giovedì 28 Marzo 2024

CCNQ definizione comparti 2002-2005

CCNQ definizione comparti 2002 – 2005
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2002 – 2005

Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di :

per l’ARAN:

avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato

per le Confederazioni sindacali

CGIL (Firmato)
CISAL (Firmato)
CISL (Firmato)
CONFSAL (Firmato)
RDB CUB (Firmato)
UGL (Firmato)
UIL (Firmato)
USAE (Firmato)

Al termine della riunione viene sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005.

ART. 1: Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 2: Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto del personale delle Agenzie fiscali;

B) Comparto del personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

C) Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;

D) Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

E) Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

F) Comparto del personale dei Ministeri;

G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

H) Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;

I) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

L) Comparto del personale della Scuola;

M) Comparto del personale dell’Università.

ART. 3: Comparto del personale delle Agenzie fiscali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:

– dall’Agenzia del demanio;

– dall’Agenzia delle dogane;

– dall’Agenzia delle entrate;

– dall’Agenzia del territorio.

ART. 4: Comparto del personale

delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:

– dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

– dai Monopoli di Stato.

ART. 5: Comparto del personale degli Enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all’art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

– Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni – ivi compreso l’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE) – ad eccezione di quelli espressamente indicati nell’art. 7, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

– Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);

– Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

– Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 4.

ART. 6: Comparto del personale

delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:

– dalle Accademie di belle arti;

– dall’Accademia nazionale di danza;

– dall’Accademia nazionale di arte drammatica;

– dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

– dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

ART. 7:Comparto del personale

delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente:

– dagli Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

– dall’Istituto superiore di sanità (ISS);

– dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

– dall’Istituto italiano di medicina sociale;

– dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

– dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

– dall’Istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno;

– dal Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);

– dall’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);

– dall’Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

– dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);

– dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

– dall’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);

– dall’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (così denominato dall’art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e già compreso nella tabella di cui al primo alinea col nome Istituto nazionale di ottica);

– dall’Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);

– dall’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), così denominato dall’art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (già Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste);

– dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel quale è confluito – a norma dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 – l’Osservatorio vesuviano);

– dal Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno);

– dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» (già Istituto di fisica di via Panisperna);

– dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca rieducativa (INDIRE);

– dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVSI).

ART. 8: Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera F), comprende:

– il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

– il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell’art. 3 ed esclusa l’APAT ricompresa nell’art. 7;

– il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

– il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM).

ART. 9: Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 10: Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:

– dalle Regioni a statuto ordinario;

– dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

– dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

– dai Comuni;

– dalle Province;

– dalle Comunità montane;

– dai Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

– dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

– dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

– dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

– dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;

– dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali;

– dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

2. Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie locali.

ART. 11: Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:

– dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

– dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

– dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;

– dall’Ordine Mauriziano di Torino;

– dall’Ospedale Galliera di Genova;

– dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

– dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);

– dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);

– dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

ART. 12: Comparto del personale della Scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.

ART. 13: Comparto del personale delle Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera M) comprende – ad eccezione dei professori e ricercatori – il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

– università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;

– Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.

ART. 14: Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall’art. 40, comma 2 e dall’art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l’unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL.

3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti – fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza – ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative.

4. L’AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui all’art. 4 a quello dell’art. 5.

5. Quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in tutti i casi – ed in particolare per il CISAM – in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all’altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell’attuale quadriennio ai sensi del comma 1.

6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo personale.

7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell’Università, per le aziende ospedaliere di cui alla lettera b) dell’art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.

ART. 15: Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nei Contratti collettivi nazionali quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con riferimento alla collocazione del personale della Corte dei Conti, dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le parti concordano sulla necessità che, previa una verifica congiunta, venga valutata l’opportunità della costituzione di un apposito comparto secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 del presente accordo.

Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal – Confsal – Ugl – Usae

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DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

L’ARAN prende atto che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è in corso un approfondimento tecnico circa la futura collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto l’attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui all’art. 4 assume carattere transitorio. L’ARAN sottoporrà alle parti le ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.

Firmato Aran

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DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

Per quanto concerne i Monopoli di Stato, con riferimento all’art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l’ARAN sottoporrà alle parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo personale rispetto a quella prevista dall’art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli stessi saranno assegnate eventuali diverse funzioni.

