venerdì 19 Aprile 2024

Centralità alla Ricerca Pubblica – Il “decalogo” della UIL RUA

simboli-comparti ricercaPremessa
Molte attese sono riposte dalla Comunità Scientifica sull’emanazione da parte del Governo dei decreti delegati di cui all’art. 13 della Legge n. 124/2015 (Riforma Madia).
L’art. 13, come detta il suo titolo, “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca”, è orientato alla definizione di nuove regole per lo svolgimento della mission degli EPR ed anche alla valorizzazione del ruolo e dello “status” del ricercatore pubblico extra- universitario, così come da tempo dettano le direttive europee in materia.

Il contenimento degli ambiti di intervento del legislatore, soprattutto se considerato alla luce di quelli che sono gli indirizzi forniti nell’ottobre 2014 dalla risoluzione della VII Commissione Istruzione Scienza e Cultura del Senato (al termine della indagine conoscitiva sulla condizione degli EPR) rischia, in verità, di condizionare fortemente la portata innovatrice dei nuovi provvedimenti. Ne costituisce una palese conferma l’indicazione perentoria, da parte del Governo, del “costo zero” dell’intervento.
Stante anche la prassi di un’interpretazione spesso “estensiva” dello stesso “costo zero” in ambito normativo, è necessario sottolineare che il sostegno finanziario al rilancio della ricerca pubblica e del ruolo del personale che in essa opera non sarebbe, in questo caso, così esorbitante, soprattutto a fronte degli sprechi, degli interventi e trasferimenti improduttivi a cui siamo costretti ad assistere quotidianamente da parte di Governi ed istituzioni. E non possiamo dimenticare quanto il nostro Paese è lontano dagli obiettivi UE di spesa per R&S (1% del PIL a fronte del traguardo europeo per il 2020 del 3%).

Ed ancora: le tanto decantate e sempre annunciate risorse del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) – un programma per l’Italia sempre del “futuro” e mai del “presente” – dovranno servire solo la “ricerca che ancora non c’è” o, come noi crediamo , anche e soprattutto “la ricerca che già c’è”? Quando il nostro Paese penserà ad investire su quelle infrastrutture che rendono possibili le condizioni dello sviluppo delle attività di ricerca?
Le OO.SS. del Comparto della Ricerca fin dal luglio scorso (assemblea unitaria presso la Facoltà di Fisica della Università “La Sapienza”) hanno lanciato il loro grido di allarme su un provvedimento che trascuri i temi fondamentali dell’assorbimento del precariato e di un rinnovo contrattuale capace di ridare slancio ad un settore fin troppo omologato alle burocrazie pubbliche nelle regole, nei tagli lineari e che ora si vorrebbe addirittura comprimere anche nelle rigide aggregazioni di “comparto”.
La UIL RUA già il 21 aprile 2015, nella giornata dedicata al “Natale della Ricerca”, ha inviato ai principali riferimenti istituzionali un appello, sottoscritto da più di 3 mila dipendenti di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, per il superamento del groviglio normativo (D.Lgs. n. 150/2009) che ancora oggi blocca la crescita professionale dei ricercatori pubblici e di tutto il personale tecnico ed amministrativo e la cui permanenza , come ampiamente e ripetutamente dimostrato dai dati da noi forniti, determinerebbe addirittura l’assurdità di un rinnovo contrattuale in perdita economica per tutto il personale!
Ora, di fronte ai problemi della definizione dei comparti contrattuali e dell’avvio della contrattazione ed in presenza di proposte che da più parti si appalesano nella direzione dell’espletamento della delega (vedi ad es. il testo girato in questi giorni ed attribuito ai Presidenti degli Enti) la UIL RUA chiede al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari di essere audita e di aver modo di rappresentare ai legislatori le ragioni di fondo della propria posizione e le proprie idee.
Chiediamo, innanzitutto, che il provvedimento che il Governo si accinge a varare costituisca una vera e positiva “legge di sostegno” della contrattazione per la valorizzazione di tutto il personale degli EPR e non già l’ennesimo vulnus all’autonomia ed alla specificità del settore ed alla vita delle istituzioni scientifiche rappresentative della peculiarità della mission della ricerca pubblica extra-universitaria.
I 10 punti che seguono sono rivolti in questa direzione. Ciascuno di essi potrà essere positivamente e costruttivamente recepito nei decreti-delegati di prossima emanazione.

