giovedì 25 Aprile 2024

Lettera ai GAU: Emergenza Coronavirus – D.P.C.M 26 aprile 2020 – Ordinanza 11/2020 del Commissario Straordinario – Documento tecnico INAIL

D.P.C.M 26 aprile 2020;
Ordinanza n. 11/2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
INAIL Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

È stato emanato il DPCM 26 aprile 2020. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale e le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il DPCM in oggetto detta disposizioni in merito a:
– misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1);
– misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
– misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3);
– disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4);
– transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5);
– disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6)
– misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 7);
– ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (art. 8);
– ssecuzione e monitoraggio delle misure (art. 9).

Segnaliamo che il DPCM 26 aprile mantiene per i nostri settori le misure già indicate con DPCM 10 aprile prevedendo altresì per le università, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e enti pubblici di ricerca la possibilità di poter svolgere esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed altresì consentire l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività (Art. 1, lett. n). Vi invitiamo a monitorare che tutte le eventuali riprese della attività indicate avvengano nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza previste e del dettato dell’art. 87, c. 1, lett. a).

Inoltre, all’art. 3 è previsto che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Vi segnaliamo Il Documento tecnico richiamato all’art. 1, lett. n) del DPCM 24 aprile sopra citato, che tratta la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell’INAIL. La seconda parte del documento focalizza l’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020. L’adozione di misure graduali ed adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.

Infine con Ordinanza n. 11 /2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, è stato disposto il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Vi alleghiamo i documenti citati in oggetto per un maggiore approfondimento.

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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Il Punto del Segretario Generale

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