giovedì 28 Marzo 2024

AFAM: Mobilità anno accademico 2011/2012, personale docente e non docente, Conservatori, Accademie ed ISIA

ORDINANZA MINISTERIALE DEL  3 AGOSTO 2011
TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO
DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISIA

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 10 settembre 2011
2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 16 settembre 2011
3. Termine per reclami, rinunce e rettifiche 26 settembre 2011
4. Pubblicazione punteggi definitivi 30 settembre 2011
5. Pubblicazione dei trasferimenti 6 ottobre 2011
6. Comunicazione delle cattedre disponibili per le utilizzazioni temporanee 17 ottobre 2011
7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 22 ottobre 2011
8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 28 ottobre 2011

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;
VISTA la Legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53;
VISTO il T.U. 28.12.2000 n.445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il C.C.D.N. siglato il 31 maggio 2002 concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;
VISTO il CCNL 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;
VISTO l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’a.a. 2005/2006;
VISTO  l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito al punto 14 dell’art. 5 del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli artt. 3, 4 e 4bis dello stesso Contratto;
VISTO  il CCNL sottoscritto il 4 agosto 2010 relativo al quadriennio normativo 2006 -2009, ed in particolare l’art.8;
CONSIDERATO che, nelle more della definizione della sequenza contrattuale prevista dal citato art. 8,  continuano a trovare applicazione, anche per l’a.a. 2011/2012, le norme del CCND sulla mobilità, sottoscritto il 31 maggio 2002;

O R D I N A

 – Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno accademico 2011/2012 del personale docente, tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

 – ART. 2
PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all’Albo del Ministero e a quello delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet www.miur.it.

 – ART. 3
COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore Generale dell’ Alta Formazione Artistica  Musicale e Coreutica.

 – ART. 4
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può  essere presentata una sola domanda di trasferimento.

2. Per gli insegnamenti di Storia della musica e musicologia sistematica, i docenti, assunti nell’anno accademico 2010/11 con incarico a tempo indeterminato con sede provvisoria, dovranno produrre domanda di trasferimento al fine dell’attribuzione della sede definitiva. Qualora, al termine delle procedure  di mobilità, non ottengano l’assegnazione definitiva in una delle sedi richieste, questa sarà assegnata d’ufficio.

3. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 e Y2 – Allegato C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 10 settembre 2011. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.

4.Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.

5. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in difformità degli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

– ART. 5
SEZIONI STACCATE

1. Le sezioni staccate vanno specificamente richieste, ai fini dei trasferimenti, con espressa preferenza.

– ART. 6
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate  . Solo per il personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

 – ART. 7
RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 26 settembre 2011, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

 – ART. 8
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1)

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado  deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare. L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 445-2000, così come modificato e integrato dall’art.15 della  legge16 gennaio 2003, n.3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia  nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall”art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato può comprovare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:

7. Cultura musicale generale, Storia della musica e storia ed estetica musicale,Teoria, solfeggio e dettato musicale, Pianoforte complementare, Letteratura poetica e drammatica, Letteratura italiana e tedesca, Arte scenica, Organo Complementare e Canto gregoriano, Accompagnatore al Pianoforte, Musica Sacra, Pedagogia musicale nella scuola di Didattica della musica, Elementi di composizione nella scuola di Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica della musica, Storia della musica nella Scuola di didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di Didattica della musica.

8. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della  domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al  D.Lgs n. 265/92.

– ART. 9 –
ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE , DEI CONSERVATORI E DEGLI ISIA

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul predetto sito Internet entro la data del 16 settembre 2011, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 26 settembre 2011, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda, al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta  immettendo i relativi dati rettificati  sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti.

– ART. 10 –
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 30 settembre 2011.

2. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 6 ottobre 2011, mediante l’affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it ), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

ART. 11
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2011/2012 sono resi noti il 17 ottobre 2011 sul sito  http://afam.miur.it .

2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 22 ottobre 2011, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma dell’art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 27 ottobre 2011. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale entro la stessa data.

7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 28 ottobre 2011.

– ART. 12
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 17 ottobre 2011 sul sito  http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 22 ottobre 2011, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

2. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’art. 4 bis del C.C.N.D., con provvedimento del direttore.

4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 27 ottobre 2011. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale e coreutica entro la stessa data.

6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 28 ottobre 2011.

– ART. 13
RICORSI

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n.165/2001.

2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.


(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale, redatta ai sensi di legge, nella quale, l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità..


Roma, 3 agosto 2011

IL MINISTRO
F.to Gelmini


Il Punto del Segretario Generale

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