Firmato Aran

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DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

Con riguardo all’art. 14, comma 2, l’ARAN, relativamente all’articolazione della normativa nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma rimanendo l’unicità dei comparti di riferimento, dichiara la propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti di cui agli artt. 6 e 12, per individuare (anche confermando quelle esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non docente e, nell’ambito dell’unico comparto di cui all’art. 10, per il personale delle Regioni e per il personale delle Aziende pubbliche di servizi alle persone (ex IPAB).

Firmato Aran

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DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine al comparto Corte dei Conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per poter rendere operativa tale decisione nel corso del I biennio contrattuale 2002 – 2003.

Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl

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DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro più ferma opposizione al passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a quello dei Ministeri. Le particolari competenze professionali e le funzioni esistenti nel CISAM , rendono immotivata tale trasformazione contrattuale e comunque non in grado di cogliere le specificità esistenti sia in termini di funzioni che di qualità professionali.

Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl

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DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento all’art. 14, comma 2, le sottoscritte Confederazioni affermano il valore irrinunciabile dell’unicità dei comparti e, in particolare, per quanto attiene il comparto di cui all’art. 12 dichiarano, in considerazione dell’organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie scolastiche, di voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti nell’ultimo CCNL di comparto.

Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Cisal – Ugl

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DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, per quanto concerne il comparto di cui all’art. 10 CGIL, CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il valore dell’unicità del comparto e dichiarano la loro forte contrarietà a forme di settorializzazione della normativa, lasciando alla contrattazione collettiva di categoria, ferma restando l’unicità del comparto, l’introduzione di una parte modulare capace di rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie d’enti e funzioni che compongono il sistema.

Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal

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DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento all’articolo 4 del presente accordo relativo al comparto Aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano di sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005 solo in quanto considerano che l’attuale collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è transitoria, in attesa che venga opportunamente definito per via legislativa l’inserimento nel comparto Sicurezza.

Firmato Cisl –Uil – Ugl

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DICHIARAZIONE A VERBALE

Per il comparto aziende, le innovazioni organizzative già avvenute nel corso della precedente stagione contrattuale e quelle che potrebbero verificarsi a seguito di nuove ipotesi di riforma amministrativa che possono portare ad identificare soluzioni condivise fra le parti, rendono possibile per il suddetto comparto l’attuazione di quanto previsto dal c. 1 dell’art. 14 dell’accordo allegato anche nel coso della stagione contrattuale 2002-2005.

Al verificarsi delle condizioni sopra citate l’Aran e le OO.SS. procederanno, con le procedure contrattuali di cui agli artt. 40 c. 2 e 41 c. 6 alla modifica della attuale composizione del comparto.

In questo ambito la collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto Aziende, come si evince dal contenuto dell’accordo, non riveste alcun carattere transitorio.

La Cgil dichiara la sua contrarietà alla collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza. Tale soluzione se attuata segnerebbe un intervento legislativo sul rapporto di lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001; trasformerebbe il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile, con grave riduzione dell’autonomia organizzativa e gestionale. La CGIL si opporrà a qualsiasi tentativo di riduzione, attraverso tale iniziativa del Governo, dei diritti sindacali e di manomissione degli istituti regolati dal CCNL.

Firmato Cgil

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DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL, in riferimento alla nota inviata del Presidente dell’ENEA e ad identica richiesta proveniente dalla categoria, auspica nell’immediato futuro, che il comparto contrattuale del personale del predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato “Comparto del personale delle istituzione e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione” di cui all’art. 7.

Firmato Cisal

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DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL in riferimento all’art. 13 ed al comma 7 dell’art. 14 auspica nell’immediato futuro che, fermo restando la unicità del comparto, il personale dell’università ed il personale dei policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto normativo, mentre per la parte retributiva si propone, in simultanea, la doppia contrattazione, una riferita a tutto il personale del comparto università e l’altra avente come riferimento il comparto della sanità.

Firmato Cisal

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DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL condivide e fa proprie le dichiarazioni a verbale dell’ARAN n. 1 e 2.

Firmato Cisal

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DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL esprime perplessità e riserva per la collocazione del personale del CISAM all’art. 8 anziché al 7 che, a suo avviso, appare più congruo.

Firmato Cisal

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DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL, a seguito delle aspettative ingenerate nel personale del Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei Conti ritiene indispensabile prevedere un apposito comparto contrattuale per queste categorie con collocazione immediata.

Firmato Cisal

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DICHIARAZIONE A VERBALE

Nell’ipotesi di contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 la confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte operate dall’agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.

In particolare l’USAE non condivide :

Che all’art.7 “Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione” non sia inserito l’ENEA.

