giovedì 28 Marzo 2024

Legge n. 46 del 1° aprile 2021 avente ad oggetto “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”

Carissime/i
richiamando quanto anticipatovi con la nota prot. n. 179 del 24.03.2021, vi inviamo per opportuna conoscenza una breve sintesi della legge delega per l’istituzione dell’assegno unico per i figli a carico, invitandovi per maggiori approfondimenti alla lettura del documento trasmesso in allegato alla presente.

La Segreteria Nazionale


LEGGE DELEGA N. 46 DEL 1° APRILE 2021
Principi e criteri direttivi generali

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge in commento (22 aprile 2022), uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Esso rientra fra le misure a sostegno della genitorialità, volte a favorire la natalità, nonché a sostenere l’occupazione, in particolare femminile. Si basa sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico.

Seguono i principi e criteri direttivi generali cui dovranno rifarsi i decreti legislativi attuativi della delega:
a. L’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività;
b. L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’ISEE, e dell’età dei figli a carico – considerando anche il potenziale disincentivo al lavoro dello stesso -;
c. Ai fini dell’accesso e calcolo delle prestazioni sociali agevolate, diverse dall’assegno, l’importo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
d. L’assegno unico è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza (L. n. 26 del 28.03.2019);
e. L’assegno non è considerato per la richiesta e calcolo delle prestazioni sociali agevolate e altri benefici e prestazioni previste in favore di figli con disabilità;
f. L’assegno è ripartito in misura pari tra i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Principi e criteri direttivi specifici

Destinatari del riconoscimento dell’assegno mensile:
a) Ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo l’importo è maggiorato;
b) Ciascun figlio maggiorenne a carico di importo inferiore rispetto al punto a), fino al compimento del ventunesimo anno di età (possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio onde favorirne l’autonomia), a condizione che frequenti:
1) percorso di formazione scolastica o professionale;
2) corso di laurea;
3) tirocinio o attività lavorativa limitata;
4) sia registrato come disoccupato presso c.p.i. o agenzia o svolga il servizio civile;
c) Per le madri di età inferiore ai 21 anni, l’importo dell’assegno è maggiorato;
d) Ciascun figlio a carico con disabilità, importo maggiorato da un minimo del 30% ad un massimo del 50%;

Requisiti di accesso da possedere cumulativamente:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale (v. deroghe lett. G, art. 2);
b) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito (IRPEF) in Italia;
c) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
d) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

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