sabato 20 Aprile 2024

Il TAR Lazio condanna MISE ed ENEA

enea sedeGiudicata illegittima ed annullata la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, avvenuta nella primavera 2015 momento in cui era in atto il c.d. riordino dell’ente. Un riordino non solo largamente criticato nei contenuti, ma ora delegittimato oltre che dalla mancanza di un regolamento di organizzazione e funzionamento anche dall’assenza di pareri di un collegio dei revisori titolato.

Il 18 febbraio u.s. è stata pubblicata la sentenza N. 02120 del TAR Lazio – Sezione Terza Ter relativa al ricorso N. 07225 del registro generale dei ricorsi del 2015, pronunciata l’8 gennaio 2016, con la quale questo tribunale ha annullato, in via definitiva, la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti dell’Enea, nomina avvenuta tramite decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il 23 aprile 2015. La sentenza accoglie il ricorso dei tre membri del Collegio illegittimamente sostituito ad aprile 2015 che il MISE aveva dovuto comunque già ripristinare ad ottobre in seguito alla sospensiva del TAR N. 03887/2015 REG.PROV.CAU. del 15 settembre scorso.

La sentenza di condanna emessa nei confronti di MISE ed ENEA chiarisce che né il MISE né tantomeno l’ENEA avevano il diritto di nominare un nuovo Collegio dei revisori dei conti; tale nomina avrebbe dovuto concretizzarsi, così come prevedeva l’art. 37 comma 5 della legge 99/2009, solo al termine del periodo di commissariamento con il “concreto avvio di funzionamento” della nuova Agenzia ENEA che sostituiva l’Ente ENEA.
Secondo il TAR Lazio, “tale avvio non può considerarsi realizzato, tanto è vero che è tuttora regolarmente in carica il commissario, nominato appositamente, come enunciato dall’art. 37 comma 5 legge 99/2009, per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia”.
Per il TAR “la perduranza in carica del Commissario è dunque la prova indiscutibile che tale avvio non si è ancora prodotto, almeno nella misura occorrente ad affermare l’intervenuta sussistenza delle condizioni di superamento dell’ordinaria amministrazione e, con esse, dei presupposti per la nomina degli organi istituzionali “regolari” al posto del commissario”.
Alla luce di tale sentenza, le scriventi Organizzazioni sindacali osservano che le motivazioni vanno ben oltre lo specifico cioè la rilegittimazione del C.d.R. attuale, si potrebbero anche avere implicazioni sulla legittimità di tutti gli atti adottati dall’aprile 2015 e sulla vigilanza di competenza che non sembrerebbe essere stata rigorosa, almeno stando alla sentenza.

Ci riferiamo, in particolare, all’attuazione della c.d. riorganizzazione-ristrutturazione ad opera del Commissario, entrata in vigore il 1 luglio 2015, laddove nella sentenza si fa riferimento esplicito al fatto che il Commissario poteva operare solamente in ordinaria amministrazione e quindi, come più volte affermato dalle OO.SS., non era legittimato ad effettuare un sovvertimento organizzativo di tale portata ma solo ad iniziative parziali di aggiustamenti in funzione dell’efficienza e di una semplificazione, cosa peraltro doverosa in tutta la P.A..
Una ristrutturazione del genere poteva concretizzarsi, a maggior ragione in un Ente di Ricerca, solo alla chiusura del periodo di commissariamento e comunque non poteva e non può, in nessun caso, prescindere da un regolamento di organizzazione e funzionamento. L’amministrazione attuale ha operato in assenza di regolamento.
Con l’illegittimo riordino dell’ENEA si sono inoltre saturate tutte le nomine anche di tipo dirigenziale condizionando, di fatto, le scelte dei futuri organi istituzionali di vertice.
In questo contesto le scriventi contestano più che il merito, la legittimazione degli atti, per i quali il nuovo Commissario, secondo il TAR, non poteva rivendicare maggiori o diverse prerogative rispetto a quelle avute dal precedente Commissario.
Si pone inoltre in evidenza la circostanza anomala, ma di rilievo, che questa incisiva riorganizzazione dell’ente si sia conclusa proprio nel periodo di attività del “nuovo collegio”, poi invalidato. Appare inoltre perlomeno “non politically correct” , che il Commissario (quale rappresentante legale dell’Ente), pur conoscendo le motivazioni presentate dai ricorrenti, abbia comunque proceduto nella riorganizzazione senza attendere né il giudizio cautelare, né tanto meno quello di merito.
Se si riteneva che vi fossero i requisiti di mutamento del Collegio col cambio del Commissario, perché attendere 8 mesi dopo la propria nomina avvenuta il 6 agosto 2014 e con successivo rinnovo, (sempre di 1 anno) avvenuto il 21 luglio 2015, proprio alla vigilia dei pareri indispensabili da acquisire da parte del Collegio? Di tutto questo ne terremo conto, per chiedere chiarezza ai vari livelli esterni di responsabilità verso l’Ente.
Riteniamo che ne dovrebbero tener conto soprattutto le autorità responsabili delle future nomine del vertice dell’ENEA che richiederebbero profili di eccellenza, procedure inoppugnabili, trasparenza di tutti gli atti, specie nei passaggi importanti.
Siamo venuti a conoscenza che nel documento dei Presidenti degli EPR, al fine del futuro tavolo della ricerca, si chiede che per la nomina dei Presidenti degli Enti sia previsto addirittura un parere consultivo dei ricercatori! Ci accontentiamo, per il momento, di riproporre per l’ENEA, la richiesta di semplice normalità, quella che tutti i politici evidenziano nei talk show: una metodologia selettiva, titolata, curriculare al fine di ricercare sia in ambito tecnico scientifico che manageriale, due ruoli che andrebbero distinti, una eccellenza al posto di criteri di appartenenza e conoscenza.
Ed infine: “violazione di legge, difetto di motivazione, falsa rappresentazione della realtà, violazione del procedimento e sviamento”: queste le gravi motivazioni che riportiamo della suddetta sentenza del TAR di condanna di MISE ed ENEA. A quale modello di gestione pubblica e di correttezza istituzionale ci si vuole ispirare per la governance del secondo ente pubblico di ricerca italiano?

FLC CGIL
C. Buttarelli
FIR CISL
A. Castellana
UIL RUA
M. Iacovelli
ANPRI
G. Chiocchia

 

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