mercoledì 24 Aprile 2024

CRA: Ricercatori e Tecnologi

In data 19 e 30 maggio e 6 e 14 giugno si sono svolti alcuni incontri tesi a chiudere i sospesi richiesti dalle oo.ss.. In questo comunicato riferiremo delle tematiche affrontate per i livelli I-III.

Il 6 giugno è stato sottoscritto l’accordo relativo alla quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio.

In preparazione dell’incontro il CRA aveva inoltrato un appunto – che gli iscritti alla UIL hanno ricevuto – contenente i criteri che il CRA intendeva adottare per le distribuzione. Su questi criteri la UIL ha espresso parere contrario, ma essi non sono andati in discussione né sono ancora diventati oggetto di un accordo. In essi si prevedeva l’utilizzo delle risorse accessorie, destinate a tutti i R&T:

• Per “perequare” – con il 40% della cifra – l’indennità di direzione strutture, che però è voce che grava sul bilancio e non può essere compensata con risorse accessorie. Detta indennità, che il CCNL prevede in misura percentuale sulla base dello stipendio tabellare in godimento, produce importi differenti a seconda che il responsabile sia inquadrato nel livello I, II o III. Condividiamo l’esigenza di perequazione, ma non lo strumento individuato: le risorse debbono essere reperite fuori dall’accessorio;

• Non è ipotizzabile prevedere una sorta di “premialità” che passi per l’approvazione di un accordo nel quale si accetti che un R o T possa avere valutazione – e remunerazione – “zero” rispetto a quella attualmente in godimento (102,76€ III livelli – 119,56€ II livelli – )

L’accordo sulla costituzione dei fondi è stato firmato dalla UIL con riserva, in quanto:

• Il numero degli addetti è aumentato ma il fondo non è stato adeguato; il principio adottato dal CRA è disomogeneo rispetto a quanto il CRA ha dichiarato, nel corso degli incontri, che intenderebbe fare per i Dirigenti ovvero a diminuzione organico corrisponde una diminuzione del Fondo – che saranno oggetto di altro accordo;

• Non erano pervenute le informazioni dovute in merito all’adeguamento del fondo conseguente alle anticipazioni di fascia – che avrebbero comportato incrementi sul fondo. La nota a verbale apposta dalla UIL all’accordo è allegata al presente comunicato.

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L’incontro del 14 giugno aveva all’OdG: profili di Ricercatori e Tecnologi – Orario, anticipazioni di fascia, progressioni di fascia, mobilità tra i profili.

Sull’orario, si è – finalmente – arrivati a condividere la necessità di fornire indicazioni utili a che l’orario dei livelli I-III sia trattato in maniera omogenea in tutte le strutture. In particolare, si sono affrontate le problematiche relative al credito di orario ed alle modalità dei recuperi compensativi. E’ stato rappresentato che le ore in più – fruibili anche in 22 intere giornate annue – non sono decurtabili d’ufficio allo scadere dell’anno solare, come invece avviene in qualche struttura.

Si è precisato che l’autocertificazione avviene, da parte del diretto interessato, ai sensi di legge e sotto la propria personale responsabilità (che lo impegna per ogni aspetto anche giudiziale); la presenza in sede va armonizzata in maniera flessibile con le esigenze della struttura di servizio. Ciò significa che è naturale che il ricercatore/tecnologo si organizzi secondo le attività della struttura, ma anche che la struttura non può ledere le autonomie organizzative del R/T, prevedendo che le attività fuori sede siano preventivamente autorizzate.

Con l’occasione abbiamo evidenziato che la procedura attualmente seguita dal CRA in materia di attività aggiuntive rientranti nelle 160 ore (art. 58 comma 4 CCNL 1998-2001) va meglio verificata, in quanto il CRA tende a considerare tutte le attività soggette ad autorizzazione da parte dell’ente, mentre solo le attività conseguenti ad incarichi extra-istituzionali lo sono – a differenza delle attività destinate ad arricchimento professionale quale ricerca libera nelle strutture, partecipazione a convegni e seminari ecc.

