venerdì 19 Aprile 2024

Taglio dei fondi dell’accessorio: così come è fatto è illeggittimo

Com’è noto, le amministrazioni delle Università e probabilmente anche degli Enti di Ricerca hanno calcolato, o stanno calcolando, i fondi per il salario accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013 sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari MEF n° 12/2011 e 16/2012 meglio conosciute come “circolari Cananzi”.

Riteniamo la metodologia proposta nelle suddette circolari “fantasiosa” e non rispettosa del dettato normativo; di conseguenza, a nostro avviso, sono illegittimi gli atti delle amministrazioni.

Prima di entrare nel merito vi riportiamo il testo della legge relativo alla norma in questione: L’art. 9, comma 2- bis, del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122 ha testualmente disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è ,comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

La nostra lettura della norma è la seguente:

a) il fondo deve essere calcolato ogni anno con le modalità previste da CCNL;

b) successivamente si devono operare le riduzioni per il personale cessato con le modalità previste nel parere della Corte dei Conti sez. Lombardia che si riporta testualmente “In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, la Conferenza si è espressa nel senso che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio. La consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio.”;

c) se, come è probabile almeno per il 2011 il fondo nonostante le riduzioni fosse ancora superiore al valore del 2010, si riporta al valore del 2010.

Le amministrazioni, invece, operano sulla base delle circolari MEF in modo ben diverso e cioè:

1) calcolano il fondo come previsto dal CCNL (in qualche caso nemmeno fanno il calcolo);

2) operano una prima riduzione riportando il fondo al valore del 2010;

3) decurtano ulteriormente il fondo dell’importo relativo ai cessati.

Il modus operandi delle amministrazioni compie così una doppia decurtazione, che in molti casi è significativamente superiore a quello invece che si determinerebbe adottando il metodo che riteniamo corretto.

Inoltre, tutto il sistema delle “medie” (nella circolare si parla di “semisomma”) è, a nostro avviso, una invenzione, un’opera di fantasia smentita, ad esempio, dal parere della Corte Dei Conti sez. Lombardia che abbiamo riportato.

In ultimo, questa Organizzazione Sindacale ritiene che la decurtazione proporzionale dei fondi relativa al personale cessato non debba operare per le quote destinate alla corresponsione delle “progressioni orizzontali” che, com’è noto fanno, parte del “trattamento fondamentale”. Ricordiamo che la norma dispone che le somme che devono essere automaticamente ridotte per le cessazioni di personale sono quelle “…destinate annualmente al trattamento accessorio…” mentre quelle utilizzate per finanziare le progressioni orizzontali sono, come già detto, destinate al trattamento fondamentale.

Sulla base delle considerazioni suesposte abbiamo elaborato una diffida, che si allega, da inviare alle amministrazioni.

I Responsabili UILRUA di ateneo o di ente debbono verificare ed eventualmente modificare il testo della diffida relativamente agli anni per cui si chiede il calcolo o al ricalcolo (sicuramente in tutte le sedi si sarà calcolato il fondo per il 2011, altrettanto è probabile che si sia calcolato il 2012, mentre non tutti hanno iniziato la discussione per il 2013) e devono completare la diffida indicando il comparto (Università o Enti Pubblici di Ricerca).

E’ evidente che l’invio della diffida è finalizzato a riaprire la discussione con gli atenei o con gli enti di ricerca, ed eventualmente ad avviare ricorsi partendo dalle sedi in cui la situazione e più critica.

La UIL RUA ritiene che quella del contenzioso giurisdizionale sia l’unica via possibile per smontare il “castello” messo in piedi con le circolari del MEF; azioni di lotta come gli scioperi di sede rischiano di essere inefficaci.

In attesa di conoscere da voi dell’avvenuto inoltro della diffida e degli eventuali esiti vi inviamo fraterni saluti.

Il Segretario Generale
(Alberto Civica)

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Il Punto del Segretario Generale

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