sabato 20 Aprile 2024

AFAM: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Un risultato raggiunto.

Con la firma del CCNI del 12 luglio 2011 si conquista un obiettivo che da anni la UIL tenta di raggiungere: il fondo accessorio non può essere impiegato per attività ordinarie come la retribuzione delle ore di didattica per l’attivazione di corsi di studio: questa, fino ad ora, è stata una pratica costante che, soprattutto nei conservatori, ha assorbito gran parte delle risorse destinate ai docenti. Il sindacato, tutto, ha tollerato l’uso di questa pratica per senso di responsabilità permettendo così l’avvio delle sperimentazioni didattiche. Fino ad oggi.

Dal 1 novembre 2011 l’ordinamento didattico termina la fase di sperimentazione, durata fin troppo a lungo (10 anni), avviando i corsi di I livello a regime.

Il CCNI firmato il 12/07/2011 accompagna questo evento affermando, finalmente, che il finanziamento del diritto allo studio (corsi di I e II livello, etc.) non è più a carico dei lavoratori (fondo d’istituto) ma, come avviene in ogni istituzione di formazione pubblica, a carico dello Stato. Allo stesso tempo aggira il disposto del D.L. 78/2010, art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), comma 2bis[1] che impedisce, dal 1/01/2011,  il superamento del fondo accessorio previsto nel 2010. Un’istituzione che avesse voluto aumentare i corsi di studio non avrebbe potuto attivarli se questi  avessero comportato costi superiori al 2010. Ora, invece, è possibile farlo, e ciò permette una maggiore flessibilità e capacità di programmazione delle istituzioni: molto spesso le ore di didattica, frutto di esigenze e decisioni già programmate dall’amministrazione, riconducevano la contrattazione ad una mera ratifica di fine anno accademico.

Questo nuovo CCNI permette di liberare maggiori risorse per il personale tutto e in particolar modo per i docenti che, oltre ad accedere alle risorse fuori dal fondo per le ore aggiuntive, accedono all’intero fondo di istituto (€ 11.732.163,00)  con una  percentuale in aumento, per l’a.a. 2010-11, rispetto all’anno precedente. Nell’a.a. 2009-10 la percentuale si attestava intorno al 68%, dopo la firma del CCNL 2010 e del CCNI 2011, si attesta intorno al 70% in quanto, non  dimentichiamolo, l’una tantum, prevista dal CCNL 2010, art. 4, comma 3, è fondo d’istituto a cui i docenti attingono con una percentuale dell’84%.

Per il personale EP il CCNI 2011 ha prodotto un significativo incremento (anche se non di €500  netti come affermato da altro sindacato!) che passa, per il Direttore amministrativo, da € 3.400 a € 7.000 più l’incremento in base all’organico, cioè alla grandezza e complessità dell’istituzione. Questo incremento si compensa con l’impossibilità, per tutti gli EP, di accedere ad altri compensi a carico del bilancio – cosa che avveniva di frequente – liberando così risorse da reinvestire per l’istituzione.

Il CCNI incrementa il tabellare per lo straordinario del personale Tecnico Amministrativo delle Aree I, II e III, attestando le tariffe tra quelle più alte del pubblico impiego e questo, nell’ipotesi di accorpamenti di comparti di contrattazione è un risultato che sarà possibile spendere successivamente. Anche l’importo per incarichi specifici (art. 32 del CCNL 2005) viene incrementato, raggiungendo una quota massima di € 4.000. Gli Assistenti ed i Coadiutori potranno accedere al fondo d’istituto per una quota parte non inferiore al 25%.

Riassumendo, il CCNI è un passo avanti per i seguenti motivi:

  1. il fondo accessorio, liberato dai costi della didattica, può essere utilizzato, oltre che per gli incarichi di coordinamento, anche per la ricerca e la produzione artistica in modo prevalente. Le istituzioni di alta cultura (come l’università) si distinguono dalle istituzioni scolastiche proprio per la loro capacità di fare ricerca e per sviluppare metodologie didattiche innovative affiancate alla produzione artistica;
  2. permette una migliore capacità  di programmazione delle istituzioni;
  3. aggira il disposto del D.L. 78/2010, art. 9 c. 2bis, che introduce il blocco del fondo accessorio vincolato ai valori del 2010, evitando così possibili rischi per lo sviluppo della didattica;
  4. il prelievo dall’intero fondo da parte dei docenti non diminuisce, ma  al contrario aumenta;
  5. aumenta l’indennità destinata alle categorie EP a fronte di un divieto di accesso ad altri compensi a carico del bilancio dell’istituzione;
  6. aumentano le tariffe degli straordinari per i T.A. e l’importo per incarichi specifici;
  7. è previsto un accesso al fondo contrattuale per i T.A. per una quota minima del 25% senza introdurre un limite;
  8. si regolano le attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo (art. 8).

Allegato: La scheda finanziaria del fondo e il testo del CCNI con il commento della UIL RUA

Il Punto del Segretario Generale

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