giovedì 25 Aprile 2024

Prime riflessioni sulla legge di stabilità

leggeCome spesso accade in Italia durante i periodi di vacanze vengono emanati Leggi, Decreti Legge, Decreti Ministeriali, circolari che con interpretazioni singolari cambiano i contenuti delle leggi e così via.

Recentemente sono state emanate diverse disposizioni:
LEGGE DI STABILITA’
MILLE PROROGHE
RIPARITIZIONE COSTO STANDARD ED FFO PER LE UNIVERSITA’
RIPARTIZIONE PUNTI ORGANICO 2014 (UNIVERSITA’)

La Segreteria Nazionale intende predisporre un documento esplicativo delle parti più rilevanti per i nostri settori per quanto attiene la Legge di Stabilità ed il Mille Proroghe.

Da una veloce lettura della legge di stabilità 2015 (L.190/14) confermiamo il blocco del rinnovo dei contratti nazionali almeno fino a tutto il 2015; stiamo verificando se il blocco debba intendersi applicabile fino al 2018 compreso, come alcuni stanno già interpretando lasciandoci qualche dubbio alla lettura del testo.

È negata ogni possibilità di recupero per la parte economica” relativamente al triennio 2010-11-12″, mentre è prevista la riapertura della fase contrattuale “per la sola parte normativa” relativamente agli anni 2013-14-15: ma a nostro avviso ciò può comportare più rischi che benefici a seguito delle implicazioni collegate alla mai abrogata legge Brunetta (comparti di contrattazione collettiva, performance ecc.)

Anche l’indennità di vacanza contrattuale resta ferma senza incrementi alle cifre “in godimento al dicembre 2013” e fino a tutto il 2018, quindi con lo spostamento in avanti di un ulteriore anno rispetto al previsto 2017.

Nei 3 commi 254, 255, 256 della L.190/14 non viene confermato il blocco economico delle progressioni (PEO nelle Università, art. 53 negli EPR): si rendono quindi esigibili già dal 1° gennaio 2015, anche economicamente, le progressioni già effettuate ai soli fini giuridici, e attivabili ove non effettuate.

La UIL RUA ha sempre considerato che le uniche progressioni bloccate dal d.l. n.78/2010 fossero quelle di carriera (verticali) e non anche quelle economiche (orizzontali/art.53) ma le amministrazioni si sono regolate in maniera fortemente differenziata sull’intero territorio nazionale: c’è chi ha effettuato ugualmente le progressioni seppur solo giuridiche, chi ha accantonato le risorse destinate alle progressioni e chi le ha utilizzate per altre indennità.

Per il finanziamento dei fondi della contrattazione integrativa nella legge di stabilità non è contemplato alcun ulteriore blocco del trattamento economico del personale contrattualizzato (dirigenza compresa): a nostro avviso quindi il famigerato “tetto” del trattamento “ordinariamente spettante al dipendente” fissato al 2010 (D.L. 78/2010 convertito in L.122/10) salta, e può essere a tutti gli effetti considerato la base da cui partire per la contrattazione integrativa del 2015.

La proroga fino al 31 dicembre 2015 del blocco degli automatismi stipendiali richiamata per il solo personale non contrattualizzato riguarda i docenti ed i ricercatori universitari, e ribadisce l’impossibilità di recupero delle somme “bloccate”; dal blocco sono quindi esclusi gli eventuali scatti automatici del personale contrattualizzato e dei magistrati.

L’andamento delle scelte legislative conferma la bontà della iniziativa presa come UIL RUA assieme ad altre categorie del pubblico impiego, che hanno proposto ricorso contro un blocco della contrattazione collettiva nazionale ormai ingiustificabile in quanto ha perso ogni natura di “eccezionalità”.

Ci riserviamo ulteriori valutazioni più specifiche, di cui vi terremo prontamente informati.

 

La Segreteria Nazionale

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