giovedì 28 Marzo 2024

Audizione Commissioni riunite VII Camera (cultura) e VII Senato (istruzione) Valutazioni sullo schema di decreto recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”

Roma, 29 settembre 2016
VALUTAZIONI GENERALI

a) Si sottolinea che conclusioni e suggerimenti delle Commissioni Parlamentari nella presente e nelle precedenti legislature sembrano essere state accolte in piccolissima parte.
b) E’ necessario rafforzare con una legge di sostegno l’identità e la specificità del lavoro e della figura del ricercatore pubblico extra-universitario, che non si realizza con lo “status”, giustamente non riproposto nel testo in discussione.

c) Sono recepiti solo in minima parte gli inputs della Carta Europea del Ricercatore (2005).
d) Si indebolisce anzichè rafforzare l’autonomia degli EPR.
e) Il centralismo del MIUR lascia ulteriormente irrisolto il nodo della governance del sistema.
f) Vengono depressi ulteriormente gli spazi di programmazione e di finanziamento .
g) Precari e personale tecnico-amministrativo escono compressi e mortificati; il sindacato marginalizzato nel ruolo di proposta e partecipazione.
h) Andrebbero ripristinati gli sgravi IRAP e IVA sui costi dei contratti di ricerca, che consentono di disporre di maggiori risorse.
ART. 1: Ambito di applicazione
L’elencazione unitaria degli EPR è uno dei punti positivi del decreto, nella direzione di un progressivo superamento dell’assurda divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali.

ART. 2: Carta Europea dei Ricercatori
Il rinvio ulteriore a Statuti e Regolamenti per recepire alcuni inputs della Carta UE crea il rischio di una applicazione non omogenea negli enti. Un recepimento diretto avrebbe dato maggiori certezze.
Non ci sono reali passi in avanti sul terreno dell’autonomia: autonomia e specificità marciano di pari passo. Sin dagli anni ’90 il problema resta irrisolto e questo testo sembra addirittura rafforzare i poteri dei Ministeri Vigilanti.

ART. 5: Programmazione e finanziamento degli EPR vigilati dal MIUR
L’intreccio perverso tra programmazione strategica e FOE rende insufficiente lo snellimento della procedura di riparto del FOE. I 68 milioni destinati al finanziamento premiale tramite MIUR vengono sottratti al FOE e sembrano un mero strumento per legittimare il ruolo del MIUR stesso.
Occorre un deciso potenziamento e rifinanziamento del FOE, diminuito drasticamente negli anni (così come per le Università) del 20-25% in valori reali. Gli EPR sono a rischio di collasso, e questo percorso rende addirittura temibili i costi del rinnovo contrattuale, fermo da sette anni. Restano i problemi della stabilizzazione del precariato, dell’aggiornamento e manutenzione di una strumentazione complessivamente a rischio di obsolescenza, della messa in sicurezza di strutture e strumenti, della necessità di controllare nel contempo anche gli sprechi delle singole amministrazioni.

ART.6: Piani triennali di attività
Il sistema di programmazione è fallace, ingestibile e centralistico nella distribuzione delle nuove opportunità. Si pensi al fatto eclatante che si parla di “autonomia” quando il PNR è già stato approvato dal CIPE (maggio 2016) e le destinazioni sono già state operate a monte, gran parte delle quali orientate nella direzione delle imprese.

A questo proposito la UIL RUA rileva vistose discrasie:
a) La prima è dimostrata dall’abbandono totale del sistema di ricerca “che c’è” (quello pubblico) in favore del sistema di ricerca “che non c’è” (quello privato), dimostrato palesemente dalle disposizioni e dalle azioni del nuovo PNR 2015-2017 ora appositamente innervato nella strategia Industria 4.0 (non si sa “Industria 2015” che fine ha fatto nè quali risultati abbia prodotto). Si forniscono risorse finanziarie ed umane nella direzione di una domanda industriale che non c’è e che non si riesce ad innescare in maniera realmente diffusa, nonostante il contributo determinante ed essenziale delle istituzioni pubbliche (Enti di Ricerca ed Atenei)