1) Comparto unico per Ricerca – Universita’- Afam
Nella delega ex art. 13 la peculiarità del contratto degli Enti Pubblici di Ricerca è esplicitamente riconosciuta.
Chiediamo, anche secondo quanto rivendicato e sostenuto da tutta la Comunità Scientifica, l’utilizzo dei decreti delegati per l’istituzione del Comparto unico di contrattazione per il personale degli Enti Pubblici di Ricerca, delle Università e delle istituzioni dell’Afam.
Il Governo abbia il coraggio di rispondere al vulnus operato in questi anni dal D.Lgs. n. 150/2009 ed attivi l’effettivo riconoscimento della specificità dei settori della produzione di nuovo sapere e cultura, nel pieno rispetto di quanto sancito negli artt. 9, 21 e 33 della nostra Costituzione.
Non è concepibile ed accettabile che burocrazie politiche, o anche sindacali, spingano per accorpamenti pericolosi e punitivi, andando in una direzione opposta a quella voluta da chi vive quotidianamente la vita delle istituzioni scientifiche pubbliche.
Una scelta sbagliata, oltre a riaccendere spinte corporative, rischia di cancellare ogni traccia di autonomia e specificità. E’ assurdo che mentre si varano disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori e del personale EPR il destino di questi ultimi vada diluito nel mare magnum di comparti pubblici più vasti e non affini.
A questo comparto di contrattazione chiediamo di far corrispondere un’area specifica per la dirigenza dei nostri settori.
2) Identità professionale dei ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca
Le direttive europee spingono nella direzione del riconoscimento, in verità sottovalutato dai nostri ordinamenti, dei mutamenti che hanno investito il mestiere e la professionalità dei ricercatori e dei tecnologi che operano in ambiti diversi da quelli propriamente accademici e della docenza. La moderna sociologia delle organizzazioni riconosce, infatti, che i ricercatori e tecnologi che operano nelle istituzioni scientifiche pubbliche extra-universitarie si configurano sempre di più come “professionisti” della Ricerca e Sviluppo.
La UIL RUA chiede che questa identità e peculiarità venga formalmente sancita nei decreti delegati, in modo tale che tutti gli istituti preposti alla valorizzazione del risorse

umane, a cominciare dai criteri di valutazione, siano aderenti alle reali condizioni della organizzazione del lavoro, delle attività e delle professionalità presenti all’interno degli Enti Pubblici di Ricerca.
– All’interno delle Amministrazioni pubbliche deputate allo sviluppo dei nuovi saperi e delle nuove tecnologie i ricercatori e tecnologi si configurano come “professionisti” della Ricerca e Sviluppo. Gli obiettivi dell’attività del ricercatore pubblico extra- universitario sono il progresso, l’uso sociale e l’impiego produttivo delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
– In ogni ambito ed aspetto dell’attività di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico il contenuto e l’output dell’attività dei ricercatori pubblici e dei tecnologi extra- universitari non consistono solo nella pubblicazione scientifica e nella partecipazione diretta allo sviluppo della ricerche (scientist) ma anche nella gestione di tutti i processi collaterali connessi a tale attività (sperimentazione, pianificazione, programmazione, controllo, consulenza, integrazione tra i membri ed i gruppi di progetto, comunicazione e diffusione delle conoscenze, trasferimento dei risultati, applicazione e diffusione delle innovazioni, internazionalizzazione, supporto alle infrastrutture progettuali, formazione dei ricercatori più giovani, insegnamento) (engineers);
– L’organizzazione del lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca è unitaria ed integrata. Essa valorizza ed esalta il lavoro in team e prescinde da una rigida configurazione dei rapporti gerarchici e da vincoli di inquadramento professionale e contrattuale. Quanti
– ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici, personale addetto al supporto gestionale ed amministrativo – contribuiscono con la loro opera al funzionamento ed allo sviluppo delle istituzioni scientifiche pubbliche fanno parte integrante di quella “comunità” scientifica e gestionale cui dovranno essere applicate, con le necessarie articolazioni e distinzioni dei ruoli, norme organizzative e contrattuali che riconoscano la unitarietà della organizzazione del lavoro e favoriscano il massimo grado di sinergia e collaborazione, nonché l’equità nei trattamenti.
3) Partecipazione
Le direttive europee sostengono e sollecitano apertamente la partecipazione dei ricercatori a tutti i livelli della vita gestionale e scientifica degli EPR. Già in alcuni Enti questi momenti e strumenti di partecipazione e di rappresentanza dei Ricercatori e Tecnologi sono previsti e regolamentati, molto meno in altri dove addirittura è resa difficile la capacità di iniziativa e di proposta. Si deve compiere un grande sforzo di omogeneizzazione delle regole poste a governo dell’attuale articolazione istituzionale degli EPR e, soprattutto, modificarne quella