La UIL ha in particolare evidenziato che la registrazione di maggior orario deriva prevalentemente da due fattori: carichi di lavoro eccessivi o cattiva organizzazione del lavoro. Nei casi in cui ci sia il dubbio di un uso “improprio” dell’autocertificazione, vanno poste in atto azioni finalizzate, che non gravino su chi invece opera correttamente nell’ambito delle prerogative contrattuali.

Ha chiarito altresì che l’attività di ricerca fa capo direttamente al ricercatore/tecnologo – che ha autonomie proprie, mentre per attività istituzionali occorre relazionarsi con il responsabile di struttura.

In ogni caso, è ovvio che la struttura sia informata dell’attività del ricercatore – così come è ovvio che i lavoratori della struttura siano informati della presenza o delle assenze del responsabile di struttura, tanto più se superiori alla giornata.

In merito ai passaggi di fascia all’interno del livello, è stato precisato che il CRA deve attivare le procedure previste dal CCNL per tutti coloro che maturano i requisiti o li matureranno nel corso dell’anno; le conseguenze economiche saranno attribuite quando sarà rimosso il blocco delle retribuzioni del Pubblico Impiego. Il blocco quindi non può impedire che le procedure avvengano, anche perché ciò significherebbe frenare la carriera ed il decorrere delle nuove anzianità di fascia. Abbiamo quindi sollecitato il CRA ad attivarsi quanto prima, in quanto l’accantonamento delle somme – raccomandato dai vigilanti – non deve tradursi in mancata procedura. Ovviamente, auspicando che le somme accantonate non siano “rastrellate” per rimpinguare le casse di uno Stato svuotato da gestori incapaci!

In merito agli anticipi di fascia (art. 8 CCNL 2002-5), il CRA ha chiarito che lo stanziamento al momento disponibile è pari allo 0,20% del Monte Salari 2003. Ma le procedure sono possibili a partire dal 2005: la UIL ha chiesto di integrare le risorse, appostate e mai utilizzate, anche alla luce del danno derivante dal mancato incremento del fondo accessorio (rappresentato nella nota a verbale apposta all’accordo per le risorse del trattamento accessorio).

Abbiamo chiesto altresì di sviluppare una proposta avendo analizzato la distribuzione del personale nei tre livelli, e considerando anche la decorrenza 2010 – perchè entro quella data è possibile non incorrere nel blocco delle retribuzioni.

Ricordiamo che l’anticipazione di fascia, per un massimo del 50% del tempo di permanenza nella fascia stessa, è prevista per il 10% dei dipendenti in base a criteri di merito, e può avvenire una sola volta per livello. I criteri di attuazione sono oggetto di contrattazione, quindi sarebbe legittimo sottoscrivere un accordo – a titolo di esempio – che riservasse l’anticipazione di fascia ad un solo livello dei tre, es. quello in cui c’è la massima concentrazione di lavoratori; oppure a chi è in fascia iniziale; oppure ancora a chi è in penultima fascia, o a chi è vicino all’età anagrafica massima pensionabile, ecc. ecc…

Abbiamo chiesto che l’incontro, che il CRA aveva limitato alla sola mattinata pur avendo chiesto la disponibilità per l’intera giornata, potesse continuare anche nel pomeriggio come concordato in fase di convocazione, destinandolo almeno all’esame di questioni tecniche relative al personale I-III. Nel pomeriggio come UIL abbiamo chiesto al CRA di risolvere diverse criticità – alcune delle quali già contenute nella nota unitaria a 52 punti, di cui di seguito diamo una breve sintesi.

