


DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Ufficio III – Piazza J.F. Kennedy n. 20 – 00144 Roma
Ai Direttori e ai Presidenti delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
Agli Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali:
LORO SEDI
OGGETTO: cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale – anno accademico 2014-2015.
Come ogni anno tramite la presente nota vengono fornite le indicazioni operative circa modalità e tempistica delle cessazioni e dei trattenimenti in servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’a.a. 2014/2015.
- Requisiti per l’accesso al trattamento di quiescenza per il personale cui si applica la normativa pensionistica introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Coerentemente con quanto disposto dalla citata normativa, si richiamano i requisiti vigenti per l’anno 2014, per l’accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste:
– pensione di vecchiaia: il personale AFAM sia maschile che femminile, dovrà aver compiuto 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2014 e maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; si specifica che tale personale, fatto salvo l’eventuale accoglimento della domanda di trattenimento in servizio secondo le modalità precisate nell’apposito paragrafo, sarà collocato a riposo d’ufficio. Si fa, altresì, presente ai sensi dell’art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, potrà,essere collocato a riposo, su apposita domanda dell’interessato, il personale che maturerà il predetto requisito anagrafico tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2014;
– pensione anticipata: il personale AFAM dovrà necessariamente aver maturato, entro il 31 dicembre 2014, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Appare doveroso evidenziare che per l’accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi; tuttavia, per i dipendenti con meno di 62 anni di età, il trattamento pensionistico subirà una penalizzazione (art.24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall’art. 6 c. 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14).
- Requisiti per l’accesso al trattamento di quiescenza per il personale cui trova applicazione la normativa pensionistica previgente (in particolare legge n. 243/2004, legge n. 247/2007 e normativa in esse richiamata).
Come chiarito nell’analoga nota degli anni precedenti, la nuova disciplina previdenziale non si applica al personale che ha maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla previgente normativa, e ciò vale con riferimento alla pensione di vecchiaia che alla pensione di anzianità dalla stessa normativa previste. A tale proposito si richiama l’attenzione sulla circostanza che, come già precisato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2, ed oggi autorevolmente ribadito dall’art. 2 c.4 deldecreto legge n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013,tale personale rimane obbligatoriamente soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo, in caso di trattenimento in servizio, il calcolo della quota di contributi maturata dal 2012 in avanti con il sistema contributivo pro rata.
Appare, quindi, opportuno puntualizzare i requisiti previsti dalla precedente normativa per l’accesso al trattamento pensionistico:
- 1) pensione di vecchiaia: 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. C del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503);
- 2) pensione di anzianità : 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione [quota 96], maturati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247). Ai fini del raggiungimento della quota 96, restano fermi i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti, sempre al 31 dicembre 2011,ovvero: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l’ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto aggregando frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione), da considerarsi sempre al 31 dicembre 2011. Consegue, altresì, il diritto alla pensione di anzianità il personale che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31 dicembre 2011.
Pertanto, dovranno essere collocati a riposo d’ufficio – salvo trattenimento in servizio con i limiti illustrati nel paragrafo dedicato- al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo le previgenti disposizioni.
Per espressa disposizione dell’art. 24, comma 14D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i requisiti previsti dalla previgente normativa continuano a trovare applicazione per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004, che prevede il requisito anagrafico di 57 anni e 3 mesi di età (per adeguamento agli incrementi di speranza di vita, applicabile ai sensi del comma 12 della norma da ultimo citata) congiunto con un requisito di contribuzione minima di 35 anni; tali lavoratrici, che rientrano nella “finestra” dell’art. 1 c. 21 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, devono aver maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2013 per poter accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2014.
Si specifica che per l’a.a. 2014/15, le domande di cessazione e di trattenimento in servizio dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2014.
- Trattenimento in servizio
La nuova disciplina previdenziale non ha disposto l’abrogazione né dell’art. 72 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, né dell’art. 9, c. 31, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122: pertanto, i trattenimenti in servizio continueranno a costituire oggetto di concessione da parte dell’istituzione di appartenenza e il trattamento retributivo da essi derivante dovrà essere scontato dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che l’istituto del trattenimento in servizio viene assimilato ad una nuova assunzione.
Per l’a.a. 2014/2015 possono presentare domanda di trattenimento in servizio:
- 1) coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 secondo la vecchia normativa e che compiono i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2014; per tale personale, in caso di accoglimento dell’istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo per un biennio (a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016);
- 2) coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2014; per tale personale, in caso di accoglimento dell’istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo per un biennio (a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016);
- 3) coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2014 e che non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la predetta data; per tale personale, in caso di accoglimento dell’istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno, ai sensi dell’art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297.
In merito alle procedure valutative per la concessione del trattenimento in servizio si richiamano le indicazioni delle note degli anni precedenti.
L’amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali e dell’esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di trattenere in servizio coloro che hanno presentato specifica domanda nello stesso termine previsto per la presentazione di quelle di cessazione dal servizio e di concederlo, eventualmente, anche per un solo anno; la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive quali:
– esigenze didattiche e gestionali dell’istituzione correlate alla propria programmazione;
– particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare;
– esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.
La valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è demandata al Consiglio di Amministrazione – previo motivato parere del Consiglio Accademico per il personale docente – che accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie deliberazioni, supportate da idonee motivazioni espresse in dettaglio, che dovranno essere comunicate agli interessati. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio, con le relative motivazioni, dovrà essere comunicato per iscritto agli interessati.
Le SS.LL., pertanto, sono tenute a convocare gli organi in questione e a concludere la procedura entro il 28 marzo 2014.
Sempre nell’ambito del trattenimento in servizio, si conferma l’applicazione dell’art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al 70° anno di età per il raggiungimento del minimo della pensione (20 anni); si conferma, invece, l’inapplicabilità del comma 2 del predetto articolo, essendo venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa pensionistica.
Tutte le deliberazioni concernenti i trattenimenti in servizio dovranno essere inviate allo scrivente non oltre i tre giorni successivi alla riunione del Consiglio di Amministrazione.
Si ribadisce che, come definitivamente chiarito dall’art. 2 comma 5 decreto legge n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013 il personale che avrà compiuto il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2014 ed è in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico secondo la vecchia normativa per averli maturati entro il 31 dicembre 2011, sarà collocato a riposo d’ufficio ove non presenti istanza di trattenimento in servizio, Si conferma, altresì, che non potranno essere accolte le istanze di trattenimento in servizio del personale che ha già maturato entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva prevista dalla precedente normativa (40 anni), e che entro la data del 31.10.2014 consegua anche il requisito anagrafico del compimento dei 65 anni di età .
- Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Per quanto attiene, infine, alla possibilità di risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito l’anzianità contributiva massima di 40 anni entro il 31 dicembre 2011, (art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 78/09, convertito dalla Legge n. 102/2009), si rappresenta che, nel caso in cui si intenda avvalersi di tale facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 28 febbraio2014, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco di coloro hanno raggiunto tale anzianità al 31 dicembre 2011. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale amministrativo e tecnico, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 28 marzo 2014, supportandola con motivazioni congrue ed oggettive. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all’1.11.2014, data di inizio dell’a.a. 2014/2015, e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2014, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.
Per i dipendenti che, invece, maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto che l’applicabilità della normativa concernente la risoluzione del rapporto di lavoro è stata estesa agli anni 2012, 2013 e 2014 dall’art. 1 c. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini. L’elenco del personale che maturerà i predetti requisiti entro il 31 ottobre 2014 dovrà essere fornito dal Direttore amministrativo al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico, sempre entro la medesima data del 28 febbraio 2014
La risoluzione del rapporto di lavoro non potrà essere esercitata nei confronti di coloro che hanno meno di 62 anni di età e per i quali operano le penalizzazioni previste dall’art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall’art. 6 c. 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14. In relazione a quest’ultima modifica legislativa si evidenzia che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017 qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione dal lavoro ad essa equiparati, ai sensi dell’art. 6 c. 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, che per comodità di consultazione si riporta nella parte di interesse: “…i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n,151nonchè per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art.33 della legge 5 febbraio 1992, n.104.”
- Tempistica.
Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro e non oltre il 28 febbraio 2014; resta inteso che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2014. Nella domanda di cessazione deve essere contenuta una dichiarazione dell’interessato circa la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio qualora venga accertata l’eventuale mancanza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.
La eventuale rinuncia alle domande di cessazione e di trattenimento in servizio è consentita esclusivamente entro la data del 7 marzo 2014.
Le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate all’INPS gestione ex INPDAPavvalendosi esclusivamente della modalità telematica di invio, ai sensi della circolare n.131 del 19/11/2012 del detto Istituto previdenziale.
Per comodità vengono di seguito indicate le modalità di invio individuate dalla circolare in questione:
- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it, oppure www.inps.it ) , previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato ( numero verde 803164);
- 3) Presentazione telematica della domanda tramite l’assistenza gratuita dei patronati.
Si ribadisce che ai fini della procedibilità della domanda di accesso al trattamento pensionistico è necessario che la presentazione dell’istanza all’ente previdenziale avvenga secondo le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità, segnatamente la proposizione della domanda in forma cartacea. In considerazione delle presumibili difficoltà legate a tali nuove procedure si rinnova l’invito espresso nella nota MIUR -Afam del 6/2/2013 prot. N.1294 a prestare la massima collaborazione e a curare la tempestiva diffusione delle nuove regole.
Entro il 20 marzo 2014 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.
L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 28 marzo 2014 senza emissione di un atto formale
Dal 31 marzo al 11 aprile 2014, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2014.
Si rinnova l’invito degli anni precedenti a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare con certezza il momento di maturazione dei requisiti che, come più volte ribadito, comporterà l’applicazione della previgente o dell’attuale normativa. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all’evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del personale e per la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.
IL CAPO DIPARTIMENTO
PROF. MARCO MANCINI