mercoledì 24 Aprile 2024

Sentenza Corte Giustizia Europea 26/11/2014

leggeA seguito della trasmissione degli atti di un ricorso al Tribunale di Napoli, il 26 novembre u.s. la Corte di Giustizia Europea ha emanato una nuova Sentenza riguardante la possibilità di poter richiedere, anche nel pubblico impiego, la trasformazione dei rapporti pubblici di lavoro reiterati a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ribadendo quanto già più volte dichiarato, ovvero che non è giustificato il rinnovo di contratti a T.D. per esigenze permanenti e durevoli, la Corte Europea fornisce al giudice nazionale un vademecum per decidere se è legittimo o meno il rinnovo del contratto a T.D.. Contestualmente conferma, in almeno due punti della Sentenza, l’applicabilità dell’Art.5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/01, anche al settore del Pubblico Impiego, per la parte relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Paradossalmente, la conclusione della decisione della Corte di Giustizia appare deludente, contrariamente agli annunci trionfalistici degli organi di stampa e internet italiani, rispetto all’auspicato obbligo di stabilizzazione dei precari.
Infatti la Corte di Giustizia Europea, pur riaffermando il principio della carenza legislativa italiana, ha riconfermato l’applicabilità dell’Art.5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/01 riconoscendo comunque la competenza esclusiva del giudice nazionale.
Tale affermazione della Corte di Giustizia è positiva in particolare per i comparti ricerca e università, per i quali apre ancora più la strada per intervenire sulla trasformazione del rapporto di lavoro.
Con la massima prudenza, quindi, necessaria per evitare “effetti boomerang”, bisognerà verificare i presupposti (assenza di ragione obiettiva che giustifichi la prosecuzione dei rapporti precari; condizioni temporali che indichino tempi certi per l’espletamento dei concorsi per l’applicazione del suddetto Art.5 comma 4 bis) per la proponibilità di ricorsi finalizzati alla trasformazione dei rapporti di lavoro da T.D. a T.I., allo scopo di modificare finalmente la giurisprudenza italiana tuttora arroccata sul rigetto, quasi unanime, di tale tipo di contenzioso.
Per il giudice nazionale sarà ora più problematica la difesa della norma nazionale (Art. 36 D.Lgs. 165/01) a discapito del principio comunitario di cui è applicazione l’Art.5, comma 4 bis, del D.Lgs. 368/01 nuovamente fortemente supportato dalla Corte di Giustizia Europea.
Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’organizzazione di eventuali ricorsi, considerate le forti motivazioni della sentenza, al fine di tutelare i diritti individuali di ciascun dipendente e per evitare la prescrizione del proprio diritto all’inquadramento a tempo indeterminato, la UIL-RUA ha predisposto con il proprio legale ulteriori atti di intimazione, diffida e messa in mora (per altro già attivati dalla UIL-RUA anche prima dell’estate) per la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso il proprio Ente.
Le fattispecie che consentono di attivarsi per tale iniziativa ai sensi dell’Art.5 del D.Lgs. 368/01 riguardano:
a) dipendente riassunto entro un periodo di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi: il secondo contratto si considera a tempo indeterminato;
b) dipendente con due assunzioni successive a termine, effettuate senza alcuna soluzione di continuità: il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto;
c) dipendente che per effetto di successione di contratti a termine – per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore – abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro: il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
I dipendenti iscritti UIL RUA interessati potranno sottoscrivere il relativo atto di diffida in duplice copia (originale e copia da notificare all’Ente) presso le rispettive Segreterie locali della UIL-RUA presentando la seguente documentazione:
1) copia dei contratti a termine nonché eventuali rinnovi;
Ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati presso i propri segretari UIL RUA o presso la Segreteria Nazionale (06/4870125 – nazionale@uilrua.it).

La Segreteria Nazionale

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