giovedì 18 Aprile 2024

Servono interventi urgenti per il rilancio degli enti pubblici di ricerca. La valutazione non diventi un alibi

La condizione della ricerca pubblica in Italia, e in particolare degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) anche a causa di non poche contraddittorie disposizioni legislative e di tagli insostenibili ai finanziamenti, sia ormai prossima al raggiungimento del punto di non ritorno. La totale mancanza di una visione strategica e di un progetto “per la messa a Sistema” della ricerca nazionale rappresentano un’emergenza non meno grave di altre che il Governo e il Parlamento, nell’ interesse del Paese, devono affrontare.

A nostro parere, lo sviluppo sociale ed economico del Paese richiede invece un investimento integrato nella ricerca fondamentale e applicata, realizzata attraverso le tre reti (Università, EPR e ricerca privata) e il mondo dell’impresa, in un quadro unico di governo e di politiche di programmazione pluriennali capaci di garantire:

La salvaguardia occupazionale del personale precario da anni in forza agli EPR attraverso la previsione di idonei strumenti di consolidamento in ruolo ad iniziare dalla Tenure Track (peraltro già prevista nel CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione), il ripristino del turn-over al 100%, il superamento del desueto concetto di dotazione organica, la definizione di un unico limite di budget per rendere sostenibile l’avvio di un reclutamento ordinario e quindi ciclico e un piano straordinario di assunzioni ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per il superamento del precariato. E’ necessaria, inoltre, la garanzia delle proroghe e dei rinnovi dei contratti in scadenza e, consentita la programmazione delle risorse umane attraverso la certezza delle risorse finanziarie oggi non esistente, l’introduzione di percorsi d’ingresso con tempi certi e regole certe;

Un unico punto di Governance della ricerca nazionale, volto tra l’altro al superamento dell’attuale frammentazione che vede il complesso degli EPR sotto la vigilanza di sette differenti Ministeri. Peraltro la differenza fra gli enti vigilati dal MIUR rispetto agli altri non risiede nella strumentalità rispetto ai compiti specifici di alcuni Ministeri, ma piuttosto nella necessità di un rapporto funzionale allo svolgimento di alcune specifiche tipologie di attività. La natura terza dei soggetti vigilanti, la necessità di un forte autogoverno e di una reale autonomia sono infatti patrimonio di tutti gli Enti perché connaturate all’attività di ricerca che essi svolgono.

Una reale autonomia degli EPR e forme autentiche di partecipazione del personale al governo degli enti stessi.

Il rafforzamento degli investimenti dello Stato nei fondi ordinari. I progetti di ricerca devono essere finanziati con risorse aggiuntive e deve essere elaborato un vero piano pluriennale della ricerca e dell”innovazione tecnologica; La ricerca fondamentale non può, infatti, trovare sostentamento nelle risorse reperite attraverso la partecipazione a bandi volti all’ innovazione. Ne consegue che i canali di finanziamento della ricerca fondamentale e applicata devono essere diversi e comunque garantiti. Le infrastrutture, i laboratori, i progetti, vivono dei tempi lunghi della scienza, mai contrapposta ma sempre interconnessa all’innovazione tecnologica.

Un sistema nazionale di valutazione che tenga effettivamente conto della peculiarità degli EPR tutti e ne valorizzi la cosiddetta terza missione. E’ opportuno che le scelte dell’ANVUR siano riviste e il primo anno di lavoro considerato puramente sperimentale allargando il campo all”utilizzo delle risorse pubbliche destinate a ricerca e innovazione tecnologica delle quali beneficiano direttamente e indirettamente le imprese attraverso i cluster e la partecipazione a progetti integrati;

Il riconoscimento del ruolo del personale degli EPR e delle relative peculiarità, non riscontrabili nel resto delle Pubbliche Amministrazioni. Per riconoscere e valorizzare l”identità professionale dei lavoratori in questo settore, si deve confermare la specificità contrattuale degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione che rischia di essere compromessa nella definizione dei Comparti di contrattazione ai sensi del D.Lgs. 150/2009. Il Contratto Collettivo Nazionale Enti pubblici di Ricerca e Sperimentazione, peraltro rappresenta l’unico impianto normativo all’interno del quale sono definite le figure professionali (Ricercatori, Tecnologi, Tecnici e Amministrativi) e le relative tipologie di attività, che non trovano analogie nel complesso delle PP.AA. Al contrario, il CCNL Enti di Ricerca e sperimentazione, per le flessibilità in esso contenute, potrebbe rappresentare un punto di riferimento nella predisposizione di nuovi modelli contrattuali non solo per le PP.AA., ma laddove sia conveniente prefigurare un’organizzazione del lavoro per obiettivi.

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