In questi ultimi anni le istituzioni hanno mostrato primi cenni di attenzione per quel percorso graduale di sviluppo di buone politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia e tutela alla genitorialità.
Con la direttiva n. 3/2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce chiari indirizzi per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 14, L. 124/2015, da avviare attraverso una fase di sperimentazione. Le linee guida, parte integrante della direttiva, contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita-lavoro e dei dipendenti e favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
E’ altresì specificato che gli indirizzi elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale.
Si chiarisce che nell’ambito degli obiettivi previsti dall’art. 14, L. 124/2015 le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad adottare le misure indicate nei limiti delle risorse in bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le misure che saranno adottate in applicazione dell’art. 14 della legge sopra richiamata, dovranno essere considerate utili anche al fine del monitoraggio delle politiche di genere da evidenziare nell’ambito del bilancio di genere dello Stato (art. 38 septies, L. 196/2009).
La direttiva novella il ruolo che i C.U.G. dovranno svolgere nell’attuazione delle misure contemplate; infatti nell’ambito dei loro compiti propositivi, consultivi e di verifica dovranno contribuire attivamente all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
La direttiva emanata successivamente al Disegno di Legge (n. 2233-B) approvato in Senato su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi nei luoghi del lavoro subordinato” che prevede all’art. 18, comma 3, che le disposizioni del Capo II – Lavoro agile “…si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche…”, fornisce al Paragrafo 2 – proposte metodologiche, indicazioni operative di massima per l’attivazione del lavoro agile nei luoghi di lavoro.
L’attuale contesto normativo quindi, inizia a fissare nuovi obiettivi per le amministrazioni nell’ambito del welfare e politiche di conciliazione.
In questo contesto, vi chiediamo di sollecitare le vostre amministrazioni alla adozione delle misure contemplate per la promozione di una migliore qualità e conciliazione dei tempi vita – lavoro, chiaramente definite nella direttiva 3-2017.
Vi ricordiamo che le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla organizzazioni sindacali il documento programmatico sul lavoro agile; per gli aspetti connessi alle determinazioni relative all’organizzazione degli uffici è richiesta la sola informativa sindacale, mentre per i profili concernenti i rapporti di lavoro non potrà prescindersi dalle altre forme di partecipazione sindacale previste o dalla contrattazione laddove si rientri nelle materie di competenza della stessa.
Per maggiori approfondimenti vi trasmettiamo in allegato alla presente la direttiva n. 3/2017 e il D.d.L. n. 2233-B.
Cari saluti,
Il Segretario Generale Sonia Ostrica |
La coordinatrice Pari Opportunità Fabiana Bernabei |