giovedì 25 Aprile 2024

ENEA: Ristrutturazione dei Centri e del Servizio di Prevenzione e Protezione

enea sedeAl fine di fornire un costruttivo contributo al processo di riordino intrapreso e soprattutto renderlo maggiormente comprensibile a tutti i dipendenti dell’ENEA, segnaliamo alcune incongruenze che a nostro avviso, emergono dalla lettura del combinato disposto della circolare 294/2015 UCP nella parte di interesse dell’ “Unità Centrale Infrastrutture e centri”, con la Circolare Commissariale 93/2015 “Nuova organizzazione per la tutela della salute e della sicurezza”, in particolare per quanto riguarda la figura dell’RSPP, le prerogative ed i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione e dell’Unità di Gestione Centro.

Com’è noto, infatti, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.2, comma 1, lettera f) definisce “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, normalmente indicato con l’acronimo RSPP la:
“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Il medesimo D.Lgs definisce altresì (art.2, comma 1, lettera g) “addetto al servizio di prevenzione e protezione”, normalmente indicato con l’acronimo ASPP, la:
“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l”);
e “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (normalmente abbreviato in SPP) come:
“l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2, comma 1, lettera l)”;
La nomina dell’RSPP è un obbligo di Legge, non delegabile, che compete al datore di lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/08).
L’art. 31, comma 1 del D.Lgs, 81/08 indica altesì l’obbligatorietà dell’istituzione del “servizio di prevenzione e protezione”, stabilendo che:

“Salvo quanto previsto dall’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”.
Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce inoltre che:
“Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.
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Ciò necessariamente premesso, si evince, a nostro avviso, che nel caso di una struttura complessa e diffusa sul territorio quale l’ENEA, si possano avere due diverse possibilità:
• Nominare un unico RSPP, con relativo servizio, come quello istituito presso il Centro della Casaccia, il quale RSPP dovrebbe assumere la responsabilità per l’intera Agenzia e svolgerebbe le sue funzioni sull’intero territorio, avvalendosi per questo dei componenti del servizio SPP presenti nei vari Centri (appartenenti però al servizio SPP e non all’Unità di Gestione Centro).
• Nominare più RSPP, con competenza e responsabilità sui diversi plessi produttivi in cui è organizzata l’Agenzia. In quest’ultimo caso, però, devono necessariamente essere istituiti altrettanti servizi di prevenzione e protezione dei rischi.
Non vi può essere infatti RSPP senza il relativo servizio, al limite costituito dal solo RSPP medesimo.
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Per le ragioni di cui sopra appaiono illegittimi e contrari sia agli articoli che allo spirito della Legge i combinati disposti delle declaratorie di tutti i “Servizi di Unità di Gestione Centro” e della Circolare Commissariale 93/2015 quando stabiliscono:
• la subordinazione del personale specificatamente addetto alle attività di sicurezza e prevenzione dei rischi all’Unità di Gestione Centro e non invece, al Servizio di Prevenzione e Protezione, sia esso di Agenzia o di Centro (plesso produttivo);
• la designazione, da parte dei datori di lavoro, degli RSPP attualmente in essere senza, la costituzione del relativo servizio (unica eccezione Casaccia);
• la subordinazione degli RSPP, designati come sopra, al responsabile dell’Unità di Gestione Centro e non, invece, come sarebbe più logico e come succedeva fino ad oggi (anche per mettere al riparo tale figura da indebite pressioni o da impropri utilizzi), direttamente dal datore di lavoro.

Nel caso in cui l’ENEA voglia, nonostante tutto, procedere in tal senso, questa Organizzazione si riserva di presentare apposito interpello al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 81/08 in merito alla liceità delle determinazioni intraprese e/o esposti denuncia alle ASL territorialmente competenti per i vari Centri.
Parimenti, questa Organizzazione supporterà tutti quei colleghi che volessero vedersi riconoscere, in sede giurisdizionale, la stessa giusta dignità dell’RSPP di Casaccia, in base al principio che, a parità di mansioni e di responsabilità, deve corrispondere parità di trattamento.
Le dimensioni ed il maggior organico del C.R. Casaccia non giustifica, ovviamente, discriminazioni in termini di organizzazione della sicurezza sui posti di lavoro sopratutto se poi si consta che amministrazione e servizi tecnici godono (giustamente) della stessa dignità nella maggior parte dei Centri.
Con riferimento poi alla tabellina parte integrante della circolare commissariale citata segnaliamo che i Centri del Brasimone e di Brindisi che non sono citati, grazie a Dio sono ancora ben “vivi ed in buona salute”, anche se irrispettosamente ridimensionati nei ruoli dai recenti provvedimenti organizzativi.
In ultimo chiediamo chiarimenti circa la circostanza che il responsabile dell’Unità di Centro di Frascati in virtù dell’incarico : “contribuisce a elaborare e attuare le politiche di sicurezza (security) e coordina per tutte le Unità di gestione dei Centri l’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e salvaguardia dell’ambiente e delle persone, anche in termini di radioprotezione e monitoraggio ambientale” non contemplato in nessuna parte della circolare commissariale 93/2015, continuerebbe a percepire (unico tra i responsabili delle unità di Centro), un’indennità per conduzione strutture complesse (circa 12.000 euro/anno) oltre a quella di capo servizio (circa 8000 euro/anno).
Non vorremmo che le singolari ed illegittime decisioni organizzative di cui sopra, rappresentino il corollario per giustificare (magari in una prossima circolare) l’utilizzo di risorse pubbliche per pagare una “pesante” indennità, piuttosto che per sanare l’anomala situazione che si verrebbe a determinare se venissero rigorosamente applicate la disposizione commissariale 93/2015 e la circolare 294/2015 UCP.
Chiediamo quindi una revisione completa dei servizi RSPP restituendo loro l’autonomia, il ruolo e l’indennità che la normativa vigente gli riconosce.
Anche in questo caso, in assenza di sollecito riscontro, rivolgeremo la nostra istanza all’esterno dell’Agenzia, in particolare alla Procura della Corte dei Conti perché valuti anche l’eventuale danno procurato all’erario con attribuzioni inutili e ridondanti di mega indennità e individui gli eventuali responsabili dello “spreco” di danaro pubblico che di questo dovranno rispondere in proprio ed in solido.
I migliori saluti

UIL RUA
Marcello Iacovelli

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