venerdì 29 Marzo 2024

CNR: Stabilizzazioni

CNR SEDEAggiornamento stabilizzazioni comma 1
Nei due incontri tenutesi dopo il C.d.A. del 16 u.s., di cui uno tecnico con la Dirigente DCGRU ed uno con il Presidente il 23 novembre u.s., sono emerse le seguenti posizioni.

Situazioni definite
1) FERIE E ANZIANITÀ
Tutte le assunzioni effettuate nel medesimo livello e profilo senza alcuna interruzione tra il rapporto a T.D. e quello a T.I. avvenute sia con scorrimento delle graduatorie degli idonei (presa di servizio 30 novembre p.v., salvo differimenti) e sia con stabilizzazione (presa servizio 27 dicembre p.v.) conservano:
a) la fascia e l’anzianità maturata (compreso quindi il maturato in itinere);
b) i permessi e le ferie maturate e non godute;
c) le eccedenze di orario accumulate.
2) TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto sarà erogato al momento della cessazione definitiva dal servizio congiuntamente alla liquidazione del rapporto di lavoro a TI di ruolo (anche per gli scorrimenti delle graduatorie?).
3) PROROGABILITÀ CONTRATTI A T.D.
Il Presidente ha assicurato che saranno prorogati, con la solita richiesta del Direttore, tutti i contratti dei precari inseriti nelle procedure di stabilizzazione comma 1 e comma 2.
Non è stata invece ancora data soluzione, nonostante gli impegni assunti dallo stesso Presidente, alla prorogabilità dei T.D. con finanziamenti derivanti da progetti chiusi ovvero di altri progetti con il risultato che intanto i precari vengono licenziati e il loro rinnovo diventa sempre più una “chimera”.
4) ASSUNZIONI 2018
Risultano confermate le prese di servizio dei dipendenti assunti con scorrimenti delle graduatorie degli idonei (30 novembre p.v.) a suo tempo deliberate e con le stabilizzazioni commi 1 e 2 (27 dicembre p.v.) anche se per questa ultima tipologia le relative delibere C.d.A. del 16 novembre u.s. sono ancora in fase di stesura ivi compresi gli elenchi allegati. Il Presidente ha dichiarato di aver ricevuto dal C.d.A. pieno mandato a intervenire sugli elenchi per integrare eventuali aventi diritto rimasti esclusi. Cosa già avvenuta per 10 precari cosiddetti “IBRIDI” (puri e misti) che raggiungono il requisito dei 3 anni con il servizio prestato all’Università (al momento solo italiane) recuperati e inseriti nel comma 1 a seguito del parere favorevole (non consegnato e nemmeno fatto visionare alle OO.SS.) dell’Avvocatura Generale dello Stato e del MIUR. Pertanto la proposta aggiornata del Piano di Fabbisogno da realizzare nel 2018 (RITENUTA DALLA UIL ANCORA INSUFFICIENTE) risulta così articolata:

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Considerando che le 214 assunzioni effettuate con lo scorrimento delle graduatorie degli idonei sono al di fuori delle procedure di stabilizzazione e realizzate con notevole ritardo in quanto finanziate con le risorse del turn over 2016-2018, il CNR non è stato quindi in grado di utilizzare nel 2018 tutte le risorse assegnate dal Governo e rese immediatamente disponibili. Si sono esclusi INCOMPRENSIBILMENTE circa 100 precari in possesso di tutti i requisiti del comma 1 stabilizzando:

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A) CHIAMATE DIRETTE CON IDONEITÀ
Il CNR ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato in merito alla stabilizzazione ai sensi del comma 1 dei precari assunti a T.D. con chiamata diretta in possesso di idoneità successivamente conseguita con procedure concorsuali a T.I. (con addirittura due prove scritte) ovvero a T.D. . La risposta è attesa, prevedibilmente positiva, per la fine di novembre.
Ciò consentirà così di stabilizzare:

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B) CHIAMATE DIRETTE SENZA IDONEITÀ
Con l’obiettivo di dare un’opportunità di stabilizzazione a 40 unità di personale assunto a TD con chiamata diretta in possesso dei requisiti dell’Art.20, ma senza alcuna idoneità, il CNR ha deliberato entro il 2018, con assunzioni nel 2019, le seguenti selezioni:

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Il personale precario con chiamata diretta senza alcuna idoneità potrebbe evitare di partecipare al citato nuovo bando, qualora consegua un’idoneità avendo partecipato ai bandi di concorso riservati comma 2 scaduti il 6 settembre u.s., tuttora in fase di espletamento.
Escludendo realisticamente, per ristrettezza di tempi, l’assunzione in ruolo entro il corrente anno, è consigliabile sin da ora far inviare dal proprio Direttore la richiesta di proroga del contratto a T.D. in scadenza il 31 dicembre 2018.
C) T.I. CNR E ALTRE AMMINISTRAZIONI
La recente sentenza esecutiva del TAR Lazio n. 09997/2018 del 19-10-2018 riconosce nel merito la fondatezza ed accoglie il ricorso contro il CREA di una dipendente esclusa dalla procedura di stabilizzazione, pur in possesso dei prescritti requisiti, perché attualmente titolare di un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione con qualifica e trattamento economico e/o giuridico inferiore a quello che potrebbe conseguire con la stabilizzazione prevista dall’Art. 20 del D.Lgs. 75/17.
Anche alla luce di tale sentenza il CNR ha rinviato la questione a gennaio 2019 e ha prudenzialmente congelato le risorse necessarie per stabilizzare 12 unità di personale in possesso dei requisiti del comma 1.
Contestualmente sembra aver escluso, a nostro avviso illegittimamente, quattro unità di personale con la motivazione di essere cessati prima del 22-06-2017.

