Gentilissime/i,
con la presente vi fornisco chiarimenti e vi indico le modalità applicative riguardanti l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, introdotto in via sperimentale dall’art. 46 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, sulla base della possibilità consentita dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015.
In linea generale, si tratta di un istituto, volto ad incentivare la solidarietà fra colleghi, mediante il quale un dipendente che si trovi nelle particolari condizioni stabilite può richiedere, ottenere ed utilizzare un certo numero di giorni di ferie aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente spettanti, grazie ad una donazione da parte dei colleghi di lavoro.
1. Condizioni di ammissibilità al godimento del beneficio
Possono fruire dell’istituto i lavoratori che prestino assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.
La necessità di assistenza continuativa nei confronti dei figli minori deve essere attestata da adeguata certificazione medica rilasciata esclusivamente da un’idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Si specifica che le menzionate condizioni di salute includono sia i casi di disabilità accertati dagli istituti competenti ai sensi della normativa in vigore, sia gli stati di salute transitori connotati da un livello di gravità non ordinario.
2. Limiti alla facoltà di donazione
Dato il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, l’art. 46 del CCNL sopra citato prevede che i dipendenti possano donare esclusivamente:
– le giornate di ferie, nella propria disponibilità1, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
– le quattro giornate di riposo per le festività soppresse, di cui all’art. 28 del CCNL 16/10/2008.
Si precisa che si considerano eccedenti, e quindi donabili, anche i giorni di ferie maturati e non fruiti in annualità precedenti.
3. Procedura
3.1. Manifestazione di disponibilità a effettuare donazioni
I dipendenti possono manifestare in ogni momento la propria disponibilità a donare giorni di ferie esclusivamente mediante l’apposita procedura informatica, disponibile a partire dal 1° aprile 2019 al link www.unipd.it/ufficiopta, cui si accede con le credenziali di SSO, alla sezione “Ferie solidali”.
3.2. Richiesta di usufruire della donazione di ferie solidali
Il lavoratore che si venga a trovare nelle condizioni di cui al punto 1 della presente circolare potrà presentare istanza di fruizione di ferie solidali all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, inviando una mail all’indirizzo carriere.pta@unipd.it; alla richiesta dovrà essere allegata adeguata certificazione medica rilasciata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità delle cure prestate al figlio minore.
Non sono stabiliti limiti massimi al numero di richieste di ferie solidali, ma è prevista la possibilità di richiedere un massimo di 30 giorni con ogni singola richiesta. Ulteriori richieste potranno in ogni caso essere presentate solo dopo l’esaurimento delle giornate già ottenute.
A fini organizzativi, il lavoratore deve comunque informare il proprio Responsabile dell’intenzione di accedere all’istituto, specificando il numero di giornate che intende richiedere; non è fatto in nessun modo obbligo al lavoratore di rivelare le esigenze che motivano la richiesta di ferie solidali, né il Responsabile ha diritto di chiedere spiegazioni al riguardo. Tale informazione non costituisce una richiesta di autorizzazione.
3.3. Assegnazione delle ferie solidali
Una volta ricevuta la richiesta di cui al punto 3.2., l’Ufficio procede alla verifica dell’esistenza di manifestazioni di disponibilità ad effettuare donazioni di cui al punto 3.1.
Dato il carattere volontario e spontaneo della donazione, all’assegnatario non verranno comunicati i nominativi dei colleghi che hanno provveduto alla donazione.
4. Fruibilità delle giornate di ferie aggiuntive
La richiesta e la relativa assegnazione dei giorni di ferie solidali, ai sensi dell’art. 46 del CCNL, sono ammesse indipendentemente dalla possibilità per il richiedente di avvalersi di altri istituti per astenersi dal lavoro.
L’effettiva fruizione dei giorni donati dai colleghi (e quindi l’effettivo caricamento nel gestionale presenze-assenze dei giorni donati) presuppone invece che l’assegnatario abbia già consumato le giornate di ferie, i permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari ed i riposi compensativi eventualmente maturati (m.o.i.).
I giorni acquisiti, in ogni caso, rimangono disponibili finché risultano sussistenti le condizioni previste dalla norma (minore età dei figli e necessità di assistenza in via continuativa).
Nel caso di cessazione delle condizioni previste dall’istituto, o di cessazione del rapporto del dipendente beneficiario, i giorni non utilizzati sono restituiti ai colleghi che li avevano effettivamente donati.
L’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo resta a disposizione per eventuali chiarimenti (mail: carriere.pta@unipd.it; tel. 049/8273765).
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale