mercoledì 24 Aprile 2024

Direttiva 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione. Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

Carissime/i
dopo la direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell’aggravarsi della situazione che ha portato l’ Organizzazione Mondiale delle Sanità ha dichiarare lo stato di Pandemia, si è resa necessaria una nuova direttiva, la n. 2/2020 che sostituisce integralmente la prima, con la quale si dettano nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di” …garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.”

Vi riassumiamo quanto disposto dalla nuova direttiva, che vi inviamo per un maggiore approfondimento in allegato alla presente.

Relativamente allo svolgimento dell’attività amministrativa si ribadisce che le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono anche finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna (paragrafo 2 Svolgimento dell’attività amministrativa).

Si esplicita che, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020. Inoltre si chiarisce che non essendo prevista una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (si ricorda infatti quanto previsto dall’art. 14 , L. 124/2015) che l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario (paragrafo 3 Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa).

Quindi in considerazione di quanto rappresentato in merito alla modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa quale il lavoro agile, le amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento (paragrafo 2 Svolgimento dell’attività amministrativa). Si chiarisce inoltre che, ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale (paragrafo 2 Svolgimento dell’attività amministrativa).

Si richiamano le pubbliche amministrazioni, a fronte della situazione emergenziale, ad un necessario ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse. Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale. Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni (paragrafo 3 Modalità di svolgimento dell’attività amministrativa).

Nell’ambito delle attività indifferibili, le pubbliche amministrazioni devono svolgere ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento. In caso dei servizi mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o di messa a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono essere garantiti il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone (paragrafo 4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura).

Con riferimento alle Missioni , si chiarisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici. Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati (paragrafo 5 Missioni).

Inoltre su tutto il territorio nazionale, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza (Paragrafo 6. Procedure concorsuali).

Importanti anche le disposizioni dettate relativamente alle attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico. Fermo restando quanto indicato nel paragrafo 2 della direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite le attività mediante modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza. Le amministrazioni pubbliche devono anche rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Devono essere esposte negli uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti curandone anche la pubblicazione nei siti internet istituzionali. L’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali deve essere consentito nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti (Paragrafo 7 Ulteriori misure di prevenzione e informazione).

Infine le pubbliche amministrazioni devono continuare a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche attraverso l’ausilio di strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti. Devono essere conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/14278. Le amministrazioni continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute (Paragrafo 8 Altre misure datoriali).

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile.

Vi chiediamo come sempre di monitorare la corretta applicazione delle disposizioni nelle vostre sedi di lavoro e di segnalarci eventuali criticità

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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