• In assenza dell’Organo previsto dallo Statuto, e destinato per Regolamento a predisporre il piano di attività (il Consiglio dei Dipartimenti), non si comprende come possa il Direttore Scientifico procedere ad “autorizzare” o a “non autorizzare” progetti ed attività dei Ricercatori. Infatti, il CCNL, art. 37 CCNL 1994-97, prevede che gli enti promuovano e supportino le iniziative di R&T finalizzate all’acquisizione di finanziamenti e progetti, favorendo nell’ambito dell’attività istituzionale la collaborazione a progetti di ricerca. La mancata autorizzazione riveste quindi carattere di lesione di diritti e prerogative, oltre a comportare ricadute negative sulla carriera, soprattutto se conseguenti a decisioni assunte in assenza dell’organo appositamente individuato.

• Lo stesso art. 37 prevede che un Ricercatore autore sia riconosciuto responsabile del progetto da lui predisposto; si è chiesto come mai in vece la responsabilità sia assegnata a persone diverse – con evidente violazione del disposto contrattuale;

• In merito a linee di ricerca o a progetti, è necessario che i responsabili di strutture – ricercatori o tecnologi che siano – agiscano in maniera uniforme in tutte le strutture. E’ incomprensibile infatti come sia possibile che atti formali del CRA affermino ripetutamente che i CTER non possono essere responsabili di detti atti, anche se laureati, ed in altre strutture si continui indifferentemente, invece, a individuare i CTER come pacifici responsabili, magari diplomati….. Che possano o non possano, è necessario che il CRA garantisca omogeneità da Nord a Sud, senza discriminazioni in negativo o inspiegabili privilegi. In merito agli incarichi, la UIL ha chiesto di definire procedure trasparenti. Infatti spesso gli incarichi vengono assegnati “accomodando” ad una valutazione centrale l’interpretazione dei curriculum pervenuti – la cui richiesta peraltro è accertato che non arriva a tutti i possibili interessati. Di fatto però gli incarichi costituiscono atto valutabile per la carriera, ed una assegnazione “intuitu persone” può contribuire a prefigurare una carriera, tanto più se si consideri che l’incarico può essere strumento utilizzato per incrementare le attività di maggior interesse del responsabile. Inoltre, è necessario che il responsabile di struttura sia presente nella struttura stessa, mentre frequentemente ciò non accade, e comporta uno scarico di attività/responsabilità su altri dipendenti, magari non laureati. Va chiarito quindi il ruolo che il responsabile è chiamato a svolgere nella struttura, e quali figure professionali è indispensabile garantire in ogni centro e/o unità e/o dipartimento.

• E’ necessario che il CRA predisponga un progetto per l’assegnazione alle sedi del personale I-III di prossima assunzione, fase cui dovrà precedere una fase di “risistemazione” di quanti sono stati assunti recentemente. Sarà necessario infatti coniugare le esigenze dei singoli con le esigenze istituzionali, individuando le possibili soluzioni a garanzia sia delle esigenze personali e familiari che istituzionali e professionali, il cui impatto è notevole in termini di carriera.

• Abbiamo evidenziato che i risparmi derivanti dal turn-over e non utilizzabili a fini assunzionali devono tornare al personale. I possibili utilizzi passano dall’incremento dei benefici assistenziali, all’aumento dei buoni pasto ecc., ma certamente non possono costituire “risparmio” acquisito al bilancio dall’ente.

• In merito alla formazione, si è chiesto di precisare le risorse derivanti dal monte salari, a prescindere dalle risorse straordinarie rese disponibili dal MIPAAF per gli stages all’estero; come a suo tempo precisammo, le risorse aggiuntive non consentono all’ente di ridurre le risorse previste dal CCNL. Né è possibile utilizzare risorse destinate alla formazione dei Ricercatori per formare personale con CCNL diverso (es. dirigenti)

Altri punti su cui sono state chieste nuovamente risposte, sono state il regolamento per il telelavoro, il monitoraggio per personale con CoCoCo e a tempo determinato, la completa attivazione dell’art. 22 del DPR 171/91 relativamente all’incentivazione collegata all’acquisizione e responsabilità di progetti nazionali.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, predisporremo a breve un altro comunicato sugli altri accordi già sottoscritti.

UIL  RUA  CRA
Sonia Ostrica     Mario Finoia

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