venerdì 19 Aprile 2024

CNR: Buoni Postali Fruttiferi

CNR SEDEBUONI POSTALI FRUTTIFERI
Come concordato prima della pausa estiva, il giorno 9 settembre u.s. si è svolto l’incontro con l’Amministrazione CNR finalizzata a dare soluzione alle ultra decennali problematiche dei Buoni Postali Fruttiferi. Sono quindi state affrontate le seguenti varie casistiche con il Direttore Generale, con il Capo del Personale (con delega del Presidente del CNR) e con il Dirigente dell’Ufficio Previdenza e Assistenza.

DOPPIA TASSAZIONE IRPEF

Competenza CNR
Il CNR ha confermato che applicherà automaticamente la Sentenza della Corte di Cassazione n. 17987/13 che riconosce illegittima la tassazione IRPEF del 12,5% applicata dal CNR, in fase di liquidazione, sugli interessi lordi dei Buoni Postali Fruttiferi emessi dopo il 20/09/1986. Infatti tale tassazione verrà applicata dall’Ufficio Postale al momento del cambio dei buoni.
Pertanto il CNR, senza necessità di presentare alcuna istanza individuale, applicherà d’ufficio tale Sentenza sia al Personale ancora in servizio e sia al Personale cessato che ha ancora pendenze con l’Ente relative al trattamento di fine servizio.
Quindi, anche il Personale già liquidato, ma in attesa dell’erogazione dei mancati interessi relativi al cosiddetto “buco” 1984-1989, otterrà automaticamente in fase di liquidazione definitiva, il ricalcolo della tassazione IRPEF e la restituzione, da parte del CNR, delle maggiori imposte IRPEF trattenute.

Competenza Agenzia delle Entrate
Il Personale cessato dal servizio che non ha alcuna pendenza con il CNR, in quanto è stato completamente liquidato, potrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per chiedere il rimborso delle maggiori imposte non dovute e trattenute dal CNR.
Al riguardo abbiamo predisposto con il nostro legale un’istanza di rimborso, a disposizione degli interessati, da presentare individualmente alla propria Agenzia delle Entrate competente per territorio, avendo prima verificato che non sia intervenuta la prescrizione dei termini, cioè che non siano trascorsi 4 ANNI dalla data della liquidazione definitiva; in caso di difficoltà il CNR si è dichiarato disponibile a fornire tutti gli elementi per individuare la data dalla quale decorrono i quattro anni.
Trascorsi 90 giorni senza risposta dall’invio dell’istanza di rimborso, ovvero in caso di risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate, l’eventuale ricorso (da presentarsi attraverso un professionista) va proposto entro i successivi 60 giorni verificando prima (consigliamo noi) costi/benefici, cioè l’ammontare del rimborso in caso di esito favorevole del ricorso.

LIQUIDAZIONE INTERESSI 1984-1989
Il CNR ha dichiarato che costituiranno oggetto di liquidazione dei mancati interessi per ritardati investimenti anche eventuali periodi individuali aggiuntivi al “blocco” generalizzato 1984-1989, ritenendo così superati gli incomprensibili dubbi del Dirigente dell’Ufficio competente.
Il CNR, senza mettere in discussione la legittimità di tale liquidazione, non ha nascosto la difficoltà di carattere finanziario del momento e la necessità di un piano di risanamento facendo ricorso al fondo di riserva e, se possibile, all’assestamento di bilancio.

Il Dirigente dell’Ufficio si è impegnato a dare soluzione all’intera situazione entro il prossimo anno, avendo quantificato in un centinaio le posizioni residuali da sanare; quantificazione da noi contestata in quanto considerata meno della metà di quella reale.
Nonostante tale impegno, si consigliano gli interessati di sottoscrivere l’atto di intimazione e costituzione in mora del debitore CNR, come di seguito indicato per il personale dei ricorsi perenti.
Giova inoltre ricordare che i dipendenti aventi diritto, alla cessazione dal servizio, devono obbligatoriamente presentare la DOMANDA DI CONCILIAZIONE DIRETTA utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio competente.