“natura aziendale” e/o “strumentale” che ad essi hanno inteso dare le “riforme” degli anni 2000.
La UIL RUA chiede, pertanto, che i decreti delegati prevedano, anche in deroga alle norme legislative e regolamentari attuali:
– che i Consigli di Amministrazione degli Enti Pubblici di Ricerca siano trasformati e denominati “Comitati Direttivi”;
– che nella composizione di detti Comitati Direttivi di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca sia prevista la partecipazione di almeno 1 ricercatore-tecnologo eletto dal personale interno dell’Ente;
– che la rappresentanza, eletta e/o designata, della comunità scientifica interna nei Consigli Scientifici degli Enti sia almeno pari alla metà dei componenti degli stessi;
– che gli accordi bilaterali che regolano i rapporti e la mobilità tra i ricercatori degli EPR ed i ricercatori e docenti degli Atenei prevedano omogeneità e parità nei diritti di partecipazione;
– Misure e norme mirate ad incrementare la partecipazione dell’Italia e dei ricercatori italiani alla creazione dello “Spazio Europeo della Ricerca”.
4) Governance
Quello di una nuova “governance” del sistema di Ricerca & Sviluppo non sembra ancora essere, almeno in questa fase, l’obiettivo primario del Governo. Peraltro su questo tema persistono differenti valutazioni e vedute sia in ambito politico che nella stessa comunità scientifica. Ciò costituisce, insieme al tema delle risorse già ricordato, un oggettivo limite del provvedimento che si intende emanare. Non dovrebbe, comunque, essere impedito l’inserimento nei decreti delegati di alcune prime misure e norme che tendano a prefigurare nuovi auspicabili assetti e soprattutto a facilitare, fin da subito, un governo più unitario e coordinato di un sistema di Ricerca&Sviluppo che, per quanto riguarda gli EPR è oggi fin troppo squilibrato e non coordinato.
La UIL RUA chiede:

– l’identificazione puntuale, all’interno dei decreti-delegati, di tutti gli attuali Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione destinatari delle nuove regole anche per favorire il superamento della assurda divisione degli EPR in base ai Ministeri vigilanti;