b) La seconda è data dal fatto che la governance del Miur è carente; ad esempio, per l’utilizzo del FIRST i decreti vengono emananti con ritardo, comportando conseguentemente ritardi applicativi degli interventi. E’ la palese dimostrazione che in questi anni le risorse nazionali verso Ricerca ed Innovazione non ci sono state o sono state mal indirizzate, ingenerando altresì il sospetto che le risorse che il nuovo PNR mette a disposizione sono il risultato dei consistenti residui di ciò che negli ultimi 3 o 4 anni non si è speso per R&S.

c) Nella elaborazione dei Piani Triennali e dei Piani di fabbisogno di personale (peraltro con tutti i vincoli propri di cui all’art. 8 e sempre con il controllo della Ragioneria Generale dello Stato) manca il concorso essenziale del sindacato.
ART.7: Consulta dei Presidenti
La Consulta dei Presidenti era anche una proposta della UIL RUA, ma un organo analogo sarebbe necessario anche per “istituzionalizzare” la presenza e la compartecipazione del personale ricercatore e tecnologo, che meglio dei Presidenti potrebbe esercitare un’azione di sorveglianza sulla reale applicazione dei principi della Carta Europea dei ricercatori.

Art. 8: Fabbisogno, budget, spese del personale
Vincoli e limiti inaccettabili, che strangolano il sistema degli enti e vanificano ogni richiamo all’autonomia.
Le uniche strade alternative per dare spazio sia alla nuova occupazione sia alla risoluzione del problema prioritario del precariato, sono quelle del potenziamento del FOE, della eliminazione dei vincoli di pianta organica e di turn-over. A ciò si aggiunge la necessità di considerare le risorse esterne (es. fondi europei) alla stessa stregua delle risorse ordinarie ai fini del conteggio dell’80%: tali finanziamenti peraltro si sono andati consolidando negli anni e negli anni sono stati utilizzati e rendicontati anche per far fronte a parte di bisogni come costi generali, consumi, materiale.
Peraltro, il limite dell’80% risulta superato in molti enti non per saturazione della pianta organica bensì a causa della contrazione costante del FFO; ciononostante le assunzioni in deroga, in base al turn-over, hanno consentito di assumere anche agli enti che superavano l’80%. Eliminare oggi il turn over e lasciare il limite dell’80% significherebbe impossibilità di assumere per un numero elevato di anni, pensando ad un sistema che resti a finanziamento costante.
Occorre invece un piano nazionale di stabilizzazione del personale precario, da attuare tenendo conto dell’estrema urgenza ed emergenza, al punto di suggerire il ricorso, Ente per Ente, ad un “giudizio di idoneità” legato ad un colloquio e ad una valutazione della attività già svolta e delle selezioni già superate.
La volontà, dichiarata da più parti, di attivare fasi concorsuali per la selezione “di merito” anche per il personale precario – presente negli enti da più lustri e già selezionato tramite procedure pubbliche – comporta diversi rischi. Per attivare concorsi pubblici i tempi sono biblici, i ricorsi numerosi e tutto resta bloccato, mentre chi opera già negli enti corre il rischio di essere espulso come sta già avvenendo in alcuni enti. Per questi lavoratori la UIL RUA ritiene indispensabile l’inserimento semplificato tramite giudizio di idoneità sulle attività svolte, da completare con procedure integrative e riservate solo per quanti non siano stati selezionati come tempi determinati tramite concorsi pubblici. Per la scuola è stato attivato un reclutamento semplificato, per gli enti di ricerca questi precari che non superano le 10mila unità nel loro complesso sarebbero ossigeno puro.

Art. 9: Acquisto di beni e servizi
Valgono le osservazioni già fatte sopra sui finanziamenti e programmi; condivisa la eliminazione del controllo del Ministero del Tesoro.

