venerdì 15 Novembre 2024

Conservatorio Lorenzo Perosi – Osservazioni su lavoro agile

Facendo seguito alla vostra nota prot. N. 0001981 del 13/03/2020, la scrivente O.S. rileva che si debba richiamare quale fonte normativa di riferimento alle misure da voi indicate il DPCM 8 marzo 2020 nonché l’ultima direttiva 2/2020.

Infatti se è pur vero che il DPCM 11 marzo da voi richiamato detta al punto 6 dell’art. 1 “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”, va evidenziato come il decreto preveda essenzialmente nuove misure restrittive per attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione, attività inerenti i servizi alla persona. Si evidenzia inoltre che l’art. 2, comma 2 del citato DPCM (Disposizioni finali) esplicita chiaramente che “dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.”

Ci preme ricordare che la direttiva 2/2020:

– detta nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di” …garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto”;

– che le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono anche finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna;

– in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020. Inoltre si chiarisce che non essendo prevista una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (si ricorda infatti quanto previsto dall’art. 14 , L. 124/2015) che l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario;

– in merito alla modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa quale il lavoro agile, le amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

– si richiamano le pubbliche amministrazioni, a fronte della situazione emergenziale, ad un necessario ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse. Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale. Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

Risulta inoltre alla scrivente O.S. che non vi sia stata rinuncia da parte degli assistenti all’utilizzo del lavoro agile.

Alla luce delle osservazioni rappresentate la scrivente O.S. chiede:

– che le misure adottate trovino applicazione fino al 3 aprile, così come sancito dall’art. 5, cc. 1 e 2 del DPCM 8 marzo 2020;

– di avviare quel necessario ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, così come richiamato dalla direttiva 2/2020, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse;

– di incentivare quindi la modalità di lavoro agile assicurando il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Si rimane in attesa di un vostro riscontro

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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