martedì 16 Aprile 2024

CNR: Comunicato al personale

CNR SEDERisoluzione unilaterale rapporto di lavoro
In questi giorni circa 150 dipendenti assunti prima del 1981 che hanno maturato un’anzianità di servizio superiore a 35 anni, hanno ricevuto una richiesta ricognitiva da parte del CNR, effettuata a titolo collaborativo, utile per aggiornare la situazione contributiva pensionistica individuale con eventuali dati, non noti all’Ente, relativi a periodi contributivi extra CNR derivanti da eventuali riscatti e ricongiunzioni (laurea, militare, attività lavorative pre-CNR, ecc.).
Ciò al fine di dare piena applicazione alla delibera del C.d.A. del 22 giugno u.s. che dispone la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con sei mesi di preavviso, del personale (uomo e donna) che ha maturato ovvero maturerà 42 anni e 10 mesi di contributi. Tali contributi, qualora maturati entro il 31-12-2017 determineranno la risoluzione unilaterale anche con meno di 62 anni di età anagrafica.

Oltre alla valutazione delle esigenze di servizio dichiarate dai Direttori/Dirigenti, a seguito dell’intervento del Sindacato, il CNR si è impegnato ad applicare in maniera flessibile la citata delibera rendendosi disponibile a valutare richieste individuali di post-datare la risoluzione del rapporto di lavoro per evitare penalizzazioni che ne potrebbero derivare (imminente passaggio di fascia, fase finale concorsi in itinere, partecipazione a selezioni interne in pubblicazione, ecc.).
Analoga disponibilità del CNR è stata espressa nei confronti dei dipendenti che, in possesso dei requisiti (42 anni e 10 mesi), chiedono di anticipare la cessazione dal servizio rinunciando ai sei mesi di preavviso.
Giova ricordare che in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro l’erogazione della prima rata dell’indennità di fine servizio avviene dopo un anno anziché due.

Commissioni concorsi riservati
Mentre si stanno svolgendo le prove scritte di molti concorsi riservati, risulta ancora mancante (il che, a nostro avviso, è alquanto incomprensibile) la composizione di 5 Commissioni esaminatrici riguardanti:
– 2 posti di Tecnologo III livello Amministrazione Centrale (cod. 366.25);
– 8 posti di CTER VI livello Amministrazione Centrale (cod. 366.39);
– 10 posti di Collaboratore di Amministrazione VII livello (cod. 366.41);
– 8 posti di Operatore Tecnico VIII livello (cod. 366.40);
– 4 posti di Operatore di Amministrazione VIII livello (cod. 366.42).

Nel frattempo, in pieno agosto, il Presidente CNR emana un decreto con il quale sostituisce un membro di Commissione dimissionario, a nostro avviso, in maniera illegittima.
A tale riguardo abbiamo inviato al Presidente CNR e al Responsabile del procedimento, la seguente nota:
La scrivente O.S. impugna e contesta il decreto del Presidente CNR del 9-8-2016 con cui il Prof. Lorenzo GIUNTINI è stato nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, ai sensi dell’Art.4 comma 6, del D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n.125, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, da assegnare al Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale ovvero a Istituti ad esso afferenti.
Il suddetto decreto Presidenziale, infatti, è palesemente illegittimo per violazione art. 4, comma 3 del bando 366.16 DSU RIC che ha previsto testualmente che “In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto del Presidente del CNR.”
Poiché il bando è la lex concorsualis del procedimento concorsuale in esame, la norma sopra citata ha carattere tassativo e pertanto imponeva – ed obbliga – il Presidente del CNR a disporre la nomina del nuovo componente della Commissione esaminatrice nell’ambito dei due supplenti della medesima Commissione nominata a suo tempo con decreto del Presidente CNR del 22-6-2016.
In conseguenza la scrivente O.S. intima e diffida il Presidente del CNR a voler disporre l’annullamento del decreto citato del 9-8-2016 procedendo in applicazione della norma citata alla nomina del nuovo membro della Commissione esaminatrice tra i due supplenti della stessa, che ovviamente sono stati nominati per l’eventualità ora verificatasi a seguito della cessazione di uno dei componenti originari della Commissione.

UIL-RUA
Americo Maresci

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