venerdì 19 Aprile 2024

Decreto Legge Precari Pubblico Impiego

Dopo alcuni rinvii, il Consiglio dei Ministri di lunedì 26 agosto u.s. ha approvato il Decreto Legge riguardante il cosiddetto “pacchetto pubblico impiego” ed un disegno di legge per la riorganizzazione e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione con una norma specifica, inserita nel ddl che consente, in prospettiva, l’immissione in ruolo dei precari dell’INGV.

Per quanto riguarda il decreto legge, esso entra in vigore immediatamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entro i sessanta giorni successivi deve essere approvato dal Parlamento e convertito in legge, pena la sua decadenza.

C’è quindi la reale possibilità di apportare le necessarie modifiche, se si riscontrerà il consenso politico, durante l’iter parlamentare.

Leggendo infatti il testo del decreto (anche se quello in nostro possesso non è ancora definitivo) appare evidente, almeno per il nostro settore, la non corrispondenza, per quanto riguarda il problema del precariato, all’enfasi e alla rilevanza datagli dagli organi di stampa che nelle prime pagine lo hanno definito: “Decreto salva-precari”(Il Messaggero), “Stabilizzati i precari della P.A.” (Il Sole 24 Ore), “La P.A. assorbirà i suoi precari” (Italia Oggi), “Via al piano per 120 mila precari” (Corriere della Sera).

Da una prima lettura del decreto risulta invece che il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato potrà avvenire tramite concorso, in base alle risorse economiche derivanti dal turn over e con disponibilità di posti in pianta organica (quindi non per tutti) e previa autorizzazione con DPCM (in futuro, per gli Enti di ricerca, per facilitare le procedure di assunzione, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali sarà concessa in sede di approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico).

E’ comunque potenzialmente interessato a questo tipo di “stabilizzazione” il personale che ad oggi (data di entrata in vigore del decreto) ha maturato almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi cinque anni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione che effettua l’assunzione a tempo indeterminato.

La “stabilizzazione”, sempre nei limiti:
– delle previste autorizzazioni;
– delle vacanze in pianta organica;
– delle risorse del turn over, con la possibilità di utilizzare sia quelle in itinere che quelle relative alla programmazione 2013 -2014 – 2015.
potrà avvenire, con criteri di razionale distribuzione delle risorse definiti con DPCM a valle del monitoraggio telematico da avviare entro il 30 settembre p.v., assumendo:
a) i vincitori di concorso a tempo indeterminato e non ancora assunti;
b) gli idonei dei concorsi a tempo indeterminato già espletati; al riguardo le graduatorie vigenti alla data di approvazione del decreto sono prorogate fino al 31 dicembre 2015;
c) previa autorizzazione, tramite DPCM, subordinata alla verificata assenza di graduatorie vigenti approvate dal 1 gennaio 2008 relative a professionalità equivalenti:
1) in transitorio fino al 31-12-2015: con l’avvio di nuove procedure concorsuali per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, riservate esclusivamente al personale con contratto a T.D. con almeno tre anni di servizio maturati negli ultimi cinque anni, nello stesso ente, alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché il personale in possesso dei requisiti delle precedenti leggi di stabilizzazione (Legge 296/2006 e Legge 244/2007).
Le Amministrazioni interessate possono, in presenza di disponibilità finanziarie, prorogare i T.D. coinvolti fino all’espletamento dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
2) a regime: con possibilità di bandire selezioni pubbliche con riserva fino al 50% dei posti per i T.D. sempre con tre anni di servizio negli ultimi cinque.

Al fine di evitare la creazione di nuovo precariato, con l’entrata in vigore del presente decreto, si introduce uno stop ai nuovi contratti a termine che potranno essere stipulati “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” altrimenti saranno considerati nulli e determineranno responsabilità erariale per il dirigente che li ha sottoscritti.

Rinviando un giudizio complessivo sul decreto a dopo l’approfondimento del testo definitivo, non possiamo però nascondere la delusione tenendo conto delle aspettative di stabilizzazioni più ampie che si sono create alla vigilia del decreto.

Sarà pertanto nostro impegno, con il consueto sostegno dei precari stessi, cercare di far apportare sostanziali modifiche in fase di conversione in legge, che consentano agli enti di ricerca di svincolare le stabilizzazioni dei precari dalle piante organiche e dalle attuali percentuali delle risorse del turn over e coinvolgano (come avvenuto nella precedente stabilizzazione) tutto il personale a T.D. in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

La Segreteria Nazionale

stampa

Collegamenti Rapidi

Il Punto del Segretario Generale

Ultime news