giovedì 28 Marzo 2024

Progressioni di carriera per Ricercatori e Tecnologi – Art. 15 CCNL 2006/2009

Roma, 21 maggio 2018
La recente sentenza n. 8985/2018 (che si allega per conoscenza), della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che nel comparto della ricerca le procedure concorsuali ex art. 15 per i passaggi nei profili di ricercatore e tecnologo non sono più di giurisdizione del giudice amministrativo ma del giudice del lavoro, ritenendo che “in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali – le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo”.

Si tratta dell’ultimo ripensamento della Cassazione che, almeno per il momento, costringerà i dipendenti interessati a fare ricorsi sia al giudice del lavoro che al giudice amministrativo sino a quando non ci saranno pronunce certe del Consiglio di Stato di adeguamento al nuovo indirizzo interpretativo formulato della Cassazione.
Infatti la sentenza della Cassazione si è occupata solo della questione di giurisdizione, riportando che “sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell’esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo” mentre da nessuna parte afferma che i concorsi ex art. 15 sono operativi e rivalutati. Riporta però in primo piano quanto riaffermato con il nuovo CCNL riguardo la validità delle norme contrattuali e della possibilità di derogare dalle norme di legge, affermando la validità dell’art. 15 di derogare dal DPR 171/91 riconoscendo come area omogenea il profilo di ricercatori e tecnologi nei tre livelli in cui si sviluppa. Afferma infatti che “l’art. 15 rappresenta quindi un vero e proprio “spartiacque” tra il vecchio e il nuovo assetto, come è stato confermato anche dai successivi CCNL dei Comparti Enti di ricerca e ASI, nei quali le figure del ricercatore e del tecnologo sono state ormai sostanzialmente unificate con omogeneizzazione dei relativi livelli professionali la cui persistenza serve soltanto per delineare differenti trattamenti retributivi nell’ambito di un Area professionale omogenea, nella quale non si configurano posizioni funzionali qualitativamente diverse”.
Come UIL ci assumiamo il compito, in ogni ente del comparto, di portare a conoscenza delle amministrazioni il contenuto della sentenza, e di spronarle ad utilizzare tutte le norme vigenti per dare corso ad uno sviluppo delle carriere di ricercatori e tecnologi impropriamente fermo da troppo tempo.

Federazione UIL SCUOLA RUA “Ricerca Università Afam”
La Segreteria Nazionale

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