ART. 10: Mobilità, prima destinazione, portabilità dei progetti
La mobilità, peraltro già oggi attuabile ove le amministrazioni fossero d’accordo, è condivisibile, così come la permanenza ridotta nella sede di prima destinazione. Si ritiene invece che la portabilità dei progetti debba trovare una migliore regolamentazione.

Art.11: Disposizioni sul personale
Restano perplessità in merito a facoltà e procedure per le assunzioni, considerando che punto organico e pianta organica non possono sommarsi. Bene la semplificazione tramite “comunicazione” a F.P. e PCM per le assunzioni, ma tale semplificazione rischia di essere vanificata in quanto vincolata all’approvazione dei piani triennali di fabbisogno del personale e di attività, che hanno finora incontrato gravi ritardi proprio in fase di approvazione (la stessa cui restano legate le assunzioni).
Inaccettabile il limite (30%) posto all’assunzione di personale tecnico-amministrativo. La – giusta – enfasi posta al “core business” del sistema (ricercatori e tecnologi) non può rendere però residuale la funzione del personale tecnico-amministrativo. Tali lavoratori sono invece essenziali non solo al funzionamento dei sistemi centrali, ma anche per il controllo di gestione, per la gestione amministrativa dei laboratori ed istituti ed anche per la funzione di supporto alla partecipazione a progetti europei.
Va recuperato il turn over al 100%, per tutto il personale e non solo per i R&T.

Art.12: Spese di Missione
Sulle spese per Missioni si semplifica finalmente la procedura; andrebbero però rivisti i limiti imposti per legge (d.l. 78/2010), che comportano farraginosità e ritardi.

Art.13: Controllo corte dei conti
L’eliminazione del controllo della Corte dei Conti sugli atti di cui all’art. 7 c. 6 del dlgs 165/2001 (incarichi individuali) e contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale, con la previsione del controllo solo in fase successiva, può essere considerato o contraddittorio con la dichiarata autonomia degli enti oppure come il veicolo trainante di prestazioni non sempre necessarie. In assenza di indicazione di sanzioni per abusi, l’articolato non scongiura l’aggiramento delle norme.

Art.14: Premi biennali per meriti scientifici e tecnologici.
E’ inaccettabile l’ipotesi di utilizzare risorse già esistenti e in godimento a tutto il personale per premi a vantaggio di una parte del personale, peraltro con procedure decise tutte unilateralmente dagli organi di vertice, anche in considerazione del blocco di retribuzioni e carriere che perdura da sette anni.

ART. 15: Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale.
La chiamata diretta per meriti eccezionali prevede che anche le assunzioni speciali siano a carico delle risorse ordinarie. Così ipotizzata, questa procedura contribuisce a ridurre ulteriormente le già residue disponibilità di bilancio e gli spazi per il reclutamento ordinario, di cui gli Enti hanno un bisogno estremo in conseguenza del bocco ultradecennale delle assunzioni.

Art. 16: Valutazione della ricerca
Sono richiamate le procedure vigenti, che coinvolgono MIUR- EPR- ANVUR sui criteri di valutazione. Delle scelte in materia di valutazione, partite nel 2009 con le disposizioni della Legge Brunetta, restano irrisolti i nodi largamente evidenziati e condivisi da sindacati e comunità scientifica. Il sistema di valutazione resta disomogeneo tra tutti gli Enti, il richiamo ai singoli Ministeri vigilanti non aiuta. Il concerto con i Presidenti potrà, auspicabilmente, rafforzare autonomia e specificità sui criteri di valutazione, cui saranno legati finanziamenti premiali sempre e comunque non aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già esistenti. Restano esclusi dalla definizione dei criteri i Ricercatori e il personale tecnico – ammnistrativo, parti essenziali del processo.

Artt. 17- 18-19: Dissesto e commissariamento / discipline transitorie e finali
Gli articoli confermano le preoccupazioni sulla limitazione dei livelli di autonomia, particolarmente col riferimento a Commissari da individuarsi all’interno del Ministero vigilante e dell’obbligo di riadeguare gli Statuti – che poi impiegano mesi se non anni per essere autorizzati.

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