sabato 14 Dicembre 2024

INAF: Conguaglio salario accessorio 2006 – 2010

Al Presidente Prof. Tommaso MACCACARO, Al Direttore Amministrativo Dr.ssa Laura PROIETTI

Con grande stupore la scrivente O.S. è venuta a conoscenza, che in violazione degli accordi sottoscritti e degli impegni assunti, siano stati impartiti “ordini” all’Area del Trattamento Economico di escludere dal conguaglio di ottobre, relativo agli arretrati del salario accessorio 2006-2010, il personale con contratto a tempo determinato posto a carico dei progetti, nelle more del reperimento delle corrispondenti risorse dei progetti stessi.

La UIL-RUA ritiene che per mero errore codesto Istituto abbia confuso il conguaglio degli incrementi stipendiali, che derivano dalla stipula di un CCNL, con il conguaglio dell’avanzo del fondo del salario accessorio.

Infatti, il fondo del salario accessorio, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti è già costituito; l’accordo integrativo ha solo definito il suo utilizzo prendendo in considerazione tutto il personale, compreso quello a tempo determinato a carico dei progetti.

Risulta pertanto incomprensibile come possano mancare delle risorse trattandosi del conguaglio di un “AVANZO DI RISORSE” del salario accessorio accumulato nei vari anni dal 2006 al 2010; quindi le risorse ci sono per TUTTI e a TUTTI devono essere corrisposte nel mese di ottobre come concordato.

Ulteriori risorse aggiuntive, che si chiedono ora ai progetti, incrementerebbero (a nostro avviso in maniera illegittima, non essendovi alcuna norma contrattuale che lo consenta) il fondo del salario accessorio che per la sua utilizzazione dovrebbe seguire nuovamente l’iter della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alla luce di quanto esposto si richiede un autorevole rapido intervento dei vertici dell’INAF al fine di garantire il regolare pagamento, nel corrente mese di ottobre, del conguaglio degli arretrati a TUTTI i dipendenti dell’Istituto aventi diritto, indipendentemente dalla tipologia di contratto posseduto, in applicazione degli accordi sottoscritti.

Giova ricordare che l’immotivato mancato rispetto di un accordo, lesivo anche di situazioni soggettive potrebbe costituire oggetto di denuncia per comportamento antisindacale ai sensi dell’Art. 28 della Legge 300/70.

Restando in attesa di assicurazioni in merito si inviano distinti saluti.

 UIL – RUA
(A. Maresci)
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