È possibile estendere l’applicazione dell’istituto delle ferie solidali, introdotto in forma sperimentale dall’art. 30 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, a beneficio di dipendenti che devono prestare assistenza a familiari in particolari condizioni di salute diversi dai figli minori, dietro espressa richiesta dei dipendenti disponibili a cedere le proprie ferie?
In materia cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati in favore dei lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, finalizzata all’assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti (c.d. ferie solidali), occorre rammentare che si tratta di una fattispecie introdotta dall’art. 24 del d.lgs. 151/2015, che espressamente prevede che vi si possa dare attuazione “……..nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.
Tale previsione ha trovato realizzazione, per il personale del comparto delle Funzioni centrali, con l’entrata in vigore dell’art. 30 del CCNL 12/2/2018 che disciplina compiutamente l’istituto delle ferie solidali con riguardo alle relative misure, condizioni e modalità di attuazione.
In considerazione della precisa indicazione di legge circa le casistiche di fabbisogno ammesse, si è ritenuto che nell’ambito del CCNL non fosse invece possibile attuare l’istituto delle ferie solidali con modalità difformi da quelle di cui al richiamato art. 30.
Il carattere di sperimentalità, pure richiamato al comma 10, non consente ad oggi interpretazioni estensive in sede applicativa, anche in considerazione della particolare tutela rinforzata di cui gode l’istituto delle ferie; la valutazione circa l’eventuale ampliamento dei soggetti è espressamente riservata alle parti contrattuali, che vi potranno provvedere nella successiva tornata contrattuale.