In allegato alla presente e reperibile a questo link:
(https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203114%20del%2007-08-2018.pdf) trovate il messaggio 3114/18 con cui l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi e del congedo straordinario per assistere i disabili gravi, in relazione a casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
Abbiamo avuto delle perplessità nel leggere nella suddetta circolare che l’INPS dia per scontato il riproporzionamento – in caso di lavoro part time – dei permessi ex L.104/92 nei casi in cui tali permessi siano utilizzati ad ore, e quindi ci siamo posti il problema della legittimità delle disposizioni emanate, alla luce della normativa vigente.
Abbiamo interpellato i legali di riferimento, che hanno condiviso le nostre perplessità, confermandoci che una circolare non può modificare il disposto dell’art. 33 della legge 104/92: attuando i principi di solidarietà, assistenza sociale e tutela della salute, la 104/92 non prevede alcuna differenziazione tra il regime orario dei lavoratori in quanto in caso di persona con un grave handicap, l’assistenza da parte del lavoratore mediante i permessi fruibili non tollera in alcun modo “riproporzionamenti” temporali.
Quindi la circolare Inps si è spinta troppo oltre nell’interpretazione, ed appare illegittima.
Abbiamo anche registrato che non è possibile che un singolo dipendente – come anche il Sindacato – si faccia promotore di una impugnativa “preventiva”, per difetto di “interesse diretto”. La circolare potrà essere impugnata solo da un lavoratore interessato, assieme al provvedimento concreto di un datore di lavoro che le darà applicazione.
Vi chiediamo quindi di vigilare e verificare come le amministrazioni applicheranno le disposizioni, valutando insieme ai lavoratori interessati ogni iniziativa anche in sede legale.
La Coordinatrice Nazionale CPO
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università AFAM”
Fabiana Bernabei
Allegato: Circolare INPS