giovedì 18 Aprile 2024

ENEA: Circolare 65868-PER del 2 dicembre 2015

enea sedeCom’è noto la circolare in oggetto disciplina , con qualche anno di ritardo, l’art. 61 comma 7 CCNL EPR 1998-01 che concede al ricercatore/tecnologo la possibilità di usufruire fino a 100 ore annuali per partecipare ad attività di formazione, senza oneri per l’ENEA, purché siano in linea con gli obiettivi di supporto all’attività professionale e all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche seguite dall’interessato.

Prendendo atto del doveroso aggiornamento da parte dell’ufficio del personale, si ritiene necessario precisare che le 100 ore in questione non possono essere in alcun modo assimilabili al “permesso non retribuito” richiamato nella circolare in oggetto.

Appare evidente infatti, che il necessario nulla osta del “capo” previsto nella circolare per poter fruire di ore non retribuite per il proprio accrescimento professionale utile all’ENEA, ma pagato dal ricercatore/tecnologo, sia una superflua e restrittiva previsione di codesta amministrazione, visto che, com’è noto, può essere sufficiente un’autocertificazione da parte dello stesso.

Sorprenderebbe inoltre se di un articolo contrattuale si ritenesse di disciplinare un singolo comma, quello meno favorevole ai dipendenti, tralasciando ad esempio il comma 5 :”Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati… iniziative di aggiornamento … i relativi oneri sono a carico degli Enti” o il comma 6 :” per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a carico degli Enti…” .
In particolare poi il comma 2 : “…nei bilanci degli enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso.” Lo stesso comma prevede dunque che “i fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari”.

Non si comprende il motivo per cui avendo a bilancio una voce specifica per la formazione (o almeno dovrebbe esserci), l’eventuale orario di lavoro che il ricercatore/tecnologo volesse utilizzare per la formazione di cui al comma 7, non possa gravare fra gli oneri stessi per la formazione a titolo di copertura delle spese conteggiandola come orario di lavoro, visto che addirittura il comma 6 concede, nel caso di formazione non concordata, la possibilità di accedere al contributo a carico dell’Ente.

La norma di cui la circolare in oggetto, andrebbe letta insieme a tutti i commi dell’art. 61 e l’interpretazione parziale che fornisce l’ENEA, a nostro avviso non ha altro senso, se non che il corso a cui il ricercatore/tecnologo si iscrive non deve avere costi per l’Enea, ma sarà a carico del diretto interessato.

In virtù di quanto sopra riportato si richiede quindi l’immediata sospensione della circolare in oggetto e la sua rettifica che comprenda la piena applicazione dell’intero art. 61 CCNL 1998-01.

Nel rispetto degli obblighi dell’amministrazione all’informazione sulla materia previsti dalla lg. 165/01 e s.m. nonché agli obblighi di trasparenza dei bilanci previsti dal D.Lgs 33/2013 , si chiede , inoltre, di conoscere lo stanziamento a bilancio e l’utilizzo delle risorse destinate alla formazione dei ricercatori e tecnologi relativamente agli anni dal 2012 ad oggi, anni per i quali l’ENEA ha inteso certificare unilateralmente anche il fondo per il salario accessorio dei propri dipendenti e sui quali ricordiamo una sola remota convocazione sull’argomento formazione.

In attesa di cortese riscontro e con riserva di tutela dei diritti dei dipendenti rappresentati nelle sedi opportune.

I migliori saluti

FLC CGIL
G. Giannini
FIR CISL
A. Castellana
UIL RUA
M. Iacovelli
ANPRI
G. Chiocchia

 

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