A seguito della trasmissione degli atti di un ricorso al Tribunale di Napoli, il 26 novembre u.s. la Corte di Giustizia Europea ha emanato una nuova Sentenza riguardante la possibilità, anche nel pubblico impiego, di poter richiedere la trasformazione dei rapporti pubblici di lavoro reiterati a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La Corte Europea, ribadendo quanto già più volte dichiarato, che non è giustificato il rinnovo di contratti a T.D. per esigenze permanenti e durevoli, fornisce al giudice nazionale un vademecum per decidere se è legittimo o meno il rinnovo del contratto a T.D.. Contestualmente conferma, in almeno due punti della Sentenza, l’applicabilità dell’Art.5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/01, anche al settore del Pubblico Impiego relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Paradossalmente, la conclusione della decisione della Corte di Giustizia appare deludente, contrariamente agli annunci trionfalistici degli organi di stampa e internet italiani, rispetto all’auspicato obbligo di stabilizzazione dei precari.
Infatti la Corte di Giustizia Europea, pur riaffermando il principio della carenza legislativa italiana, ha riconfermato l’applicabilità dell’Art.5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/01 riconoscendo comunque la competenza esclusiva del giudice nazionale.
Tale affermazione della Corte di Giustizia è positiva, in particolare, per i comparti ricerca e università per i quali apre ancora più la strada per intervenire sulla trasformazione del rapporto di lavoro.
Con la massima prudenza, quindi, evitando effetti “boomerang”, bisognerà verificare i presupposti (assenza di ragione obiettiva che giustifichi la prosecuzione dei rapporti precari; condizioni temporali che indichino tempi certi per l’espletamento dei concorsi per l’applicazione del suddetto Art.5 comma 4 bis) per la proponibilità di ricorsi, ancora da noi definiti “coraggiosi”, per la trasformazione dei rapporti di lavoro da T.D. a T.I., per modificare finalmente la giurisprudenza italiana tuttora arroccata sul rigetto, quasi unanime, di tale tipo di contenzioso. Per il giudice nazionale sarà ora più problematica la difesa della norma nazionale (Art.36 D.Lgs. 165/01) a discapito del principio comunitario di cui è applicazione l’Art.5, comma 4 bis, del D.Lgs. 368/01 nuovamente fortemente supportato dalla Corte di Giustizia Europea.
Alla luce di quanto sopra, nelle more di organizzare eventuali ricorsi, considerate le forti motivazioni della sentenza ed anche al fine di tutelare i diritti individuali di ciascun dipendente, evitando la prescrizione del proprio diritto all’inquadramento a tempo indeterminato, la UIL-RUA ha predisposto , con il proprio legale, ulteriori atti di intimazione, diffida e messa in mora (per altro già precedentemente attivati dalla UIL-RUA prima dell’estate) per la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso il proprio Ente.
Le fattispecie che consentono di azionarsi per tale iniziativa ai sensi dell’Art.5 del D.Lgs. 368/01 riguardano:
a) dipendente riassunto entro un periodo di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato;
b) dipendente con due assunzioni successive a termine, effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto;
c) dipendente qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
I dipendenti del CNR iscritti UIL-RUA interessati, che non hanno partecipato alla analoga precedente sottoscrizione, che il nostro legale ha integrato con l’attuale sentenza, potranno sottoscrivere gratuitamente il relativo atto di diffida presso le rispettive Segreterie locali della UIL-RUA entro il 19 gennaio p.v., dove dovranno sottoscrivere l’atto in duplice copia (originale e copia da notificare all’Ente) presentando la seguente documentazione:
1) copia dei contratti a termine nonché eventuali rinnovi;
2) scheda individuale allegata (in PDF editabile)
Ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati nel corso della riunione UIL-RUA che si terrà il 4 dicembre p.v. alle ore 10,30 presso la Sede Centrale CNR – AULA BISOGNO con la partecipazione del nostro legale di fiducia, ovvero rivolgendosi alla Segreteria UIL-RUA, 3° piano ala vecchia sede centrale CNR (tel. 06 4993 3005).
UIL RUA
Americo Maresci