giovedì 25 Aprile 2024

ISTAT – Accordo RUP e DEC: Eppur si muove – Art. 15 e Art. 22: vincono gli interessi particolaristici !

2021 03 08 ISTAT comunicato UIL SCUOLA RUA 7 2021Venerdì 5 marzo si è svolto il tavolo di confronto tra Amministrazione e OO.SS su accordo sugli incentivi per Rup e Dec (contrattazione), bando art. 15 e art. 22 (informativa).

Accordo sui criteri di ripartizione del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche (Rup e Dec)

Dopo quasi 5 anni di inadempienza e quasi un anno e mezzo dall’estensione della prima bozza di accordo, sembra che stavolta si sia intrapresa la strada giusta, grazie anche alle pressioni della Uil degli ultimi mesi.

Finalmente per i colleghi con incarichi di Rup, Dec e le altre figure di supporto, sembra profilarsi un accordo anche se ancora migliorabile attraverso il quale vedersi remunerato quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 113 del Codice degli Appalti.

E’ stato risolto positivamente il problema degli incentivi per i bandi sotto i 40 mila euro (sotto soglia) che se effettuati con procedura ordinaria saranno conteggiati. L’amministrazione propende ancora, per le classi di importo in cui è scomponibile il valore a base di gara, ad applicare una percentuale dell’1,8% per i bandi per servizi e forniture invece del 2% previsto per i lavori mentre il sistema delle percentuali da applicare in base al valore della gara ci sembra da migliorare aumentando le percentuali da applicare complessivamente al valore di gara.

E’ stata rimarcata la questione della gestione dei fondi residui, l’importanza dei corsi di formazione per queste figure, la rotazione degli incarichi anche attraverso l’istituzione di un registro interno per il monitoraggio degli incarichi ed infine l’erogazione degli incentivi garantita anche ai lavoratori capiservizio.

Con riguardo ai coefficienti di ripartizione dell’incentivo, la UIL ha chiesto anche di prevedere una erogazione degli incentivi al termine di ogni fase relativa alla funzione affidata, riequilibrando tra le varie fasi le percentuali previste. Bene la previsione inserita dopo nostro tanto insistere che prevede che “Il dipendente che abbia cumulato nel corso del medesimo anno la soglia massima prevista al comma 3 dell’art. 113 del Codice non potrà, in ogni caso ed anche eventualmente a titolo gratuito, svolgere per quello stesso anno le attività per cui sono previsti gli incentivi di cui al presente accordo”.

Una previsione che va incontro alle richieste della UIL, cioè garantire a tutti i dipendenti Istat che lo volessero la possibilità di svolgere l’incarico di RUP&DEC e usufruire di questi incentivi e, al contempo, garantire il pieno utilizzo delle risorse a disposizione, senza creare avanzi non distribuibili per effetto della normativa, che andrebbe ad incrementare le economie di bilancio Istat.

In sintesi la UIL chiede da sempre il pieno e complessivo utilizzo delle risorse disponibili attraverso un monitoraggio e controllo degli incarichi anche nel pieno rispetto della normativa anticorruzione circa la loro rotazione, eliminando quel perverso fenomeno della concentrazione degli incarichi di RUP&DEC in capo a pochi soggetti, che verrebbero poi a tutti gli effetti “sottopagati” rispetto al loro impegno.

Rimane tuttora aperta la questione del pregresso, oggetto di un accordo separato da definire e che la UIL chiede di concludere in tempi brevi. Una volta definito l’accordo verrà posto all’attenzione del Consiglio il regolamento e, dopo la sua approvazione, sarà possibile finalmente partire con gli incentivi.

Vogliamo in conclusione porre l’attenzione sull’occasione “culturale” che la vicenda RUP&DEC pone: quella di abbandonare la prassi “autarchica” del farsi i regolamenti per conto proprio e poi usarli come clava contro i lavoratori, come è accaduto con il regolamento sulle missioni o quello sul telelavoro (lo scempio dell’obbligo di recupero dei giorni di malattia è li a dimostrarlo). Ci auguriamo che un accordo che fissa le regole di condivisione di una regolamentazione divenga un esempio di buone relazioni sindacali, in attesa che l’amministrazione dia seguito ai suoi intendimenti su questo accordo, al contrario di quanto avvenuto in altre occasioni (vedasi concorsi art. 22). Per questo continuiamo a mantenere alta la guardia e a chiedere massimo supporto, come finora avete fatto, su questo argomento.

Bando art. 15
Per i due bandi non è stata inviata preventivamente alcuna bozza, ma le modifiche apportate sono state elencate a voce dal Direttore DCRU.

Sono state accolte solo alcune delle richieste fatte: unificato a 2,5 punti il punteggio per le idoneità da concorso e da art. 15, ridotto leggermente il punteggio per il giudizio complessivo.

Il punteggio per l’anzianità di servizio è rimasto di 10 punti, ma è stato rimodulato fino alla fascia di anzianità di 21 anni e 6 mesi. Il riconoscimento dell’anzianità rimane il vero vulnus di questo bando perché non rispecchia lo spirito della norma che intendeva sanare situazioni di anomala permanenza nei livelli. La differenziazione lineare dei punteggi corrispondenti alle diverse fasce di anzianità non riesce a discriminare il peso che questa dovrebbe avere. L’intenzione di non premiare la maggiore anzianità è una scelta sicuramente non condivisibile.

Bando art. 22

Anche in questo caso c’è stato un accoglimento parziale, seppur minimo, delle richieste fatte.

Si potrà partecipare a entrambi i bandi, ricercatore e tecnologo, saranno riconosciuti 6 punti per il superamento di precedenti procedure concorsuali a tempo determinato, è stato elevato a 20 anni il limite temporale per il riconoscimento del punteggio per il superamento di precedenti procedure concorsuali, sono stati ridotti i punteggi soglia per i titoli, la prova orale e la valutazione finale. Rimodulato anche l’elenco degli altri titoli accademici, culturali e professionali, ma inspiegabilmente sembra siano rimaste escluse le borse di studio.

Il numero dei posti può essere aumentato in maniera proporzionale qualora venga disposto un incremento delle assunzioni rispetto a quelle già previste per tale area o vengano banditi nuovi concorsi pubblici.

Nella valutazione dei titoli dell’attività professionale svolta è stato eliminato il riferimento diretto agli incarichi Rup e Dec, sostituito da una formulazione generica di incarichi di responsabilità e di lavoro, che valgono max. 16 punti. Non vorremmo che ciò che è uscito dalla porta sia rientrato dalla finestra con punteggi stratosferici per tali incarichi, non è un bando dell’Anas ma di un Ente di Ricerca PUBBLICO. I punteggi delle singole categorie che compongono questo aggregato devono essere poi esplicitati nel bando affinché i concorrenti possano valutare e massimizzare il punteggio della propria attività professionale. Non è affatto auspicabile, e anzi inopportuno, che siano le commissioni a decidere ex-post tali punteggi, evento che potrebbe dar luogo a una coda di accessi agli atti e a eventuali contenziosi.

In conclusione su Art. 22 la vicenda si chiude con una direzione che non condividiamo, dove sembra prevalere la logica particolaristica che ha già caratterizzato i concorsi Balneari della gestione Alleva.

Rimane Desaparecidos – ma non per la UIL – l’anticipo di fascia!!!

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
ISTAT

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