RICORSI PERENTI
L’Ente ha comunicato di avere ricevuto dall’Avvocatura Generale dello Stato il decreto del TAR Lazio che ha dichiarato la “perenzione” (cioè l’estinzione per mancanza di interesse) del ricorso “Romero + altri ” 265 dipendenti CNR presentato il 31/07/2000 al fine di ottenere la liquidazione dei mancati interessi per ritardati investimenti nel periodo 1984-1989, o del periodo individuale più ampio.
L’Ufficio competetente, nonostante abbia formalmente richiesto con nota del 26-5-2010 prot. 0040299, alla Sezione competente del TAR Lazio, di non procedere alla fissazione dell’udienza di discussione dei ricorsi pendenti, compreso esplicitamente il ricorso con capolista “Romero”, in quanto era in corso la liquidazione ai ricorrenti, oggi ha assunto la rigida posizione di essere impossibilitato a mantenere tale impegno per l’intervenuta dichiarazione di perenzione. Perenzione intervenuta per mancanza di interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del ricorso di fronte alla dichiarazione di volontà dell’Ente di liquidare, senza mandare in sentenza i ricorsi stessi, evitando così la condanna al pagamento anche delle spese processuali.
Stante questa situazione è indispensabile che i ricorrenti inseriti nell’allegato elenco che non hanno ancora percepito i relativi importi, interrompano immediatamente i termini di prescrizione del decreto di perenzione inviando una istanza individuale al CNR, come di seguito indicato.

SOTTOSCRIZIONE ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA
Il CNR risulta quindi del tutto inadempiente nell’applicazione delle transazioni dei ricorsi dinanzi al TAR Lazio con cui l’Ente si era impegnato al sollecito pagamento degli importi dovuti ai singoli dipendenti.
Per via di tale INADEMPIENZA i crediti dei vari dipendenti risultano a tutt’oggi non saldati, il che determina il porre in essere sollecitamente atti di diffida e messa in mora individuali e/o collettivi per intimare al CNR il pagamento dei suddetti importi al fine di evitare la prescrizione.
Si invitano pertanto gli ex dipendenti ricorrenti a volere comunicare il loro recapito telefonico ed il loro indirizzo di posta elettronica per l’inoltro della copia dell’atto di costituzione in mora del debitore CNR che dovrà poi essere sottoscritto in originale dagli interessati presso la saletta UIL della sede centrale del CNR oppure inviato via posta al CNR.
Senza nascondere l’oggettiva difficoltà a raggiungere i ricorrenti non liquidati ed in particolare gli eredi degli stessi, contiamo nella sensibilità ed attenzione di tutto il personale che, anche attraverso il “passa parola”, riesca con ogni mezzo a metterci in contatto con il predetto personale riportato negli elenchi allegati.
E’ del tutto evidente che i pensionati che non sottoscriveranno tale istanza prima della scadenza della prescrizione, pur avendo partecipato al ricorso con capolista “Romero” nel lontano 2000, non riceveranno alcuna liquidazione.

INIZIATIVE UIL RUA
Rispetto alla sopra riportata complessa situazione, il Sindacato sta cercando di reperire, con qualche ostruzionismo da parte dell’Ente, tutta la documentazione utile al fine di evitare che le richieste di rimborso presentate anche da più di 15 anni, tramite vari ricorsi, cadano in prescrizione.
Questa in sintesi la situazione attuale e la documentazione necessaria in fase di reperimento:

2015 09 29 buoni fruttiferi postali CNR All 1

Pertanto tutti i cessati dal servizio (iscritti INPS) che sono tuttora in attesa di ricevere la liquidazione dei mancati interessi del “buco generalizzato” 1984-1989 (oltre agli eventuali periodi individuali più ampi) devono, a nostro avviso, rinnovare la richiesta di rimborso al CNR, al fine di interrompere i termini di prescrizione a cui sembrerebbe finalizzato il perenne temporeggiamento dell’Ente.
Al riguardo la UIL RUA, anche attraverso le proprie Strutture Territoriali, è a disposizione dei pensionati interessati (06 4993 3005/2310 e-mail: uil.rua@cnr.it) ed ha organizzato, con la partecipazione del proprio legale di fiducia, per il giorno

12 OTTOBRE 2015
ORE 9,30 AULA GIACOMELLO (2° PIANO PENTAGONO)
CNR – SEDE CENTRALE – ROMA
ASSEMBLEA UIL-RUA PENSIONATI
BUONI POSTALI FRUTTIFERI
O.d.G. 1) LIQUIDAZIONE MANCATI INTERESSI 1984-1989
− RICORSI PERENTI
− CONCILIAZIONE DIRETTA
− ATTO DI COSTITUZIONE E MESSA IN MORA
2) RIDUZIONE TASSAZIONE IRPEF 12,5% BPF EMESSI DOPO SETTEMBRE 1986
− ISTANZA AL CNR
− ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

UIL RUA
Americo Maresci

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