– l’istituzionalizzazione, secondo quanto avviene per analoghi organismi rappresentativi del mondo universitario, della Conferenza dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, come organismo deputato a favorire: il superamento degli ostacoli frapposti alla omogeneità gestionale ed organizzativa degli EPR, il rapporto ed il raccordo tra gli EPR e gli organi di vigilanza e controllo, lo sviluppo di sinergie programmatiche e progettuali tra gli EPR e tra questi ultimi e gli Atenei universitari;
– la creazione di un organismo centrale e/o “task-force” in rappresentanza dei ricercatori pubblici, composto in prevalenza dai ricercatori pubblici extra-universitari, in stretto raccordo con l’attuale “quadro di comando” (ex D.Lgs. n.204 del 5 giugno 1998) e confermato in una futura “nuova governance” con i seguenti compiti: azione di stimolo al corretto adeguamento e sviluppo della normativa pubblica per la valorizzazione dei ricercatori e tecnologi, produzione di pareri al Governo ed alle Autorità di Gestione in merito alla valorizzazione ed alla partecipazione dei ricercatori pubblici nello sviluppo dei programmi europei e nazionali di ricerca, sviluppo di periodici Report sulla condizione del ricercatore pubblico in Italia e nel contesto europeo ed internazionale;
– lo sviluppo, in collaborazione con il Miur, di una politica attiva e di “lobby” mirata ad incrementare la presenza dei ricercatori degli EPR nei punti decisionali della programmazione UE.
5) Spazio ai giovani ricercatori e tecnologi
Troppo spesso i “portatori di interessi” dimenticano che un obiettivo primario della Carta Europea del Ricercatore e di tutte le direttive comunitarie in materia è la valorizzazione dei giovani ricercatori, del personale di primo ingresso nelle istituzioni scientifiche, del personale precario. Ciò non solo per quanto attiene alla stabilità occupazionale ma anche alla qualità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, alla formazione ed allo sviluppo professionale, al pieno inserimento nella organizzazione del lavoro, alla capacità di iniziativa, di proposta e di partecipazione ai programmi di ricerca nazionali ed europei.
La UIL RUA chiede che:

– lo stimolo ed il supporto alla crescita professionale e personale dei giovani ricercatori e tecnologi assurgano ad obiettivi primari, con risorse dedicate, sia della programmazione pubblica sia della stessa contrattazione;
– si riservino agli EPR quote aggiuntive dei propri bilanci destinate alla formazione dei giovani ricercatori attraverso lo sviluppo di programmi di ricerca libera (curiosity-

driven), la emanazione di periodici bandi per progetti di interesse nazionale (PRIN interni), la presenza e lo sviluppo di attività di tutoraggio all’interno dei gruppi di ricerca nei quali operano giovani ricercatori e ricercatori neo-assunti;
– ai giovani ricercatori e tecnologi, e a tutto il personale ancora a tempo determinato, sia garantito l’inserimento a pieno titolo e con responsabilità formalizzate nell’ambito degli atti relativi alla costituzione e funzionamento delle strutture di ricerca, laboratori ed uffici; salvi i criteri di meritocrazia, è fatto obbligo ai responsabili delle strutture l’equa ripartizione dei compiti ed il riconoscimento con atti formali della partecipazione del giovane ricercatore/tecnologo/collaboratore tecnico-amministrativo ad attività e/o progetti che esulano od integrano i compiti e le mansioni ordinarie.
6) Valutazione individuale e delle strutture di ricerca
L’attuale normativa e la gestione affidata all’ANVUR dei criteri di valutazione individuale e delle strutture non si adattano alla specificità dell’attività degli EPR e penalizzano i ricercatori pubblici extra-universitari e le strutture di ricerca degli Enti. In particolare si è rivelata assolutamente insufficiente la disposizione contenuta nel DPCM del 26 gennaio 2011 che avrebbe dovuto dettare per i ricercatori e tecnologi degli EPR criteri di valutazione in deroga agli indirizzi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009. Quelle disposizioni, in realtà, hanno fatto rientrare “dalla porta” ciò che era stato “gettato dalla finestra”.
La UIL RUA chiede, per la valutazione di tipo individuale:

– l’emanazione, in deroga alle disposizioni del DPCM 26 gennaio 2011 e del comma 4 dell’art.4 del D.Lgs. n.150/2009, di un provvedimento che fissi i criteri cui dovranno ispirarsi regolamenti interni e le stesse norme contrattuali in base ai seguenti indirizzi: valorizzazione delle risultanze delle operazioni di autovalutazione interna, prioritaria considerazione dell’apporto dato alla partecipazione alla progettazione UE e del PNR ed alla cosiddetta “terza missione”, garanzia della terzietà della valutazione interna che dovrà tenere conto di: creatività della ricerca, pubblicazioni, brevetti, gestione della ricerca, attività di insegnamento, conferenze, supervisione, collaborazioni internazionali, compiti gestionali ed amministrativi, infrastrutture, attività di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, sinergie e mobilità, monitoraggio, valutazione, assistenza e supporto tecnico-scientifico, consulenza, controllo, formazione ed informazione in ambiti “settoriali” quali quello statistico, socio- sanitario, energetico e dello sviluppo economico sostenibile, ambientale, politiche sociali e del lavoro, agricolo ed agroalimentare, protezione e sicurezza del lavoro;

