mercoledì 24 Aprile 2024

CNR: Riconoscimento anzianità di servizio tempo determinato

Con riferimento alla questione del riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio a tempo determinato dei ricercatori e tecnologi prima del loro inquadramento in ruolo avvenuto mediante stabilizzazione o procedura concorsuale, questa O.S. precisa l’attuale situazione e le opportune iniziative che intende ulteriormente sviluppare.

1) Com’è noto, con due decisioni, l’ultima delle quali il 18-12-2012, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto per i dipendenti a T.D. gli stessi diritti dei dipendenti a T.I., il riconoscimento per tutti indifferentemente dall’anzianità di servizio prestato sia a T.D sia a T.I.

Nell’ambito del Giudice Italiano, a seguito di ricorsi patrocinati dalla UIL-RUA, con varie sentenze il Tribunale di Roma – sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto di ricercatori e tecnologi alla ricostruzione di carriera giuridica, economica e previdenziale con integrale calcolo dell’anzianità di servizio pregressa prestata a T.D..

Avverso tali sentenze favorevoli gli EPR hanno prestato appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro. I suddetti giudizi di appello sono tutt’ora pendenti e pertanto non ancora decisi.

Si rammenta inoltre che nel Giudizio del Lavoro, vi è un terzo grado dinanzi alla Corte di Cassazione Sezione Lavoro.

Va inoltre precisato che, a fronte di decisioni favorevoli del Giudice del Lavoro di 1° grado (Tribunale) quali quelle citate ottenute da dipendenti degli Enti di Ricerca patrocinati dalla scrivente UIL-RUA, esistono altre sentenze dei Tribunali del Lavoro che hanno invece rigettato ricorsi dei ricercatori e tecnologi per il riconoscimento dell’anzianità di servizio prestata a T.D.

Tali decisioni negative per i lavoratori da parte dei vari Tribunali del Lavoro sono intervenute quando era già pendente e conosciuto l’orientamento favorevole della Corte di Giustizia Europea. Il che significa che nell’attuale panorama della giustizia italiana, l’orientamento dei Giudici è differente e non assicura affatto l’esito positivo di un ricorso proposto in materia dal personale ricercatore e tecnologo.

Si ricorda inoltre che ciascun ricercatore e tecnologo può interrompere la prescrizione quinquennale del proprio diritto giuridico ed economico alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento del servizio prestato a T.D. non obbligatoriamente proponendo un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro, ma anche in alternativa interrompendo la suddetta prescrizione quinquennale mediante notificazione di un atto di intimidazione e diffida al CNR per il suddetto riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato a T.D..

In argomento la UIL-RUA ha patrocinato la proposizione di vari atti di intimazione e diffida notificati al CNR da dipendenti in servizio da tutte le sedi italiane dell’Ente per il riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato a T.D., il che per l’appunto ha consentito ai suddetti dipendenti di interrompere la prescrizione senza essere necessariamente costretti a proporre un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro, il cui esito, per quanto sopra precisato, è tutt’ora incerto a seconda dell’orientamento individuale del Giudice del Lavoro che decide sul ricorso.

2) In base a quanto sopra precisato la UIL-RUA ritiene opportuno procedere ad una trattativa contrattuale con il CNR (e le altre OO.SS.) per la risoluzione transattiva della suddetta vertenza interessante il personale ricercatore e tecnologo.

I vantaggi della eventuale soluzione transattiva sono evidenti, considerato che in tempi rapidi si otterrebbe una definitiva chiusura di un contenzioso attualmente ancora incerto che in sede giudiziaria avrebbe inevitabilmente non solo incertezza sugli esiti ma anche tempi di definizione lunghissimi, se si pensa che i Giudizi di appello e di Cassazione durano in media 8 anni.

Va poi precisato che l’eventuale ipotesi transattiva in materia raggiunta tra il CNR e le OO.SS. non vincolerebbe in alcun modo i dipendenti ricercatori e tecnologi interessati, sia che essi fossero iscritti o non iscritti alle OO.SS. firmatarie del suddetto accordo transattivo.

Infatti ciascun dipendente interessato, ed ovviamente in primo luogo ciascun dipendente iscritto alla scrivente UIL-RUA, avrebbe poi diritto autonomo ed individuale ad accettare o meno i contenuti definiti nell’accordo transattivo in materia.

Solamente dopo l’accettazione individuale da parte del dipendente interessato dell’accordo transattivo mediante propria sottoscrizione, al dipendente firmatario si estenderebbero gli effetti dei contenuti dell’accordo transattivo CNR/OO.SS.

Invece il dipendente che non intendesse accettare i contenuti del suddetto accordo transattivo, non firmerebbe alcuna accettazione dell’accordo e sarebbe dunque autonomamente ed individualmente libero di prendere qualsiasi altra determinazione per la tutela dei propri diritti ed interessi.

3) Pertanto in primo luogo la UIL-RUA rammenta ai propri iscritti che ciascun dipendente interessato che non abbia sottoscritto per interruzione della prescrizione gli atti di intimidazione e diffida già notificati al CNR, è pregato di prendere contatto con le Segreterie locali della UIL-RUA al fine di predisporre a sua tutela altro analogo atto di intimazione e diffida per la interruzione del suddetto termine di prescrizione.

Per quanto invece riguarda l’attività contrattuale già posta in essere con formale richiesta al CNR dalla UIL-RUA per la soluzione transattiva della vertenza in esame riguardante il personale ricercatore e tecnologo, la UIL-RUA comunica che darà successive informazioni sull’evolversi della trattativa, auspicando di poter raggiungere un accordo congiuntamente alle altre OO.SS., che possa soddisfare i diritti ed interessi del Personale ricercatore e tecnologo.

UIL-RUA
Americo Maresci

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