioni/prescrizioni:

  1. l’importo dell’’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio per l’anno 2011 e sino al 31 dicembre 2013 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010;
  2. che a decorrere dal 1 gennaio 2011 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio ……….. è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Occorre preliminarmente definire cosa si intende nei comparti dell’Università e degli Enti Pubblici di  Ricerca per “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio”.  A tal proposito si rammenta che il c. 193 dell’art. 1 della L. 266 del 2005 afferma che  le somme relative alle spese per le progressioni economiche  “continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi” anche se portate in detrazione in ragione d’anno…..

E’ evidente quindi che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio deve quindi tenere conto sia della parte disponibile del fondo sia di quella indisponibile perché temporaneamente assegnata (“fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta”).

Si deve inoltre rilevare che il succitato c. 2bis dell’art. 9 stabilisce che l’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio  per il 2011 -2013  “non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 “ ma nulla dice su come queste risorse vanno calcolate.  Si rammenta che sia il comparto Università, sia il comparto Enti Pubblici di Ricerca hanno definito con i CCNL il sistema di calcolo delle risorse per il salario accessorio. Quindi, è in base alla previsione contrattuale che le risorse per il salario vanno definite al 1 gennaio 2011. Il sistema di calcolo previsto dai CCNL non tiene in alcun conto il numero dei dipendenti in servizio perché basato sull’importo definito e certificato per l’anno 2004 incrementato delle percentuali previste dai CCNL calcolate sulla massa salariale.

Una volta quindi definite come da contratto le risorse complessive per il salario accessorio al 1 gennaio 2011 si procederà, a partire da questa data, a ridurre automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio le risorse in questione. Quindi la riduzione verrà effettuata in base al personale che esce dagli Atenei o dagli E.P.R. dal 1 gennaio 2011 in poi.

La UIL RUA ritiene pertanto che nessuna decurtazione può essere fatta sulla base della variazione del personale presente nel 2011 rispetto a quello in servizio nel 2010 perché questo determinerebbe una doppia illegittimità:

  1. si determinerebbe un  effetto retroattivo della norma ( si taglierebbe sulla base di una riduzione del personale intervenuta prima del 1/1/2011);
  2. si calcolerebbero le risorse  al 1/1/2011 con modalità diverse da quelle previste dai CCNL vigenti che nessuna norma ha abrogato.

Dobbiamo inoltre far rilevare che nell’anno 2011 la riduzione delle risorse può avvenire garantendo comunque il diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione come già affermato dalla Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n.324/2011. Si opererà, così, prosegue la Corte dei Conti Lombardia, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (criterio del pro rata temporis). La Corte inoltre afferma precisamente nella medesima delibera che la “ consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno ……….” e non come prevede la circolare del MEF come variazione del personale in servizio tra un anno e l’altro.

Rimane da definire come si determina la quota “proporzionale alla riduzione del personale in servizio“ che va decurtata dalle risorse complessive per il salario accessorio. In questo caso il criterio di un valore medio può aiutare.

Si ritiene inoltre necessario precisare che a parere della UIL RUA l’entità della riduzione dei fondi può operare nei limiti delle quote di salario accessorio disponibili. E’ evidente che nessuna riduzione può essere operata su quote di salario che vengono erogate con carattere di fissità e ricorrenza o addirittura di generalità come nel caso dell’indennità mensile (CCNL Università) e dell’indennità di Ente mensile (CCNL EPR). Tali indennità rientrano, a nostro avviso, nella categoria  dei diritti acquisiti cioè nella sfera di quei diritti soggettivi che sono entrati  a far parte del patrimonio individuale  del lavoratore.

La UIL RUA qualora le amministrazioni procedessero alla decurtazione degli emolumenti in questione patrocinerà le azioni legali conseguenti.

In particolare, oltre a convenire in giudizio le amministrazioni che procedessero illecitamente a decurtare i trattamenti retributivi dei dipendenti, la UIL RUA converrà altresì personalmente i dirigenti responsabili delle eventuali illecite decurtazioni stipendiali effettuate richiedendo nei loro confronti l’accertamento del comportamento doloso ed in conseguenza  il risarcimento del maggiore danno subito da ciascuno dei lavoratori.

 LA SEGRETERIA NAZIONALE

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