– di utilizzare al meglio all’interno degli Enti le potenzialità premiali messe a disposizione sui progetti UE (accesso alle risorse aggiuntive in favore del personale previste nel Reg. UE n. 1290 dell’11/12/2013).
Per la valutazione delle strutture:

– la formulazione da parte dell’ANVUR di nuovi indirizzi riguardanti la valutazione delle strutture di ricerca di tutti gli EPR, il rafforzamento della partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi degli EPR nella composizione dei Gruppi di Esperti di Valutazione (GEV), l’adozione di criteri alternativi e/o integrativi rispetto ai modelli propri della produzione accademica e degli indici bibliometrici (peer-review, visiting commitees etc.), il corretto utilizzo delle risultanze dei Report interni;
– in deroga alle disposizioni attuali gli esiti della valutazione delle strutture di ricerca da parte dell’ANVUR dovranno essere finalizzati, con risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, ad azioni di sostegno e recupero di qualità ed efficienza delle strutture di ricerca risultate più deboli e per orientare al riguardo gli eventuali processi di riorganizzazione interna attivati dagli Enti;
– risorse premiali, di carattere aggiuntivo, andranno riservate agli EPR che sapranno sviluppare, rispetto agli standars attuali, sempre maggiori livelli di partecipazione dei propri ricercatori e delle proprie strutture ai progetti ed ai programmi finanziati con le risorse messe a disposizione in ambito europeo.
7) Diritti e norme antidiscriminatorie
Il tema dei diritti e delle norme antidiscriminatorie è un tema di grande risalto nella Carta Europea del Ricercatore. Riteniamo che il provvedimento in questione debba fornire alle nostre istituzioni scientifiche regole perentorie che contribuiscano al riconoscimento della specifica condizione di lavoro ed al superamento delle attuali iniquità e disparità di trattamento che riguardano intere fasce di personale ed in particolare il personale tecnico- amministrativo, le donne, il personale ancora non stabilizzato e/o in formazione.
In questa direzione le nostre richieste sono le seguenti:

– I regolamenti degli EPR debbono garantire un’adeguata presenza delle donne ricercatrici alla direzione delle strutture di ricerca, dei servizi gestionali, nella composizione delle commissioni esaminatrici, nella distribuzione degli incarichi di responsabilità, nelle strutture di tipo consultivo;

– Gli EPR adottino piani pluriennali di applicazione delle politiche di genere;

– Nelle commissioni esaminatrici la partecipazione dei ricercatori e tecnologi interni agli Enti non può essere inferiore al 50%; i commissari esterni ed interni debbono essere di livello almeno pari o superiore a quello per il quale il concorso o la selezione sono banditi;
– Ai ricercatori che operano all’interno delle aree storico-umanistiche giuridiche e sociali debbono essere garantite opportunità di riconoscimento e sviluppo professionale indipendentemente dalle percentuali di presenza di tali aree nella organizzazione scientifica dei rispettivi Enti;
– Ai ricercatori e tecnologi degli EPR non può essere preclusa la possibilità di partecipare come responsabili di progetto alle selezioni dei bandi PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale);
– Vanno estese agli assegnisti di ricerca le forme d’intervento (indennità di disoccupazione) previste, per ora in via sperimentale, dall’art.15 del D.L. 4 marzo n.22 ed estese con la Finanziaria 2016 alle collaborazioni coordinate e continuative;
– Al fine di favorire il pieno inserimento dei ricercatori in formazione (collaboratori, assegnisti, borsisti etc.) nell’organizzazione del lavoro la contrattazione nazionale ed i regolamenti degli EPR dovranno provvedere alla rimozione delle attuali condizioni restrittive che impediscono il riconoscimento dei diritti e benefici sociali riservati al personale di ruolo;
– Per garantire l’equo e non discriminatorio trattamento del personale tecnico- amministrativo per quanto riguarda le ritenute per malattia al comma 1-bis dell’articolo 71 della L. n. 133/2008 dopo le parole “vigili del fuoco” inserire le seguenti parole “e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università Statali e dell’Afam”.
8) Precariato, reclutamento, occupazione
Quello del reclutamento appare essere uno dei nodi cruciali del prossimo provvedimento. Dalle stesse proposte dei Presidenti degli EPR, ma anche da posizioni governative, si sta chiaramente spingendo per una flessibilizzazione delle regole attuali. Si intendono rendere praticabili forme di reclutamento di tipo “discrezionale” ed istituire nuove forme di rapporto a tempo determinato dalle quali poter selezionare tramite “Tenure Track” nuovo personale da immettere in ruolo. Le determinazioni a tal fine contenute nella Legge di Stabilità 2016,

