martedì 19 Marzo 2024

Riconoscimento indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti (decreto-legge n.50/2022) e dal Decreto Aiuti-Ter (decreto-legge n. 144/2022) – Inps messaggio 317/2023

Con il messaggio n. 317/2023 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

I dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti (decreto-legge n.50/2022) e dal Decreto Aiuti-Ter (decreto-legge n. 144/2022) anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata. Nel messaggio l’INPS specifica che ai soli fini dell’erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all’attività svolta dagli utenti interessati. Per velocizzare i tempi di liquidazione dei provvedimenti e procedere al pagamento delle indennità, l’Inps ha avviato d’ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.

In allegato il messaggio INPS 317/2023.

Fraterni saluti

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