Al riguardo si ricorda che vi è stato un preciso impegno politico dei vertici dell’ente, contenuto nell’Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il successivo rinnovo contrattuale, nel contratto del Comparto degli enti pubblici di ricerca (v. ultimo capoverso della prima pagina dell’Atto di indirizzo ENEA ).

Tale impegno politico è stato fatto proprio dal Governo attraverso l’approvazione del citato Atto di indirizzo (Intesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica il quale con lettera del 23 ottobre 2000 prot.n. P. 558997007.515 ha sancito l’Intesa richiesta ai sensi dell’art.73 – comma 5 – del D.lgs.n.29/93).

Inoltre è precisa anche l’indicazione contenuta nel decreto legislativo 36/99 di riforma dell’ENEA che, richiedendo l’applicazione di tutto il decreto 29/93 all’ENEA, rinvia alla norma di ridefinizione dei comparti l’inserimento dell’ENEA nel comparto ricerca.

Si richiede ora il rispetto del decreto legislativo 36/99 e degli impegni presi nel citato Atto di indirizzo con l’inserimento quindi dell’ENEA nel Comparto della ricerca per la prossima contrattazione 2002-2005.

Da ultimo, a sostegno della richiesta di inserimento dell’ENEA nel comparto della ricerca, si inserisce l’approvazione definitiva del DDL sulla dirigenza pubblica avvenuto alla Camera il giorno 19 giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti ai sensi dell’art.7 comma 4 i ricercatori e tecnologi dell’ENEA, dalla data di entrata in vigore della legge, costituiscono un’area contrattuale della dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca del comparto.

l’inserimento dell’ultimo comma all’art. 8 relativo al Cisam e ciò in particolare per la carenza di una specifica definizione dei tempi e delle modalità di tale inserimento che appare incoerente con le scelte contrattuali operate – anche di recente – dall’ente.

La formulazione dell’art. 9, ed in particolare la cancellazione dell’inserimento nel comparto della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dell’Avvocatura di stato, così come risultava nella prima proposta dell’Aran. Cancellazione che peraltro comporta una particolare continuità e coincidenza di soggetti fra la trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la trattativa integrativa nazionale del medesimo CCNL.

La formulazione dell’art. 13. In alcune aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettara a) del d.lgs. 21.12.99 n. 517 infatti risulta essere inserito anche personale del comparto S.S.N.; conseguentemente anche la formulazione del comma 7 dell’art. 14 risulta riduttiva.

Si allega la dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione dell’ipotesi per sottolineare le differenti posizioni.

Firmato USAE

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DICHIARAZIONE A VERBALE

La decisione della RdB Pubblico Impiego di sottoscrivere la presente “ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005”, pur in presenza di numerose riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di chiudere al più presto questo capitolo della contrattazione perché propedeutico all’immediata apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti pubblici.

La RdB P.I. intende sottolineare, però, la propria totale avversità alla definizione di aree, settori e sezioni separate di contrattazione che, minando l’unicità dei comparti, riconoscano le spinte corporative già in essere e ne alimentino di nuove spezzettando così in mille rivoli il mondo del lavoro pubblico a danno di tutti.

La RdB non sottoscrive la nota congiunta relativa al personale della Corte dei Conti, dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato perché, pur riconoscendo la specificità del ruolo, delle funzioni e delle competenze di detto personale, ritiene possano trovare idonea soluzione normativa ed economica nella collocazione data. In ogni caso la RdB ritiene, a tal proposito, che se la discussione in corso dovesse orientarsi verso la costituzione di un nuovo specifico comparto, tale soluzione non potrà che riguardare tutto il personale dipendente del settore Giustizia.

Per quanto riguarda, infine, la collocazione dei Vigili del Fuoco, la RdB dichiara di voler mettere in campo ogni tipo di iniziative ed ogni forma di mobilitazione e di lotta per mantenere intatti i tratti essenziali della peculiare funzione sociale svolta dal Corpo nazionale al servizio del Paese nel ruolo precipuo di protezione civile.

In tal senso la RdB ritiene illegittima, perché contraria alle procedure previste dal D. lgs. 165/2001, e scellerata nel merito la ventilata ipotesi sostenuta da alcuni ambienti governativi di collocare i Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza perché, oltre che irrobustire un pericoloso processo di militarizzazione della società, ne snaturerebbe le funzioni e le competenze a tutto danno del Paese e dei Vigili stessi.

Firmato RdB Pubblico Impiego

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