sia per quanto riguarda gli Atenei sia gli EPR (in questo caso a vigilanza Miur) costituiscono segnali molto indicativi al riguardo.
Per la UIL RUA l’eventuale adozione di forme di reclutamento “speciale”, ancorché rivolte a professionalità di vera eccellenza, potrà avere solo un carattere del tutto straordinario e dovrà quindi basarsi su risorse aggiuntive e straordinarie messe a disposizione stabilmente degli EPR per tale finalità; non si potrà lasciare né all’autoreferenzialità dei vertici degli Enti né alla imposizione di scelte da parte degli organi esterni di governo la fissazione dei criteri di merito nella gestione di questi specifici programmi.
La UIL RUA non ritiene proponibile un ripensamento strutturale degli attuali meccanismi di accesso al sistema senza un vero confronto con le OO.SS. e soprattutto senza un parallelo impegno del Governo a risolvere il problema prioritario del precariato esistente. Ciò attraverso il mantenimento in servizio del personale attualmente titolare di contratti a tempo determinato e l’adozione di un Programma Straordinario di Stabilizzazione di questo personale.
Il tema della semplificazione-flessibilizzazione applicato al reclutamento andrà piuttosto declinato nei decreti delegati ex. Art.13 per norme che consentano il superamento degli attuali vincoli normativi che rendono impossibili stabilizzazioni e nuovi ingressi (turn-over, piante organiche, budget etc.) e che mettono in conflitto le esigenze e le risorse per il reclutamento e le stabilizzazioni con quelle necessarie per la valorizzazione del merito e dei percorsi professionali.
La UIL RUA propone al riguardo:

– Agli EPR non si applicano i limiti di pianta organica di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
165/2001 (deroga ai vincoli di pianta organica);

– Gli EPR per le assunzioni a tempo determinato operano in deroga a quanto stabilito dal comma 28 dell’art.9 del decreto legge 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (deroga ai limiti di spesa);
– Per quanto riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato gli EPR possono procedere a tali assunzioni per ciascun anno superando gli attuali vincoli normativi ed economici e rapportandosi a tutte le entrate complessive dell’Ente. In deroga a quanto previsto dal comma 14 dell’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 gli EPR possono destinare le risorse derivanti dai fondi esterni anche ai programmi annuali di reclutamento di personale a tempo indeterminato;

– Per gli EPR si prescinde dai limiti di turn over riferiti alle cessazioni dal servizio dell’anno precedente (deroga ai vincoli sul turn-over);
– in deroga al disposto dell’art.24 del D.Lgs. n.150/2009 le risorse per le progressioni di carriera non debbono essere in “competizione” con quelle destinate al reclutamento ed alle stabilizzazioni.
9) Sviluppo professionale, trasparenza, merito, mobilità, internazionalizzazione
Come già ricordato in premessa, e come finalmente sostenuto seppur con grave ritardo dagli stessi Presidenti degli EPR, l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 al comparto della Ricerca hanno di fatto contribuito ad un blocco sostanziale degli strumenti contrattuali per lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi degli EPR ed anche del personale tecnico-amministrativo.
Effetti ancor più nefasti si avrebbero laddove si arrivasse ad un’applicazione estesa e generalizzata della cosiddetta “performance” ex D.Lgs. 150/2009, che nel tentativo demagogico di “premiare” l’impegno, il merito e la professionalità opera una redistribuzione micidiale delle già scarse risorse, con effetti sulle future retribuzioni reali di tutto il personale che nemmeno tre o quattro rinnovi contrattuali sarebbero sufficienti a colmare.
Se un operazione di semplificazione ed insieme di verità va fatta su questo versante, la stessa dovrebbe basarsi innanzitutto sull’abrogazione di queste norme, che non solo colpiscono assurdamente le risorse accessorie del personale tutto ma nel contempo non riescono a riconoscere l’indispensabile specificità ai ricercatori e tecnologi.
Le proposte che seguono sono formulate nella piena consapevolezza che solo con risorse dedicate e con l’assunzione di responsabilità delle OO.SS. e della dirigenza gli interventi potranno rivolgersi soprattutto verso i più meritevoli, senza con ciò penalizzare a priori il restante personale.
– In deroga a qualsiasi disposizione di “spending review” gli EPR, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contrattuali per la progressione di carriera ed economica del personale, finanziano periodiche selezioni interne i cui costi non possono gravare sulle risorse del fondo del salario accessorio;
– All’art. 52 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, alle parole: “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente

