mercoledì 24 Aprile 2024

Congedi parentali – trattenuta rateo tredicesima mensilità

In data 7 dicembre 2012 l’Aran ha pubblicato un parere, in risposta ad un quesito sulla retribuzione collegata ai congedi parentali (1)
La risposta è stata la seguente: “Per quanto riguarda la possibilità che la locuzione “retribuiti per intero” possa implicitamente ricomprendere anche gli effetti sulla tredicesima mensilità, si precisa che la scrivente Agenzia conferma i propri orientamenti in materia nel senso che, in assenza di una specifica previsione legislativa o contrattuale, non è previsto alcun automatismo”.

A seguito di tale parere, l’Università degli Studi di Torino e successivamente anche altre università si sono attivate per il recupero del rateo della tredicesima mensilità, anche con effetto retroattivo, rateo erogato ad avviso dell’ARAN “erroneamente” in caso di fruizione del congedo parentale previsto dall’art. 31 , comma 4 del ccnl università.
La UIL RUA ha approfondito la questione con il proprio studio legale; come si legge nel parere legale dell’avvocato Dino Dei Rossi, allegato al presente comunicato, tale trattenuta sarebbe stata operata illegittimamente, ove si consideri la successione delle norme di legge e contrattuali, ed il contenuto degli articoli specifici.
Nel dettaglio, l’art. 34 del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 ha disposto nel primo comma che “Per i periodi di congedo di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo di sei mesi. … “.
La suddetta norma è stata poi in parte modificata ( e resa più favorevole per i genitori) dall’art. 31 del CCNL Università 2006-2009, che al comma 4 ha disposto che:
“4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.”.
Poiché le due norme convivono nel vigente ordinamento, ne consegue in maniera del tutto pacifica che il dipendente del comparto università che fruisce di congedo parentale dal lavoro ha diritto per i primi trenta giorni di congedo parentale usufruito dopo quello obbligatorio alla integrale retribuzione, e pertanto anche al relativo rateo di tredicesima.
Ad avviso della UIL RUA la tesi dell’ARAN, condivisa dall’Università di Torino, è quindi palesemente illegittima.
Infatti, l’art. 31, comma 4, ccnl università 2006-09 dispone chiaramente che per i primi trenta giorni il dipendente deve essere “retribuito per intero”, cioè ha diritto alla corresponsione della retribuzione integrale.
Riprendendo il parere legale, “la copertura giuridica ed economica disposta dal cit. art. 31 ccnl per i primi trenta giorni di congedo parentale è totale: infatti il dipendente non solo conserva il trattamento economico legato al trattamento retributivo (integrale salvaguardia economica), ma altresì ha il computo la dell’attività svolta con esplicita previsione della conservazione dell’anzianità di servizio (integrale salvaguardia giuridica).”
La conservazione integrale del trattamento retributivo per i primi trenta giorni comporta automaticamente il diritto al relativo rateo di tredicesima, in quanto la tredicesima mensilità è automaticamente connessa al trattamento retributivo del dipendente, garantito per intero.
Siamo convinti della necessità ed urgenza di sollecitare le amministrazioni che stiano operando le trattenute a sospendere le trattenute, restituendo quanto già prelevato.
Invitiamo quindi tutti i responsabili degli Atenei in cui la procedura sia stata già attivata a procedere ad un riesame nel senso da noi indicato.
Nel caso di indisponibilità al riesame da parte dell’ateneo, i dipendenti interessati hanno fondato motivo per ricorrere presso il giudice del lavoro della propria città.
Come UIL RUA ci stiamo attivando per proporre “ricorsi pilota” per il recupero delle somme indebitamente trattenute; segnalate alla segreteria nazionale gli Atenei in cui tale decisione è stata già applicata.
N.B.: per il comparto della Ricerca ancora non siamo a conoscenza di uguali trattenute da parte degli enti; dopo le vacanze faremo approfondimenti ad hoc.
Con l’occasione inviamo a tutti i migliori auguri per buone feste ed un anno migliore.

La segreteria nazionale

1) quesito del n. 051 del 7 dicembre 2012 (I primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art.32 del D. Lgs. n. 151/2001 sono riconosciuti ai fini del calcolo della tredicesima? La materia può essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa?)

stampa

Collegamenti rapidi

Il Punto del Segretario Generale

La notte europea dei ricercatori 2023

Come ogni anno si celebra la “Notte europea dei ricercatori”, ci chiediamo in che modo questo Paese investa nei...