venerdì 29 Marzo 2024

ENEA: Lettera a Commissario e Direttore U.C.P. – “Circolare 83/Comm del 5 febbraio 2013”

Com’è noto la circolare in oggetto si propone secondo quanto riportato in premessa, di dettare “le nuove norme per l’organizzazione del servizio di Cassa interno dell’ENEA”.

In particolare per l’espletamento della mansione di cassiere, essa prevede il “riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 8 del CCNI ENEA 2006-2009 in applicazione dell’art. 46 del CCNL 1994-1997 ENEA-Area TA che in relazione all’entità del movimento di denaro” che è definita , si afferma, in due distinti valori percentuali : 4,5% per i Centri di Casaccia e Frascati e 3% per gli altri Centri, del minimo tabellare del livello di appartenenza più l’indennità di contingenza nel valore in atto al 31 dicembre 1991.

La circolare prevede inoltre che:

“Per esigenze legate alla continuità del servizio di cassa, ad ogni cassiere titolare può essere affiancato un collega, con funzione discontinua di vice-cassiere, anch’esso nominato con provvedimento del Direttore Generale, al quale spetterà la metà della indennità come sopra riportata.
Sono assimilate alla figura di cassiere il funzionario (ed eventuale vice) in organico all’Unità Centrale Amministrazione, al quale è demandata la gestione di titoli, cauzioni ed altri valori assimilati al denaro; l’indennità spettante al predetto soggetto è la stessa che percepiscono i cassieri operanti presso i Centri ENEA diversi da Casaccia e Frascati”.

Tutto ciò premesso si precisa che la normativa citata e “liberamente interpretata ed estesa” dall’ENEA, prevede unicamente che:” Il dipendente la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una indennità graduabile, in relazione all’entità del movimento di denaro, dal 3% fino ad un massimo del 4,5% del minimo tabellare contrattuale del livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza nel valore in atto al 31 dicembre 1991. Detta indennità non viene corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa”.

L’istituzione della figura del vice cassiere in luogo del “sostituto cassiere” (Circolare 259/DG del 23 gennaio 1984) in particolare, sembra rappresentare un “escamotage” piuttosto banale per giustificare un dimezzamento dell’indennità a danno di pochi dipendenti ex sostituti oggi vice cassieri.

Si tratta di una scelta unilaterale dell’ENEA, non concordata ne tantomeno condivisa, di un’interpretazione libera ed assai dubbia del testo contrattuale che continua con la determinazione delle percentuali spettanti dell’indennità stessa ai singoli centri oltre che alle figure operanti nell’Unità centrale amministrazione, senza aver previsto alcun “passaggio sindacale”.

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata sempre particolarmente sensibile alla necessità di operare risparmi di gestione ma non è assolutamente ipotizzabile che questi vengano perseguiti attraverso “la cresta” di poche decine di euro, con “innovazioni contrattuali” unilaterali , antisindacali e sempre a carico dei soliti dipendenti.

L’esigenza di riduzione dei costi delle voci “straordinari ed indennità” , peraltro può essere facilmente realizzata, operando interventi in quelle aree di “privilegio” dove c’è ancora chi effettua più ore di straordinario in un mese di quanti altri non riescano a farsene autorizzare in tutto l’anno.

In virtù di quanto sopra esposto si chiede di non dare seguito all’applicazione della circolare in oggetto e di essere convocati per una riunione specifica su tutto il sistema delle indennità con particolare attenzione anche alle indennità di reperibilità e di turno, sulle quali si rende necessario correggere le attuali modalità “punitive” di applicazione .

In mancanza di riscontro, la scrivente O.S. si riserva sin d’ora il diritto di tutela nelle sedi opportune, dei dipendenti danneggiati da interpretazioni avventurose dei Contratti collettivi da parte dell’Amministrazione.

I migliori saluti

UIL Ricerca Università Afam
Marcello Iacovelli

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