LA UIL RUA RACCOGLIE LE DIFFIDE |
Queste le motivazioni:
L’art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’1 gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all’art. 2120 Cod. Civ., con l’applicazione di un’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione.
Ciò implica la disapplicazione, a partire dal 1.1.2011, del sistema di calcolo, previsto dal DPR 1032/1973 che stabiliva una contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, e prevedeva una rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5% che non è più dovuta.
Tuttavia le amministrazioni hanno continuato ad operare le trattenute del 2,5%, senza tener conto delle novità introdotte, determinando una evidente disparità di trattamento con il settore privato ed una indebita trattenuta.
La UIL RUA invita tutti i lavoratori a compilare e firmare l’atto di diffida e interruzione della prescrizione da notificare alla nostra amministrazione.
In caso di mancata ottemperanza, la UIL RUA attraverso i legali convenzionati è pronta a sostenere in giudizio la vertenza, raccogliendo le adesioni dei singoli lavoratori.
La Segreteria Nazionale
Allegati:
– Modello per atto di diffida