della scuola, delle accademie, conservatori ed istituti assimilati” sono aggiunte le seguenti “e degli Enti Pubblici di Ricerca”;
– La valorizzazione del merito e l’incentivazione della produttività non possono comportare in nessun coso una diminuzione della retribuzione complessiva, comprensiva della parte accessoria, già in godimento dal lavoratore;
– Ai fini dell’applicazione dei criteri di differenziazione delle valutazioni di cui al punto precedente potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive messe a disposizione dalle singole Amministrazioni e “liberalizzando” il 2° livello di contrattazione;
– Le risultanze dell’applicazione di detti criteri di differenziazione non danno luogo, in quanto tali ed indipendentemente da una contemporanea, grave e reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa a provvedimento di licenziamento in sede disciplinare del dipendente la cui prestazione anche per un periodo superiore al biennio sia giudicata di rendimento non sufficiente;
– Non possono essere fissati limiti al riconoscimento, ai fini dell’anzianità giuridica e dell’inquadramento nei livelli e fasce retributive, dell’anzianità maturata nel servizio a tempo determinato;
– Gli EPR provvedono a pubblicare nel proprio sito web i curricula dei vincitori di concorso;
– Gli EPR in collaborazione tra loro concorrono alla creazione di una “rete sociale informatica” con l’obbligo delle istituzioni stesse a rendere note le opportunità occupazionali che si creano periodicamente e le richieste di collaborazione su tematiche specifiche e per comunicare le attività dei ricercatori italiani all’estero e quelle svolte in territorio nazionale a questi ultimi;
– In deroga alle disposizioni attuali l’obbligo di esperire procedure di mobilità per i profili di ricercatori e tecnologi si applica esclusivamente all’interno degli Enti Pubblici di Ricerca;
– Agli EPR non si applica l’obbligo della permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione dei vincitori di concorso di cui al comma 5 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
– I ricercatori e tecnologi degli EPR anche in caso di cambiamento di sede di lavoro rimangono titolari dei progetti finanziati con risorse esterne, previo accordo

