venerdì 19 Aprile 2024

Università: Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona

leggePubblichiamo la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, evidenziando almeno due questioni:
     – la prima l’annosa problematica del Dottorato di Ricerca;
     – la seconda “le circolari, è appena il caso di rilevarlo, non prevalgono sulla legge”

La Segreteria Nazionale

N. R.G. 2490/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2490/2011 promossa tra:

                                                 , con il patrocinio dell’avv. AMICUCCI JESSICA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 8 60121 ANCONA presso il difensore avv. AMICUCCI JESSICA

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CHIUSAROLI URIANA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 19 C/O UFF. SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 60100 ANCONApresso il difensore avv. CHIUSAROLI URIANA

MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CHIUSAROLI URIANA e dell’avv. SABATINO NICOLA (SBTNCL54T17A092Q) VIA XXV APRILE N. 19 C/ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE 60100 ANCONA; , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 19 C/O UFF. SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 60100 ANCONApresso il difensore avv. CHIUSAROLI URIANA

OGGETTO: opposizione a richiesta di pagamento

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette che il Ministero dell’Economia e e Finanze non si considera parte del giudizio, in assenza sia della relativa costituzione, che della documentazione della compiuta notifica del ricorso nei suoi confronti.

Nel merito, la costituita Amministrazione Scolastica pretende la ripetizione delle retribuzione erogata all’insegnante nei mesi di febbraio (in parte) e marzo (tutto) del 2011, sostenendo che il percipiente, in quanto non di ruolo, sarebbe escluso (ai sensi dell’art.453 DPR 297/94) dalla facoltà prevista dall’art.2 L.476/84 (come integrato dall’art.52 comma 57 L.448/2001) di fruire di congedo retribuito «in caso di ammissione a corsi di dottorato e ricerca senza borse di studio».

L’assunto non può essere condiviso in quanto l’invocato art.453:

– laddove (rivolgendosi, al comma 1, esclusivamente al «personale docente .. in ruolo») si riferisce in termini generali alla possibilità di «espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali», non pare potere essere plausibilmente interpretato come (intenzionalmente) abrogativo di quanto garantito indistintamente al «pubblico dipendente» dalla disciplina specifica in materia di “dottorato e ricerca nelle Università”, di cui al citato art.2 L.476;

– in ogni caso, non può essere interpretato nel senso indicato dalla parte convenuta (così come si deve ritenere abrogata ogni previgente norma che contempli differenze di trattamento [economico] tra personale stabile e precario), nella vigenza dell’art.6 D.L.vo 368/01, norma (invocata dal ricorrente) che nell’imporre un criterio di “non discriminazione” non pare poter tollerare la permanenza di eccezioni, stante anche la sua esplicita derivazione comunitaria (v. punto 1 della “clausola 4” dell’Accordo Quadro attuato con la Direttiva 1999/70, da ritenersi direttamente applicabile ») ed il suoi contenuto di diretta espressione di principi costituzionali (art.3, 36 e 97 Costituzione).

Si osserva quindi ( e per completezza) che:

– l’art.24 CCNL 95 (invocato e prodotto dall’amministrazione, ddoc.4) esprime un mero rinvio al citato art.253, e non contiene alcun riferimento alla distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo;

– l’art.1 comma 4 DL 209/02 non fa che confermare (anche letteralmente) la previgente disciplina (confermando la interpretazione sopra proposta);

– in ogni caso non si applica la disposizione di cui all’art.2 D. L.vo 165/01, secondo cui le norme di legge possono essere derogate da successive disposizioni del CCNL, (se non altro) perchè non si tratta affatto (nel caso del citato art. 6 D. L.vo 368/01) di disposizione annoverabile tra quelle che «introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi»;

– le circolari, è appena il caso di rilevarlo, non prevalgono sulla legge;

– l’interesse della Amministrazione alla formazione dei propri dipendenti (ratio della disciplina in esame, evidenziata da parte convenuta) non pare venir meno nei confronti del personale precario della scuola, il quale è destinatario di una una particolare disciplina (reclutamento per successivi incarichi, ed immissione a ruolo, in base a graduatorie permanenti: v. art.4 L.124/99, e art. 399 D. L.vo 297/94) che – per quanto di rilievo – lo equipara sostanzialmente al personale stabile, nel senso che nel caso di (plausibilmente sicura) necessità per gli anni successivi, la Scuola non potrà esimersi dall’offrire un posto al ricorrente (evidentemente ben posizionato in graduatoria), trovandosi così certamente arricchita dalla sua maggiore preparazione, così come da quella di un collega di ruolo (il quale a sua volta, per altro verso, potrebbe sempre dare le dimissioni: circostanza de resto in qualche modo prevista dal citato art.2, con disposizione adattabile anche al personale “precario” nel [solo] caso in cui, nel biennio, eventualmente rifiuti successivi incarichi);

– si evidenzia che la accennata prospettiva, secondo cui il personale precario della Scuola deve essere considerato come tendenzialmente destinato ad entrare nei ruoli, trova riscontro nel pacifico riconoscimento al ricorrente del periodo di dottorato ai (soli) fini “giuridici”, nel senso specificato nella comparsa di costituzione di parte convenuta;

– si deve quindi senz’altro escludere che si riscontri alcuna “obiettiva incompatibilità” tra il diritto a conservare la retribuzione durante il dottorato e la durata (formalmente) temporanea del rapporto di impiego;

– del resto la stessa impostazione secondo cui tale “incompatibilità” sussisterebbe in quanto voluta dalle parti sociali, in [asseritamente autorizzata] deroga alla legge [che evidentemente la nega: art.14 DL 209/02, cit], pare escluderne la portata “obiettiva”.

Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, in cui le spese sono liquidate secondo la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, DICHIARA non dovuta dal ricorrente la restituzione degli stipendi percepiti per i mesi di febbraio e marzo 2011

CONDANNA la resistente Amministrazione, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Ancona il 16/10/13

IL GIUDICE A. De Sabbata

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