venerdì 29 Marzo 2024

CNR: chiusura anticipata sede centrale del 27 e 28 giugno 2011

Con riferimento alle determinazioni del 5 luglio c.m. (Prot n. 50292) con le quali si dispone per i dipendenti dell’Amministrazione Centrale l’obbligo di recupero dell’orario di lavoro, nelle forme indicate nella circolare medesima, la UIL-RUA rappresenta formalmente quanto segue.

I dipendenti, in entrambe le giornate di interruzione del rapporto di lavoro, sono stati coattivamente intimati ad uscire dal posto di lavoro, ma non sono stati autorizzati dai propri rispettivi Dirigenti ad allontanarsi per poter poi riprendere servizio il giorno seguente.

In conseguenza, i dipendenti dell’Ente, sono rimasti all’esterno della Sede Centrale in attesa di poter riprendere servizio, e ciò proprio perché non erano stati autorizzati ad allontanarsi.

Pertanto, i dipendenti del CNR, in relazione ai rispettivi orari individuali di lavoro ancora da espletare nelle due suddette giornate, hanno continuato a prestare le proprie energie lavorative nel rispetto del vincolo gerarchico con l’Ente, attendendo di essere richiamati ed autorizzati a riprendere servizio, cosa che però non è avvenuta.

Posto quanto sopra i dipendenti del CNR hanno a tutti gli effetti continuato a prestare le proprie energie lavorative nel rispetto delle regole del rapporto di lavoro a favore del CNR.

Sicchè la bizantina richiesta del CNR di effettuare recuperi del lavoro “non prestato” si risolve in realtà in una illegittima richiesta coattiva, contraria ad ogni norma di legge, di effettuazione di ore di lavoro straordinario.

Per quanto poi concerne il concetto giuridico di “forza maggiore”, lasciata in disparte la citazione di una obsoleta sentenza della cassazione di quasi 20 anni fa, si precisa che la “forza maggiore” è stata determinata per causa del CNR, e non certo dei lavoratori del CNR, in quanto è di tutta evidenza che le cause che determinano l’impossibilità della prestazione lavorativa dei dipendenti dell’Ente, ricadono nell’esclusiva responsabilità del datore di lavoro, i cui effetti non possono essere fatti ricadere in alcun modo giuridicamente, economicamente ed esistenzialmente sui lavoratori dell’Ente.

Qui cioè non c’è “una causa di forza maggiore comune tra Ente e lavoratori”, ma c’è – si ripete – una causa di forza maggiore che ricade esclusivamente ad onere e responsabilità del CNR, e tra l’altro le cui cause di interruzione dell’attività lavorativa non sono neppure state tecnicamente spiegate dal CNR.

Per tutto quanto sopra esposto questa O.S. intima e diffida il CNR ad annullare la circolare con Prot. n. 0050292 del 5/7/2011, prendendo atto che i dipendenti del CNR hanno effettuato la normale attività lavorativa nei giorni 27 e 28 giugno e non sono – e non possono essere – sottoposti ad alcuna forma autoritativa di obbligo a recupero di ore o trattenuta nel trattamento stipendiale.

La UIL-RUA richiede infine, ai sensi della legge 241/90, la comunicazione del nominativo del Dirigente Responsabile del Procedimento relativo alla gestione degli effetti del rapporto di lavoro e delle disposizioni sin qui illegittimamente adottate con la predetta circolare in ordine alle giornate di lavoro del 27-28 giugno u.s.

Distinti saluti.

UIL-RUA
Americo Maresci

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