venerdì 26 Aprile 2024

CNR: Art. 52 mobilità orizzontale – Collocamento a riposo

CNR SEDEArt. 52 Mobilità Orizzontale
Con riferimento alla procedura Art.52 indetta dall’Ente con Avviso del 1-4-2014, la scrivente O.S. aveva inoltrato al CNR nota del 3-4-2014 richiedendo l’eliminazione dei profili di provenienza previsti nell’Avviso e di prevedere almeno una posizione per i profili mancanti di Collaboratore di Amministrazione di VII livello e di Funzionario di Amministrazione di V livello (vedi comunicato UIL-RUA del 7-4-2014).
A tutt’oggi il CNR non ha proceduto alla rettifica dell’Avviso, mantenendo pertanto le indicazioni dei profili di provenienza e quindi implicitamente l’esclusione degli altri profili non citati.

A questo punto è necessario che i dipendenti interessati alla partecipazione al bando di mobilità che a tutt’oggi verrebbero esclusi (operatore tecnico VI livello per passaggio a CTER; operatore di amministrazione VII livello per passaggio a collaboratore di amministrazione; collaboratore di amministrazione V livello per passaggio a funzionario), presentino entro i termini di scadenza necessariamente domanda di partecipazione all’Avviso da inoltrare in forma cartacea con prova di spedizione.
Nel frattempo la UIL-RUA ha ulteriormente sollecitato il CNR a procedere alla suddetta rettifica dell’Avviso di mobilità chiedendo anche lo slittamento dei termini di presentazione delle domande.
Qualora l’Ente non proceda alla richiesta rettifica entro la data del 14 maggio la scrivente O.S. darà comunicazione al personale in ordine al patrocinio di un ricorso collettivo.

Collocamento a riposo
A seguito dell’applicazione da parte del CNR delle norme relative al collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età discordante dalla posizione assunta dall’INPS, la UIL-RUA ha inviato al Presidente CNR e per conoscenza al Ministro per la Funzione Pubblica la seguente comunicazione:
La scrivente O.S. rende partecipe le SS.LL. della anomala situazione in cui si vengono a trovare taluni dipendenti che avendo maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31-12-2011 risultano destinatari dell’applicazione del regime previgente introdotto dal D.L. 201/2011 (Decreto Fornero).
Poichè il CNR non ha conseguentemente modificato il limite ordinamentale di 65 anni, essi si vedono collocati obbligatoriamente a riposo.
Infatti tali dipendenti, al compimento di 65 anni di età sono dal CNR obbligatoriamente collocati a riposo in quanto hanno raggiunto il limite ordinamentale di 65 anni per la permanenza in servizio previsto dall’Art.4 del DPR 1092/73.

Tali dipendenti nonostante, in possesso di tutti i requisiti della previgente normativa necessari per ottenere la pensione di vecchiaia (età anagrafica e limite ordinamentale 65 anni) come previsto dall’Art. 24 comma 3 del D.Lgs. 201/2011,
convertito in legge 214/2011 non vengono però riconosciuti dall’Ente Previdenziale INPS destinatari della “pensione di vecchiaia” bensì della “pensione di anzianità”.
L’INPS infatti, ai dipendenti in possesso dei suddetti requisiti che al compimento dei 65 anni di età fanno richiesta di “pensione di vecchiaia” così risponde:
“Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto (Pensione di vecchiaia) per il seguente motivo:
Non ha compiuto i 66 anni e tre mesi di età richiesti dalla legge per il diritto alla pensione”.
Pertanto il CNR, applicando la previgente normativa pensionistica e rispettando il limite di età ordinamentale, colloca a riposo obbligatorio i dipendenti che compiono i 65 anni di età, mentre l’Ente Previdenziale INPS, applicando la nuova normativa (legge Fornero) non riconosce a tali dipendenti il diritto alla pensione di vecchiaia ma il diritto alla pensione di anzianità e solo dal mese successivo alla specifica domanda del dipendente.
Poiché la scrivente O.S. ritiene discriminante ed a proprio avviso illegittimo NEGARE a tali dipendenti il diritto di conseguire la Pensione di vecchiaia e considerato che l’Ufficio preposto non ha ricercato alcuna soluzione al problema
CHIEDE
− un intervento istituzionale da parte di codesto Ente al fine di dirimere la controversia con l’Ente Previdenziale INPS e con il Dipartimento della Funzione Pubblica garantendo pari opportunità a tutti i dipendenti;
− nelle more della definizione della materia rendere praticabile la prosecuzione del servizio, per i dipendenti che non presentino domanda di dimissione volontaria, fino al compimento dei 66 anni e tre mesi limite previsto per il conseguimento della Pensione di vecchiaia senza ricorrere allo strumento della concessione del trattenimento in servizio di cui all’Art.16 del D.Lgs. 503/92 che provocherebbe effetti riduttivi sul turn over.

UIL RUA
Americo Maresci

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