venerdì 19 Aprile 2024

AFAM: la Camera approva modifiche al DL 104/13.

camera-smallAccolte le proposte della UIL RUA e degli altri sindacali confederali.

Il 31 ottobre l’assemblea della Camera dei Deputati ha approvato le modifiche al DL 104 del 12 settembre 2013 che ora passa all’esame del Senato.

Con l’accoglimento degli emendamenti proposti dalla UIL RUA insieme a CGIL e CISL (vedi documento) si intravede uno spiraglio di attenzione, da troppo tempo atteso, nei riguardi del settore AFAM da parte del Governo e del Parlamento e consente di sperare in un completamento della riforma entro il prossimo anno.  

Ora il testo dovrà essere approvato anche dal Senato in tempo utile per essere convertito in legge entro l’11 novembre.

UIL RUA
(Segreteria Nazionale)

Allegato:

Le modifiche al testo del Decreto Legge, riferite all’art. 19.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati  
Articolo 19.   Articolo 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)   (Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.   1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività per l’anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. I contratti a tempo determinato in essere nell’anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.   2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell’area «Elevata professionalità» del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell’incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Soppresso
    3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area «Elevata professionalità» o all’area terza di cui all’allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell’ambito del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.   4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell’ambito del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.   5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell’ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.
    5-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell’ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

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