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Situazioni da definire
Seppur in presenza delle risorse necessarie assegnate dal Governo, il Presidente non ha voluto prendere in considerazione la stabilizzazione nel 2018, da effettuare ai sensi del comma 1, delle seguenti tipologie di precari rinviando con un generico impegno al prossimo anno:
a) TD PURI E MISTI NON PRIORITARI
Risulta incomprensibile l’immotivata decisione di non stabilizzare, nel prossimo mese di dicembre, 87 precari puri e misti in possesso di tutti i requisiti del comma 1 non in servizio alla data del 22 giugno 2017 anche se in presenza, come già detto, addirittura di un avanzo di risorse (14,5 milioni) assegnate dal Governo finalizzate alle stabilizzazioni.

La UIL non condividendo tale posizione, in completa solitudine, ha ribadito al Presidente l’illogicità di questa posizione e chiesto con forza di stabilizzare anche gli 87 precari aventi diritto, scongiurando un inevitabile ricorso al TAR.
b) IBRIDI ISTITUZIONI ITALIANE
A seguito del parere positivo dell’Avvocatura, il CNR ha preso in considerazione il servizio presso le Università italiane escludendo però le attività prestate presso altre istituzioni di ricerca ricomprese invece nel comma 11 dell’Art. 20.
Nell’incontro tecnico con il Dirigente della DCGRU, la UIL ha portato a conoscenza e consegnato all’Amministrazione copia della Gazzetta Ufficiale n.228 del 29-9-2017 nella quale alle pagine 37-38 è riportato l’elenco degli “Enti e Istituzioni di Ricerca” (guarda caso con l’identica dizione del comma 11 dell’Art.20) ben più ampio di quello riportato all’Art.1, comma 1 del più datato D.Lgs. 218 del 25-11-2016.
Il CNR si è riservato di approfondire, ed eventualmente inserire, anche queste ulteriori tipologie di ibridi da stabilizzare ai sensi del comma 1 entro il 2018.
c) IBRIDI ISTITUZIONI STRANIERE
Risultano inoltre arbitrariamente esclusi i precari che raggiungono i 3 anni di attività con servizio prestato presso Università ed Enti di Ricerca straniere anche all’interno della Comunità Europea ivi compreso il CNRS francese.
In sintesi le tre precedenti situazioni, rivedibili e a nostro avviso di facile soluzione, stabilizzabili nel 2018 dipendono esclusivamente dalla volontà politica dell’Ente perché non c’è alcun motivo, avendo le risorse disponibili, che giustifichi le attuali esclusioni così sintetizzabili:

2018 11 27 comunicato CNR All 62018 11 27 comunicato CNR All 7
Rispetto alle risorse vincolate alle stabilizzazioni, pari a 94,5 milioni corrispondente a 1.815 assunzioni (1.869 in base ai conteggi UIL), resterebbe ancora una potenziale disponibilità di 503 posti utilizzabili anche nel 2018 per scorrimenti delle graduatorie dei concorsi riservati al comma 2, comprese le chiamate dirette senza idoneità.
La UIL continua ad essere fortemente impegnata in questa battaglia che porterà avanti con mobilitazione e laddove necessario con azioni legali.

Concorsi riservati comma 2
Si stanno realizzando tutte le condizioni per poter assumere in ruolo, entro il prossimo mese di dicembre, i 76 vincitori (volendo, sosteniamo noi, anche gran parte degli idonei) dei concorsi riservati al comma 2.
Stanno arrivando, infatti, ai precari che hanno superato nella valutazione dei titoli lo sbarramento di 21 punti, le convocazioni per sostenere la prevista prova orale dove è previsto un ulteriore sbarramento per ottenere l’idoneità e di conseguenza l’opportunità per essere stabilizzati entro il 2020.
Dobbiamo purtroppo registrare, come del resto avevamo paventato, troppe esclusioni derivanti dalla rigidità nella valutazione sia dei titoli (esclusioni addirittura con 20 punti) e sia dei requisiti di ammissione (respingendo, nei casi dubbi, anche le ammissioni con riserva) aprendo la strada a costosi e pericolosi ricorsi individuali al TAR.
Siamo stati facili profeti quando sostenevamo con forza l’assurdità di inserire sbarramenti non previsti dal Decreto Madia rispetto al quale, a nostro avviso, tutti i precari in possesso dei requisiti dell’Art.20 sono per definizione stabilizzabili con l’unico sbarramento delle risorse finanziarie.
La procedura concorsuale del comma 2 doveva essere, quindi, finalizzata a stabilire una graduatoria di priorità, legata alle risorse a disposizione comprendente tutti i precari aventi diritto senza alcuna esclusione, quindi tutti idonei. A tale riguardo non resta che verificare con il legale la percorribilità di un ricorso al TAR.

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Americo Maresci

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