sabato 20 Aprile 2024

INAIL: CCNQ e personale ricerca

INAIL sedeIl 4 aprile è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ), allegato per opportuna conoscenza, con la definizione dei nuovi 4 comparti di contrattazione del pubblico impiego, sostitutivi degli 11 precedenti.
Come ravvisato da numerosi colleghi, nell’art. 3 del CCNQ si definisce l’afferenza al comparto “Funzioni Centrali” del personale dipendente dall’INAIL.
Nell’art. 5 si definisce invece l’afferenza al comparto “dell’Istruzione e della Ricerca” del personale di scuole di ogni ordine e grado, dell’AFAM, delle università e di tutti gli Enti di Ricerca.
Comprendendo la preoccupazione che molti colleghi hanno espresso riguardo la permanenza nel comparto di contrattazione della Ricerca, teniamo a ribadire che l’applicazione del CCNQ diverrà operativa con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Già in occasione della sottoscrizione del CCNQ le OO.SS. CGIL CISL UIL hanno apposto la seguente dichiarazione a verbale:

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
CGIL , CISL, UIL confermano che, grazie all’intesa siglata, al personale del Settore Ricerca dell’INAIL dovranno continuare ad applicarsi integralmente le norme speciali dell’area di riferimento relativa al settore ricerca.
La dichiarazione, di sola parte sindacale, non è di per sè sufficiente a superare il dettato normativo del d. lgs. 78/2010 (1) ma pone i presupposti affinché all’atto del rinnovo contrattuale del comparto “dell’Istruzione e della Ricerca”, sia possibile riprendere il confronto ed orientare la trattativa affinché il trattamento economico e normativo del Settore Ricerca dell’INAIL sia ricondotto nella sua sede originaria.

UIL RUA INAIL
Marco Di Luigi

 

(1) Art. 7 c. 5 – In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall’Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII. Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

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