dell’Istituzione ricevente, del committente e verificate le conseguenze sull’organizzazione del lavoro;
– Vanno incentivati e sviluppati nei diversi ambiti territoriali gli accordi bilaterali tra EPR ed Atenei volti ad incrementare e a regolare i processi di mobilità temporanea tra le istituzioni scientifiche, prevedendo negli stessi il riconoscimento della parità e reciprocità dei diritti di partecipazione;
– Agli EPR è consentito di finanziare per singoli e specifici progetti ed a tempo definito il lavoro di unità di ricerca presso soggetti pubblici e privati sulla base di specifici accordi e convenzioni;
– Vanno rimosse le limitazioni, i vincoli e le lungaggini burocratiche ancora esistenti per quanto riguarda il trattamento di missione all’estero (regolamentazione del 2006 con modificazioni successive nel 2010 e nel 2011) soprattutto per renderlo più aderente alla flessibilità richiesta dalla partecipazione all’attività di ricerca e per favorire, anche da questo punto di vista, la mobilità e la partecipazione dei nostri ricercatori alle iniziative promosse in campo internazionale;
– Per sviluppare l’interscambio scientifico e la mobilità internazionale nonché i processi e strumenti di formazione ed allargamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ai ricercatori e tecnologi degli EPR sono riconosciuti, ed opportunamente regolamentati, congedi pluriennali per motivi di formazione e/o partecipazione ad attività di ricerca. I congedi di questa natura sono “fuori quota” rispetto a quelli per motivi personali;
– Per incrementare e diffondere la partecipazione ai programmi di ricerca ed innovazione europei ed alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico mossi dalla programmazione nazionale (PNR) e territoriale (POR) e per facilitare il successo e la gestione efficiente-efficace delle attività gestionali a ciò connesse gli Enti Pubblici di Ricerca adottano al loro interno, anche attraverso comuni iniziative, misure organizzative per la creazione e lo sviluppo di nuclei di competenze di supporto, coordinate e dirette da ricercatori e/o tecnologi dell’Ente, tanto nelle strutture centrali come in quelle distribuite nei territori;
– A detti nuclei è affidato il compito di fornire la necessaria collaborazione ed il supporto al singolo ricercatore e/o ai gruppi di ricerca nel disbrigo degli adempimenti necessari relativi alle modalità di partecipazione ai bandi, alla attività di rendicontazione

nonché a quelle di documentazione, informazione e formazione delle conoscenze/competenze in materia;
– Le politiche organizzative e regolamentari degli EPR nonché i piani di fabbisogno di personale sono orientate anche allo sviluppo ed alla valorizzazione delle competenze tecniche ed amministrative di supporto alla partecipazione ai progetti europei.
10) Autonomia, agibilità
Quella degli EPR non può essere un’autonomia di Serie B! Fummo derisi, come UIL-RUA quando in occasione della L. n 165 del 27/9/2007″Delega al Governo in materia di riordino degli Enti Pubblici di Ricerca”, propedeutica agli interventi successivamente attuati dal Ministro Gelmini, affermammo che questa ennesima “riforma” avrebbe creato le condizioni di un arretramento degli EPR rispetto al disposto della L. 168/89. Oggi si impone addirittura una rivisitazione della stessa “legge Ruberti” per riportare l’autonomia statutaria degli EPR a livello di quella degli Atenei. Ad una maggiore autonomia statutaria dovrà corrispondere la possibilità per gli EPR di derogare rispetto alle norme restrittive riguardanti l’uso delle risorse finanziarie quando queste attengono ad es. il miglioramento degli ambienti di lavoro (aspetto quest’ultimo che riguarda anche le Università).
La UIL RUA, anche in sintonia con alcune proposte già formulate dalla comunità scientifica, chiede che:
– nell’art. 8 della Legge 168/89 (commi 1, 4, 9 e 10) alla parola “Regolamenti” sia aggiunta la parola “Statuti”; al rafforzamento dell’autonomia statutaria degli EPR a vigilanza MIUR dovrà corrispondere analogo intervento per quanto riguarda tutti gli altri Enti;
– di semplificare per gli Enti di Ricerca l’attuale sovraccarico di adempimenti burocratico-procedurali che oggi ostacolano l’efficiente ed efficace uso delle risorse offerte dai fondi europei per la Ricerca, soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi;
– vadano profondamente rivisti, anche in coerenza con quanto già proposto relativamente alla modificazione degli attuali meccanismi “premiali” legati agli esiti della valutazione delle strutture di ricerca (ANVUR), i criteri di ripartizione del FOE (Fondo Ordinario Enti di Ricerca) con l’uso di risorse aggiuntive rispetto alle attuali e con distinzione di questi finanziamenti rispetto alle spese ordinarie, a quelle per infrastrutture, a quelle per progetti ad accesso premiale a quelle, infine, per il nuovo

reclutamento e le stabilizzazioni del precariato attuale. Tali norme valgano per tutti gli EPR e non solo per quelli a vigilanza MIUR;
– in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica, agli Enti Pubblici di Ricerca ed alle Università non si applichino le limitazioni alle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli ambienti di lavoro utilizzati ai fini di ricerca scientifica e di didattica.

UIL RUA
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