sabato 20 Aprile 2024

Congedo parentale ad ore – Chiarimenti su cumulabilità con altri riposi o permessi

famigliaL’Inps, con il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, ha fornito alcune precisazioni in merito all’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. 151/2001. L’INPS chiarisce che tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Il messaggio n. 6704/15 ribadisce quanto già chiarito dalla circolare INPS n. 152/15 ossia che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 D.Lgs. 151/01) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/01.) anche se richiesti per bambini differenti. Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del D.Lgs. 151/01., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1), anche se richiesti per bambini differenti.

E’ invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal D.Lgs. 151/01, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015).

Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità che si riportano nello schema allegato alla presente, trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il messaggio.

Con riferimento a quest’ultima precisazione vi sollecitiamo a proporre in sede di contrattazione integrativa soluzioni di miglior favore che prevedano la cumulabilità del congedo parentale ad ore con altri riposi o permessi ad oggi esclusi richiedendo altresì che si possa usufruire del congedo parentale fino ( e non pari ) alla metà dell’orario medio giornaliero.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Sonia Ostrica
La Coordinatrice Pari Opportunità
Fabiana Bernabei

Allegato: Tabella illustrativa contabilità/incompatibilità congedo parentale orario con altri permessi

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