giovedì 18 Aprile 2024

CNR: Evento sismico a Palermo del 13 aprile 2012

Con riferimento alle indicazioni fornite con nota del Direttore Generale prot. n. 0032825 del 17-5-2012 relative alla compilazione degli attestati di presenza in occasione dell’evento sismico del 13 aprile 2012 con le quali si dispone per i dipendenti degli Istituti/U.O.S. dell’Area di Ricerca di Palermo l’obbligo di recupero dell’orario di lavoro, nelle forme indicate nella citata nota, la UIL-RUA rappresenta formalmente quanto segue.

I dipendenti, nella giornata di interruzione del rapporto di lavoro, sono stati coattivamente intimati ad uscire dal posto di lavoro, ma non sono stati autorizzati dai propri rispettivi Direttori ad allontanarsi per poter poi riprendere servizio il giorno seguente.

In conseguenza, i dipendenti dell’Ente, sono rimasti all’esterno della sede dell’Area di Ricerca in attesa di poter riprendere servizio, e ciò proprio perché non erano stati autorizzati ad allontanarsi.

Pertanto, i dipendenti del CNR, in relazione ai rispettivi orari individuali di lavoro ancora da espletare nella suddetta giornata, hanno continuato a prestare le proprie energie lavorative nel rispetto del vincolo gerarchico con l’Ente, attendendo di essere richiamati ed autorizzati a riprendere servizio, cosa che però non è avvenuta.

Posto quanto sopra i dipendenti del CNR hanno a tutti gli effetti continuato a prestare le proprie energie lavorative nel rispetto delle regole del rapporto di lavoro a favore del CNR.

Sicchè la bizantina richiesta del CNR di effettuare recuperi del lavoro “non prestato” si risolve in realtà in una illegittima richiesta coattiva, contraria ad ogni norma di legge, di effettuazione di ore di lavoro straordinario.

Per quanto poi concerne il concetto giuridico di “forza maggiore”, lasciata in disparte la citazione di una obsoleta sentenza della cassazione di quasi 30 anni fa, si precisa che la “forza maggiore” non è stata determinata per causa dei lavoratori del CNR, in quanto è di tutta evidenza che le cause che determinano l’impossibilità della prestazione lavorativa dei dipendenti dell’Ente, ricadono nell’esclusiva responsabilità del datore di lavoro, i cui effetti non possono essere fatti ricadere in alcun modo giuridicamente, economicamente ed esistenzialmente sui lavoratori dell’Ente.

Per tutto quanto sopra esposto questa O.S. intima e diffida il CNR ad annullare la nota con Prot. n. 0032825 del 17-5-2012, prendendo atto che i dipendenti del CNR hanno di fatto effettuato la normale attività lavorativa nella giornata del 13 aprile e non sono – e non possono essere – sottoposti ad alcuna forma autoritativa di obbligo a recupero di ore o trattenuta nel trattamento stipendiale.

La UIL-RUA richiede infine, ai sensi della legge 241/90, la comunicazione del nominativo del Dirigente Responsabile del Procedimento relativo alla gestione degli effetti del rapporto di lavoro e delle disposizioni sin qui illegittimamente adottate con la predetta nota in ordine alla giornata di lavoro del 13 aprile u.s.

UIL-RUA
Americo Maresci

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