Da tempo ci si è posti il problema di quanti ritenevano di poter utilizzare gli enti anche dopo l’uscita ai sensi delle norme di legge, schermando sotto la veste di una scientificità più o meno opinabile agevolazioni che andavano a scapito dei dipendenti e dei precari.
In merito alla previsione regolamentare di un “ricercatore emerito” che possa avere compiti istituzionali non siamo pregiudizialmente contrari, ma riteniamo necessario un confronto in quanto ogni decisione impatta sull’organizzazione del lavoro e sul personale, di ruolo ma anche – e qui ci preoccupa – precario.
In particolare riteniamo non lecito che la scelta della competenza e dei meriti scientifici venga effettuata da un organo di indirizzo, come il CdA, o da altri come il Direttore Generale o il Presidente, monocratici: a nostro avviso una tale materia è infatti competenza unica ed esclusiva di un ORGANO SCIENTIFICO, come il Consiglio dei Dipartimenti, che continua a mancare nel CRA.
Il CdA può solo recepire con propria delibera una scelta nel cui merito non ha titolo ad entrare.
Si chiede pertanto il ritiro dall’odg del Consiglio di Amministrazione del 3 Ottobre del punto riguardante il disciplinare sul “ricercatore emerito” rimandando la questione ad un necessario e preventivo confronto che contestualmente con la presente chiediamo, visto anche il lungo periodo di interruzioni delle relazioni sindacali a tutt’oggi.
FIR CISL Rita Cetorelli |
UIL RUA Sonia Ostrica |