venerdì 11 Ottobre 2024

INAPP: Richiesta chiarimenti

ISFOL sedeCon riferimento alla Comunicazione di servizio n. 6 del 24 aprile 2018, con oggetto “CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca”, esprimiamo il nostro totale dissenso sia rispetto alle modalità, sia riguardo ai contenuti.

Nella Comunicazione si fa riferimento ad una norma, l’art. 1 comma 10 del nuovo CCNL 2016-2018, che prevede in particolare che “per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.

E’ evidente che tale norma non consente modifiche unilaterali, ma conferma solo la vigenza di norme contrattuali non esplicitamente modificate dal nuovo CCNL. E’ difficile capire come l’Amministrazione (e forse non solo l’Amministrazione) possa intendere tale previsione come una espressa indicazione per la “decadenza” e il “superamento” delle norme del Regolamento dell’orario di lavoro in vigore.

Peraltro il CCNL 2016 – 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca all’art. 68, comma 4, lettere m) ed n), stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:
• “i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”;
• “la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all’art. 49 del CCNL comparto Ricerca 21 febbraio 2002”.
Quindi a parere della Scrivente OO.SS. è errato regolare queste materie con una Comunicazione di servizio. In sostanza: da un lato si invoca il nuovo CCNL per intervenire in materia di orario di lavoro, dall’altro, non si rispettano i contenuti del nuovo CCNL su queste stesse materie.

Come già ricordato nel nostro Comunicato del 18 aprile 2018, l’orario di lavoro/servizio resta materia negoziale e non è dunque possibile procedere con atti unilaterali.

Ricordiamo inoltre che il DLGS 19 luglio 2004, n. 213, prevede all’art. 1, co. 1 lett. d) che il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane consecutive, nel corso dell’anno di maturazione e per il restante periodo va goduto “nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.

Per quali ragioni l’INAPP intende, dopo anni, disattendere tale norma e applicare una precedente norma del CCNL 98 – 01, a nostro avviso, di minor favore?

Peraltro riteniamo necessario evitare “buchi regolamentari”, tanto più se si intende agire con percorsi e atti “temporanei” e/o “nelle more”. Abrogare il Regolamento dell’orario di lavoro non risolve eventuali criticità, né tantomeno migliora il contesto lavorativo del personale.

Senza entrare in ulteriori dettagli, la lettura della Comunicazione n. 6 del 24 aprile 2018 ha sollevato una serie di perplessità di ordine applicativo, che non trovano risposte in uno stato di oggettiva confusione e di contrasto con norme contrattuali, sia pregresse che nuove.
Ribadiamo, per l’ennesima volta, la nostra richiesta di incontro all’Amministrazione, in quanto le questioni da affrontare aumentano di giorno in giorno e non si possono risolvere con comunicazioni unilaterali ai dipendenti. Continuare a negare ogni confronto, andando anche contro ogni logica di efficienza organizzativa, sarà inteso come violazione delle prerogative sindacali e agiremo di conseguenza.
Nel chiedere quindi l’immediato annullamento della Comunicazione n. 6 del 24 aprile 2018, con il ripristino della regolamentazione precedente, si resta in attesa di concordare le date per il prossimo incontro, precisando che siamo disponibili sempre tranne che nelle giornate dal 9 al 12 maggio 2018, date nelle quali si terrà il Congresso di Categoria.

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